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Pensione anticipata con totalizzazione

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(@noemi-secci)
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Come raggiungere i requisiti pensionistici attraverso la somma gratuita dei contributi accreditati in casse diverse.

Hai una carriera lavorativa piuttosto articolata, con contributi versati in gestioni previdenziali differenti? Sei ancora giovane per la pensione di vecchiaia, ma possiedi molti contributi? Devi sapere che, oltre al cumulo [1], con il quale ottieni la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di versamenti in casse diverse (un anno in meno se sei donna), puoi ottenere anche la pensione anticipata con totalizzazione.

La totalizzazione [2] è uno strumento che consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso diverse gestioni di previdenza obbligatoria, per raggiungere la pensione. In parole semplici, puoi sommare i contributi accreditati presso tutte le casse di previdenza obbligatoria amministrate dall’Inps (Fondo pensione lavoratori dipendenti, gestione commercianti, gestione separata, gestione dipendenti pubblici, etc.) e quelli accreditati presso le casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, Enpa, etc.).

Per richiederla basta presentare un’apposita domanda all’ente presso cui risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore, o meglio laddove questi sia stato iscritto per ultimo. Tale richiesta può essere avanzata dallo stesso interessato, oppure da un familiare superstite.

Negli ultimi tempi, questo strumento è poco utilizzato a causa dell’operatività del cumulo, consistente in un’altra modalità per sommare, senza costi, i contributi accreditati presso casse diverse: presso la generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, il cumulo non obbliga al ricalcolo contributivo del trattamento, mentre questo svantaggio è in molti casi comportato dalla totalizzazione.

In realtà, la totalizzazione non sempre obbliga al ricalcolo contributivo, in diverse ipotesi in cui l’interessato raggiunga il diritto ad autonoma pensione.

Devi considerare inoltre che, attraverso la totalizzazione, puoi ottenere la pensione di anzianità con soli 41 anni di contributi.

Analizziamo allora gli aspetti fondamentali della pensione anticipata con totalizzazione: chi può ottenere il trattamento, quali requisiti richiede la legge nel dettaglio e quali contributi si possono sommare per raggiungere il diritto al trattamento pensionistico.

Quali contributi si possono riunire con la totalizzazione?

Utilizzando la totalizzazione, possono essere sommati tutti i contributi accreditati presso le seguenti gestioni di previdenza obbligatoria:

  • Due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • Assicurazione generale obbligatoria (Ago), che comprende il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • Fondi sostitutivi dell’Ago (ex Fondo Elettrici, Telefonici, ex Enpals, Fondo Volo, Inpgi, etc.);
  • Fondi esclusivi dell’Ago (regime ex INPDAP: Cassa Stato, Cpdel, Cpi, Cpug, Cps; Poste, Fs);
  • Gestione Separata Inps dei lavoratori parasubordinati;
  • Gestioni di previdenza dei liberi professionisti;
  • Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • In precedenza, insieme ad essi, era annoverato il Fondo previdenziale ed assistenziale per il personale iscritto all’albo degli spedizionieri doganali, il quale è stato, però, soppresso dal 1°gennaio 1998. Gli iscritti precedentemente a tale data possono ugualmente esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi per poter conseguire le prestazioni pensionistiche che dovranno essere liquidate in totalizzazione.

Inoltre, si possono riunire i contributi:

  • obbligatori (lavoro dipendente ed autonomo);
  • volontari;
  • figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, etc.);
  • da riscatto (corso legale di laurea, attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia, etc.);
  • da ricongiunzione.

Quali contributi non si possono sommare con la totalizzazione?

Non possono rientrare nell’operazione di totalizzazione tutti i contributi versati presso gestioni di previdenza non obbligatoria: non puoi riunire, ad esempio i contributi versati presso il fondo di previdenza complementare, presso il fondo casalinghe o presso la fondazione ENASARCO.

Quali condizioni bisogna soddisfare per richiedere la totalizzazione?

L’operazione di totalizzazione:

  • deve comprendere tuttii contributi presenti nelle gestioni in cui l’assicurato è o è stato iscritto: non è consentita la totalizzazione parziale;
  • non è fruibile da una persona già titolare di una pensione autonomaerogata da una delle gestioni alle quali è iscritta, anche se si vogliono sommare dei periodi contributivi maturati in casse diverse da quella in cui sia stata già liquidata una prestazione a favore del pensionato;

La richiesta di totalizzazione può essere fatta:

  • se in una gestione si ha diritto ad un’autonoma pensione, purché non ancora liquidata;
  • se si fruisce di una pensione ai superstiti;
  • se si fruisce di una pensione erogata da un fondo diverso dalle gestioni potenzialmente coinvolte nella totalizzazione, o di un trattamento pensionistico erogato da un ente estero, purché la contribuzione non sia stata già utilizzata per la totalizzazione internazionale.

Di fatto, anche i periodi contributivi versati in Paesi facenti parte dell’Unione Europea ed in Paesi comunque legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale devono essere tenuti in considerazione. A tal proposito, è necessario il rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa europea, nonché dalle singole convenzioni intercorrenti tra gli Stati. In base ai Regolamenti UE il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione internazionale è di un anno, in materia di Accordi e Convenzioni bilaterali sono previste differenti tempistiche.

La domanda di totalizzazione non è consentita se l’interessato ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei contributi, cioè se ha già effettuato il pagamento della prima rata oppure l’intero pagamento dell’onere di ricongiunzione, in data successiva al 3 marzo 2006.

Tuttavia, chi continui a lavorare, dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione in totalizzazione, versando nel contempo i contributi in una delle gestioni incluse nel cumulo dei periodi assicurativi può richiedere che gli venga liquidato il supplemento di pensione.

Ma esattamente di cosa si tratta?

Il supplemento di pensione è da considerarsi come un’aggiunta della pensione rapportata, per l’appunto, all’entità dei contributi che vengono versati nel periodo successivo al pensionamento.

Quali sono i requisiti per ottenere la pensione anticipata in totalizzazione?

Puoi ottenere la pensione anticipata in totalizzazione, o più precisamente la pensione di anzianità in totalizzazione, nel caso in cui, tra tutte le gestioni, possieda almeno 41 anni di contributi, contando i periodi non coincidenti.

Sono esclusi dalla contribuzione utile al diritto i contributi figurativi per malattia o disoccupazione, che comunque sono utili per calcolare l’ammontare della pensione. Nello specifico è la stessa Corte di Cassazione [3] a sottolineare come i contributi validi per poter conseguire la pensione siano soltanto quelli che riguardano l’effettivo rapporto di lavoro, salvo precise eccezioni.

A partire dalla maturazione dei requisiti, per ottenere la liquidazione della pensione, si deve attendere un periodo di finestra di 21 mesi.

Calcolo della pensione anticipata in totalizzazione

Il calcolo della pensione anticipata in totalizzazione, presso le gestioni amministrate dall’Inps, avviene con sistema integralmente contributivo (qui trovi la guida al calcolo contributivo della pensione), in generale, ciascuna delle gestioni coinvolte determina il trattamento pro-quota con riferimento alla parte di propria competenza maturata nel relativo periodo di iscrizione.

Tale calcolo è, però, retributivo/misto se il lavoratore risulta iscritto presso una delle gestioni di previdenza pubbliche prima del 1996 ed ha già raggiunto, in una di tali gestioni, i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un’autonoma pensione [4].

Viene utilizzato, nella generalità dei casi, il sistema di calcolo contributivo anche presso le casse dei liberi professionisti privatizzate, ma con alcune particolarità:

  • per la determinazione del montante contributivo (la somma dei contributi, da rivalutare annualmente e trasformare in pensione), si considerano i contributi soggettiviversati dall’iscritto, entro il tetto di reddito, se previsto dal regolamento della cassa; si considerano anche i contributi da riscatto, mentre- salvo particolarità dettate da appositi regolamenti- sono esclusi i contributi integrativi e di solidarietà;
  • la determinazione del tasso di capitalizzazione (cioè della rivalutazione) del montante contributivoavviene in base alle regole del decreto sulla totalizzazione [5];
  • deve essere utilizzato come coefficiente di trasformazione, basato sull’età pensionabile, quello indicato nella tabella A della legge Dini [6];
  • la quota di pensione annua viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente di categoria, applicando una relazione matematica.

I parametri di calcolo illustrati potrebbero cambiare ed essere armonizzati, in caso di sostanziali modifiche dei sistemi previdenziali da parte dei singoli enti: le variazioni devono essere deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti.

È tuttavia possibile, presso le casse dei liberi professionisti, utilizzare il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della singola gestione, non integralmente contributivo, qualora i versamenti accreditati nella gestione pensionistica siano uguali o superiori a quelli minimi richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Relativamente alle casse private (le cosiddette “nuove casse professionali”, non si tratta delle casse privatizzate) dei liberi professionisti, ad esempio l’Enpapi, viene utilizzato il sistema di calcolo vigente nel singolo ordinamento, che è normalmente quello contributivo.

L’INPS si occupa del pagamento degli importi liquidati dalle diverse gestioni  e, previa convenzione con gli enti interessati, viene affidato anche in quelle ipotesi in cui non è stata impiegata contribuzione INPS.

Come si sommano i contributi per il diritto alla pensione in totalizzazione?

Ai fini del diritto alle pensioni in regime di totalizzazione, la normativa stabilisce che i periodi di iscrizione nelle diverse gestioni si convertano nell’unità di tempo prevista da ciascun ordinamento, sulla base dei seguenti parametri:

  • 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
  • 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
  • 78 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
  • 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Quali sono i trattamenti erogabili in totalizzazione? 

I trattamenti pensionistici, conseguibili per mezzo della totalizzazione, alla presenza di determinate condizioni per l’anno 2023, sono i seguenti:

  • pensione di vecchiaia: al compimento dell’età anagrafica richiesta, che per l’anno 2023 è di 66 anni, e con almeno 20 anni di contributi, la cui finestra di accesso implica un periodo di 18 mesi;
  • pensione anzianità: si prevede il possesso del requisito minimo di contribuzione richiesto che, per l’anno di riferimento, è 41 anni, a prescindere dall’età anagrafica. In tal caso il periodo finestra di attesa è di 21 mesi;
  • pensione di inabilità: si prevedono il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, congiuntamente a quelli richiesti nella forma pensionistica in cui il lavoratore risulta iscritto al verificarsi dello stato inabilitante;
  • pensione indiretta ai superstiti: in sussistenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, congiuntamente alle ulteriori condizioni richieste nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
 
Pubblicato : 26 Ottobre 2023 05:19