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Per quali autorizzazioni non serve più rivolgersi al giudice

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(@giordana-liliana-monti)
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Grazie alle novità della riforma del processo civile anticipate dalla Manovra di Bilancio i notai hanno nuove competenze autorizzatorie: ecco per che atti.

D’ora in avanti sarà più semplice e veloce ottenere l’autorizzazione a procedere per specifiche categorie di atti, che potrà essere ottenuta semplicemente rivolgendosi al proprio notaio di fiducia.

Grazie alle novità introdotte dalla legge di bilancio all’art. 21 del Dlgs 149/2022, dal 28 febbraio 2023 i notai avranno la possibilità di rilasciare le autorizzazioni di legge per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate che riguardano sia un bene ereditato che una persona destinataria di misure di protezione, come nel caso di minori, inabilitati, interdetti o beneficiari dell’amministrazione di sostegno. Per questo tipo di autorizzazioni non sarà più necessario che a muoversi sia necessariamente il giudice, ma sarà possibile avvalersi anche del notaio con conseguente risparmio di tempo (ma non di denaro):

La Manovra di bilancio 2023 in questo modo anticipa una parte della riforma della giustizia civile, che entrerà in vigore il 30 giugno, attribuendo la competenza autorizzatoria al «notaio rogante». Non ci sono, in questo modo, competenze territoriali: l’interessato potrà rivolgersi a un qualsiasi notaio chiedendo la stipula dell’atto per il quale è richiesta l’autorizzazione che, fino ad oggi, poteva essere rilasciata solamente dal giudice.

Nello specifico, i notai d’ora in avanti avranno la possibilità di autorizzare in concorrenza con il giudice tutelare del luogo dove la persona destinataria della misura di protezione ha domicilio:

  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal minorenne soggetto a potestà genitoriale (articolo 320 del Codice civile), dal minorenne emancipato (articolo 394), dal minorenne sottoposto a tutela (articolo 374), dall’interdetto e dall’inabilitato (articolo 424), dal soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno (articoli 405 e 411);
  • la nomina dei curatori speciali (articoli 320 e 321 del Codice civile) per i casi di conflitto di interessi e di impossibilità dei genitori di rappresentare il figlio minorenne.

Allo stesso modo le novità prevedono che i notai, in concorrenza con il Tribunale del luogo di apertura della successione, possano d’ora in avanti autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione:

  • del chiamato all’eredità, da compiersi per ragioni di urgenza (articolo 460 del Codice civile);
  • dell’erede che ha accettato l’eredità con il beneficio di inventario (articolo 493);
  • del curatore dell’eredità giacente (articolo 531);
  • dell’esecutore testamentario (articolo 703).

Altra facoltà ora concessa al notaio è quella di stabilire le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo riscosso da persone soggette a una misura di protezione in seguito a un atto precedentemente autorizzato.

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Pubblicato : 30 Gennaio 2023 10:51