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Periodo di godimento delle ferie: ultime sentenze

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Lavoro subordinato; retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie; rapporto di funzionalità con le mansioni; malattia del lavoratore subordinato insorta durante le ferie.

Modifiche del periodo di ferie

Il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali; tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso, e, a tal fine, la comunicazione inviata alla sola RSU non è equiparabile a quella dovuta singolarmente, completa dell’individuazione del lasso temporale nel quale ciascun lavoratore è collocato in ferie.

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2022, n.24977

Potere di autodeterminare il periodo di ferie

Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.

(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un’accertata situazione di “endemica” insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio).

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2022, n.18140

Diritto all’indennità sostitutiva delle ferie

Il dirigente della pubblica amministrazione, pur dotato di un limitato potere di organizzare in autonomia la fruizione del periodo di ferie, ha diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, all’indennità sostitutiva qualora l’amministrazione datrice di lavoro non dimostri di averlo invitato a fruire delle ferie, nonché di aver apprestato misure organizzative atte a consentire l’effettivo godimento delle stesse.

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2022, n.18140

Collocazione forzata in ferie dei lavoratori per periodi frazionati

In tema di ferie del lavoratore subordinato, la collocazione forzata in ferie dei lavoratori per periodi frazionati, in assenza di una preventiva comunicazione e senza che sia mai intervenuto alcun esame congiunto od un qualche accordo sindacale in materia, comporta la violazione dell’art. 2109 c.c., evidenziando come il potere discrezionale dell’imprenditore di fissare l’epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l’obbligo del datore di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che ispirano ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. il rapporto di lavoro. Infatti, Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, mira a reintegrare le energie psico -fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore

Tribunale Rovigo sez. lav., 07/09/2021, n.159

Potere organizzativo e direttivo dell’impresa: determinazione del periodo di ferie

In tema di rapporto di lavoro subordinato, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell’esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale. quindi, ovviamente il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie.

Corte appello Catanzaro sez. lav., 03/06/2021, n.347

Monetizzazione delle ferie non godute

L’istituto della c.d. monetizzazione delle ferie è stato sostanzialmente abolito o quanto meno fortemente ridimensionato per effetto dell’art. 5 co. 8 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, in forza del quale le ferie, i riposi ed i permessi nel settore del lavoro pubblico sono obbligatoriamente goduti secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, con divieto di corresponsione di «trattamenti economici sostitutivi»; il carattere tutto sommato eccezionale e residuale della monetizzazione è stato ribadito sia dalla prassi amministrativa (1) sia dalla giurisprudenza ordinaria (2) e da quella costituzionale.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 13/05/2021, n.1186

Mancato godimento delle ferie

In tema di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”. Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.

Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n.85

Dipendenti pubblici: compenso sostitutivo di ferie non godute

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile.

Consiglio di Stato sez. II, 21/08/2020, n.5171

Irrinunziabilità del diritto alle ferie annuali retribuite

Il diritto del prestatore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute sussiste ogni qualvolta la mancata fruizione delle stesse sia riconducibile alla impossibilità per il datore di lavoro – anche se non dipesa da sua colpa – di adempiere all’obbligazione di consentirne la relativa fruizione.

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 c.c. e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica.

La sola ipotesi di esclusione del diritto del lavoratore alla fruizione dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute si ha quando il datore fornisca in giudizio la prova di aver offerto un adeguato lasso di tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, incorrendo così nella mora credendi.

(Nel caso di specie, essendo il rapporto di lavoro cessato per morte del lavoratore e, dunque, non essendo più possibile beneficiare delle ferie maturate in corso di rapporto, queste non possono essere che monetizzate in favore degli eredi, non potendo rinvenirsi, nel caso concreto, alcuna offerta del datore di godere del periodo di ferie alla quale il lavoratore abbia opposto rifiuto).

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, n.7976

Poteri datoriali e diritti del lavoratore

Nel contesto della disciplina emergenziale dettata per il contenimento del contagio da Covid-19, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, e fermo restando il potere d’iniziativa imprenditoriale costituzionalmente garantito in capo al datore di lavoro, la scelta di quest’ultimo nell’individuazione dei soggetti ammessi a tale modalità d’esecuzione della prestazione trova il proprio limite, la cui osservanza è soggetta al sindacato giurisdizionale, nei principi di ragionevolezza, nel divieto di discriminazione e nel rispetto dei titoli di precedenza attribuiti al singolo lavoratore per motivi di salute.

Nel caso di specie è stata ritenuta illegittima la scelta del datore di lavoro che, in assenza di effettive ragioni organizzative, aveva negato ad un lavoratore invalido civile con riduzione della capacità lavorativa l’accesso al lavoro agile, limitandosi a proporgli l’alternativa tra il godimento delle ferie maturande e la sospensione non retribuita dal lavoro.

Tribunale Grosseto sez. lav., 23/04/2020, n.502

Periodo massimo per il godimento delle ferie

L’assetto normativo nazionale, previsto a tutela del diritto alle ferie, non in contrasto con la Direttiva Unione Europea n. 93/104/CE del 23.11.1993. Ciò anche alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia UE Grande Sezione 22.11.2011 causa C-214/10, che ha riconosciuto la possibilità della normativa nazionale di prevedere una disciplina sulle condizioni di fruizione delle ferie, stabilendo un periodo massimo per il godimento delle stesse, con diritto alla retribuzione solo nelle ipotesi previste.

Corte appello Genova sez. II, 19/02/2020, n.211

Periodo di godimento delle ferie annuali: retribuzione

In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425

Potere di autodeterminazione delle ferie

Nell’ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale, il potere del dirigente di autodeterminare il periodo di godimento delle ferie può essere limitato da una previsione contrattuale contraria che subordini la scelta dei tempi di fruizione ad un accordo con il datore di lavoro.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai sensi dell’art. 12 del c.c.n.l. dirigenti aziende alberghiere del 24 giugno 2004, aveva ritenuto dovessero essere concordate con la parte datoriale sia le ferie maturate nel corso dell’anno che quelle arretrate).

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2016, n.26464

Ferie e reato di illecita detenzione di oggetti

Integra il reato di illecita detenzione di oggetti che identificano un corpo di polizia o ne simulano la funzione, previsto dall’art. 497 ter, comma 1 n. 1, seconda parte, c.p., e non, invece, la violazione amministrativamente sanzionata di cui all’art. 177 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, la condotta di un appartenente alla guardia di finanza che, durante il periodo di godimento delle ferie e senza essere impegnato in alcun servizio, detiene un lampeggiante del tipo in uso alle forze di polizia collocandolo sul tetto della propria auto, consistendo la stessa non in un uso improprio del dispositivo da parte di soggetto legittimato, ma in un uso del dispositivo da parte di soggetto non legittimato).

(In motivazione, la S.C. ha precisato che la liceità della condotta non poteva essere desunta dal “servizio permanente effettivo” in cui l’agente si trovava per via della qualifica, dovendosi distinguere la nozione di “servizio permanente” da quella di “esercizio delle funzioni“, implicando la prima che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che il medesimo le stia concretamente esercitando in ogni momento).

Cassazione penale sez. V, 29/05/2014, n.32964

Periodo di godimento delle ferie annuali: può essere autodeterminato dal lavoratore?

Il periodo di godimento delle ferie annuali non può essere autodeterminato dal lavoratore, configurandosi l’atto di concessione delle stesse come prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro, in relazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività d’impresa.

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2014, n.25159

Il lavoratore può scegliere il periodo di godimento delle ferie?

Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento del dipendente che, autoassegnandosi delle giornate di ferie, non si era recato al lavoro per più di tre giorni in violazione dell’art. 70 n. 2 del c.c.n.l. per l’industria alimentare).

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2008, n.9816

La sospensione delle ferie

La morte di un parente entro il secondo grado, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, determina la sospensione delle ferie; conseguentemente, la domanda prodotta dal dipendente comunale tesa ad ottenere il permesso retribuito di tre giorni per lutto avanzata nel periodo di godimento delle ferie, determina la conversione dell’assenza per ferie in assenza per lutto, senza quindi alcuna riduzione del periodo feriale.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo), 11/05/2007, n.532

Malattia del lavoratore e periodo di godimento delle ferie

Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell’effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 616 del 1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.

Consegue che l’avviso comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina – dalla data della conoscenza da parte di esso da parte del datore di lavoro – la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l’infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie; sicché in tal caso il giudice di merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all’entità dello stato morboso.

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2006, n.8016

Determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie

È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro, allorché il c.c.n.l. preveda che il calendario delle ferie debba essere definito di intesa con le r.s.u..

Tribunale Milano, 18/02/2004

Interruzione del periodo di ferie

L’art. 24 c.c.n.l. per il settore del vetro (il quale dispone testualmente che “la malattia di durata superiore ai 14 giorni consecutivi, regolarmente certificata ai sensi dell’art. 53, sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, ne interrompe il decorso”) è illegittimo per contrasto con gli art. 2109 c.c. e 36 cost., se interpretato nel senso che qualsiasi tipo di malattia debba superare i 14 giorni consecutivi per interrompere il periodo di ferie.

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2000, n.15768

L’individuazione del periodo di ferie

L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli; nell’individuazione del periodo di ferie, egli deve contemperare le esigenze dell’impresa con gli interessi del prestatore di lavoro, in modo tale da non porre in essere un’organizzazione complessiva ingiustificatamente gravatoria nei confronti del lavoratore.

Il potere del datore di lavoro è inoltre limitato da norme inderogabili, che impongono la comunicazione preventiva del periodo di godimento delle ferie, collocato comunque entro l’anno di lavoro e non successivamente.

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2000, n.13980

Fissazione del periodo di godimento delle ferie

Il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall’altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione.

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2000, n.1557

Comportamento antisindacale del datore di lavoro

Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, qualora il c.c.n.l. applicato stabilisca che “il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede aziendale”, determina, unilateralmente, il periodo di ferie dei dipendenti e non consulta preventivamente i soggetti collettivi rappresentativi dei lavoratori presenti in azienda: la r.s.u.

Tribunale Firenze, 27/11/2000

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Pubblicato : 7 Dicembre 2022 02:00