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Perquisizione per droga: come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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Come funziona l’attività di ricerca del corpo del reato? In quali casi la polizia può procedere senza decreto del giudice? La droga va sempre sequestrata?

La polizia può effettuare perquisizioni sia quando è autorizzata dal giudice sia autonomamente, in quest’ultimo caso però soltanto quando c’è urgenza di procedere per non pregiudicare le indagini. In sintesi, è questo che dice la legge. Con il presente articolo ci soffermeremo su un particolare argomento: vedremo cioè come funziona la perquisizione per droga.

Come diremo nel prosieguo, esiste un particolare articolo di legge che consente alla polizia di procedere a perquisizione anche nelle ipotesi in cui ci sia solamene il semplice sospetto che una persona nasconda della droga, senza che nemmeno ci sia bisogno che il giudice autorizzi l’operazione. Ma non anticipiamo troppo. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona la perquisizione per droga.

Cos’è la perquisizione?

Per “perquisizione” si intende l’attività di ricerca delle prove che possono servire alle indagini per dimostrare la colpevolezza della persona indagata.

La perquisizione, quindi, consiste nella ricerca materiale di tutto ciò che possa essere utile alle investigazioni e, in modo particolare:

  • del corpo del reato, per tale dovendosi intendere l’oggetto con cui è stato commesso il crimine (la pistola, il coltello, il grimaldello, ecc.) oppure che ne rappresenta il profitto o il prodotto (i gioielli rubati, i soldi falsificati, ecc.);
  • delle cose pertinenti al reato, cioè di tutte le cose che servono ad accertare la consumazione del reato, il suo autore e le circostanze. Si pensi alle impronte digitali, alle tracce di droga o di polvere da sparo, ecc.

Quando si può fare una perquisizione?

Trattandosi di un’attività fortemente limitativa della libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio, la polizia può procedere a perquisizione solamente:

  • se autorizzata dall’autorità giudiziaria (pm o giudice) con decreto motivato (il famoso “mandato”);
  • nei casi di estrema urgenza in cui non è possibile attendere il decreto del giudice.

Nella prima ipotesi, dovrà essere l’autorità giudiziaria a ordinare alla polizia di procedere a perquisizione, stabilendone limiti e modalità [1].

Ad esempio, il giudice potrebbe ritenere opportuno far effettuare una perquisizione sulla persona dell’indagato (perquisizione personale) oppure anche all’interno della sua abitazione (perquisizione domiciliare).

Nella seconda ipotesi, invece, la polizia procede in autonomia, senza alcun permesso del giudice, ma solamente nei casi di estrema urgenza, quando l’attesa vanificherebbe le operazioni. Facciamo un paio di esempi.

Se la polizia dovesse attendere il mandato per perquisire il pusher sorpreso a vendere droga all’angolo della strada, probabilmente non gli troverebbe più addosso lo stupefacente che servirebbe ad incastrarlo.

Allo stesso modo, è evidente che non si può attendere il decreto del giudice se occorre procedere alla perquisizione domiciliare di una persona che, dopo aver commesso un furto, inseguita dalla polizia si è rifugiata in casa propria.

Quando si procede a perquisizione senza mandato, la polizia deve darne immediatamente notizia al pubblico ministero, trasmettendogli entro 48 ore il verbale delle operazioni compiute. Nelle successive 48 ore il magistrato, verificata la regolarità della perquisizione, può convalidarla con proprio decreto.

Quando si può perquisire senza mandato?

In linea di massima, possiamo affermare che la polizia può perquisire senza decreto di autorizzazione del giudice nelle seguenti ipotesi:

  • quando si procede in flagranza di reato, purché si abbia il fondato sospetto che il reo nasconda su di sé cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo [2].
  • quando c’è il fondato sospetto che in un determinato luogo si nasconda l’indagato o l’evaso;
  • quando si deve procedere all’esecuzione della custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di imputato o condannato per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, sempreché sussistano particolari motivi di urgenza;
  • quando c’è anche il solo indizio che in determinati luoghi si trovino armi, munizioni e materie esplodenti detenute abusivamente [3];
  • quando c’è il sospetto che si stiano nascondendo sostanze stupefacenti [4].

Proprio quest’ultima circostanza merita l’approfondimento che ci siamo prefissati con questo articolo.

Come funziona la perquisizione per droga?

In materia di sostanze stupefacenti, la legge consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere a perquisizione quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentono di richiedere l’autorizzazione (nemmeno telefonica) del magistrato.

A differenza delle altre perquisizioni senza mandato, quella per droga si caratterizza per il fatto di essere legittima anche in presenza di semplici indizi e non, invece, di fondati sospetti.

In questo senso la giurisprudenza [5], secondo cui le perquisizioni che la polizia, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate anche sulla base di notizie confidenzialmente apprese.

Insomma: basta anche una “soffiata” perché la polizia possa effettuare una perquisizione per droga, anche in assenza di mandato del giudice.

Ma c’è di più: se la perquisizione non dovesse essere convalidata dal pm perché illegittima, l’eventuale droga sequestrata non dovrebbe comunque essere restituita.

Secondo la giurisprudenza [6], infatti, le perquisizioni, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l’eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all’esito della ricerca.

In presenza del corpo del reato, infatti, il sequestro si configura come un vero e proprio atto dovuto da parte delle autorità.

In sintesi: la polizia ha ampi poteri di perquisizione quando si tratta di ricerca di sostanze stupefacenti, essendo sufficiente, per procedere, anche un semplice indizio che qualcuno possa nascondere della droga.

Resta fermo, invece, l’obbligo di trasmettere immediatamente al pm il verbale delle operazioni compiute, nonché di rilasciare copia del suddetto verbale al sospettato che è stato perquisito.

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Pubblicato : 30 Gennaio 2023 10:45