Perseguibile d’ufficio chi non versa il mantenimento per figli maggiorenni
L’omissione del pagamento dell’assegno di mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti è un reato perseguibile d’ufficio. Questo articolo esamina la legislazione e le recenti decisioni giuridiche relative a questa specifica violazione.
La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per figli maggiorenni stabilito in caso di separazione o divorzio è un reato perseguibile d’ufficio. L’articolo 570 bis, introdotto nel Codice penale, precisa la natura di questa violazione. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con la sentenza n. 37977/203.
Interpretazione dell’articolo 570
Sebbene l’articolo 570 bis rimandi all’articolo 570 del Codice penale, tale riferimento riguarda esclusivamente le sanzioni previste e non la procedibilità. Questo significa che non è necessario presentare una querela da parte della vittima per avviare un’azione penale contro il trasgressore.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha così respinto l’argomento difensivo basato sull’assenza di una querela presentata dalle figlie maggiorenni del ricorrente, stabilendo che il reato era perseguibile d’ufficio, indipendentemente dalla querela. Questo implica la possibilità di essere condannati anche in caso di querela irregolare o non tempestiva. Basta il semplice accertamento della condotta illecita. E se tanto avviene nel corso di un giudizio civile per ottenere il pagamento dell’assegno il giudice è tenuto a comunicare il fatto alla Procura della Repubblica affinché proceda penalmente contro il genitore inadempiente.
Evoluzione legislativa
Il reato di omesso versamento del mantenimento ai figli era inizialmente previsto dall’articolo 12 sexies della legge sul divorzio del 1970. Tale norma stabiliva il rinvio all’articolo 570 del codice penale, esplicitamente in materia di pene applicabili. E, di conseguenza, la procedibilità d’ufficio era incontestata.
Successivamente il Dlgs 21/2018 ha abrogato la norma della legge 898/1970 e introdotto nel Codice penale la specifica fattispecie di reato attraverso il nuovo articolo 570 bis. E anche quest’ultimo non fa che rinviare all’articolo 570 esplicitamente in tema di pene applicabili. Qundi non è rilevabile, come dice la Cassazione, alcuna modifica sulle condizioni di procedibilità del reato che resta perseguibile d’ufficio.
Conclusione
In sintesi, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per figli maggiorenni è un reato che può essere perseguito d’ufficio, indipendentemente quindi dalla presentazione o meno di una querela da parte della vittima (ossia il figlio rimasto senza alimenti). La legge è chiara e la giurisprudenza conferma questa interpretazione.
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