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Pavimento bagnato: ultime sentenze

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Responsabilità del proprietario del locale; condizioni di pericolosità; caduta causata dal pavimento bagnato in mancanza di segnalazione; disattenzione della vittima; caso fortuito; risarcimento del danno.

Prova della situazione di pericolo e del nesso causale

In tema di danni da cose in custodia, il danneggiato ha fornito la prova della sussistenza del nesso eziologico e danno subito quando abbia dato prova dell’esistenza della cosa che ha determinato il pericolo (pavimento bagnato) ed il nesso causale tra tale situazione ed il danno patito qualora il custode non abbia fornito alcun prova circa l’esistenza di un fattore estraneo che sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Corte appello Campobasso, 09/06/2022, n.166

Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia

La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo richiedendo, ai fini della sua configurabilità, che sussista il nesso causale tra la res in custodia e l’evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della res stessa, e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode è esclusa allorché l’evento sia imputabile a un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento stesso e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento.

Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile in capo al proprietario di un albergo, per la caduta subita da un cliente all’interno della cucina dell’hotel, a causa del pavimento bagnato non segnalato, a nulla valendo il fatto che il danneggiato si era introdotto in cucina senza autorizzazione.

Tribunale Cassino, 13/10/2020, n.722

La richiesta risarcitoria

La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra res ed evento. Una tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della res stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.

(Nel caso di specie, il tribunale ha accolto la richiesta risarcitoria di una signora che, mentre raggiungeva l’uscita del supermercato, cadeva rovinosamente al suolo nello spazio compreso tra il settore casse e la porta d’ingresso, a causa del pavimento bagnato non adeguatamente segnalato. Per il giudice la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria e dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, impedendo, ad esempio, l’accesso in corrispondenza del pavimento bagnato, o apponendo un cartello, al fine di avvertire gli utenti della situazione di pericolo).

Tribunale Castrovillari, 05/08/2020, n.688

Riparto dell’onere probatorio

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. compete al danneggiato fornire in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e il bene in custodia per cui nel caso in cui questi non assolva in modo soddisfacente all’onere probatorio sullo stesso gravante, la mancanza di tale dimostrazione rende superflua ed ultronea la prova da parte del custode del caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche del fatto del terzo e/o della condotta incauta dello stesso danneggiato (nella specie un condomino asseriva di essere caduto, all’una di notte, nell’androne del palazzo a causa del pavimento bagnato in quanto assoggettato agli eventi atmosferici e/o alla semplice umidità notturna mentre non era stato provato il luogo della reale caduta posto che nella scheda del 118 era scritto “strada”, nella cartella clinica “scale di casa”, nella lettera dove era stata richiesta l’apertura del sinistro “lungo la gradinata” e l’unico teste presente ai fatti riferiva che il danneggiato si trovava “davanti al portone sotto i campanelli”).

Corte appello L’Aquila, 12/05/2020, n.677

Caduta del cliente sul pavimento bagnato e responsabilità del proprietario del locale

Ai fini dell’affermazione della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. del proprietario di un esercizio pubblico ubicato in una stazione sciistica (nella specie: bar-rifugio) per la caduta di un cliente sul pavimento bagnato, è necessario che sia provato il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo non essendo sufficiente l’asciugatura successiva del pavimento in assenza di prova della descrizione della caduta e delle modalità di svolgimento della stessa (nella specie il rifugio si trovava in una località sciistica ed era frequentato da molti sciatori il che lo rendeva bagnato e l’impossibilità di tenere asciutto il pavimento, come sostenuto dalla titolare del rifugio stesso, non influiva in quanto mancava la prova della dinamica della caduta sul predetto pavimento posto che i testimoni assunti avevano visto solo la cliente a terra senza aver assistito alla caduta).

Tribunale Bolzano sez. II, 24/04/2020, n.388

Configurabilità del caso fortuito

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. (fattispecie relativa ad una caduta avvenuta nell’androne di un condominio a causa del pavimento bagnato).

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.4129

Pavimento bagnato: assenza di segnalazione

Il proprietario del locale pizzeria è responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., del danno subito dall’avventore in conseguenza di una caduta provocata dal pavimento bagnato, in assenza di apposita segnalazione di tale condizione, peraltro in corrispondenza di una zona del locale poco illuminata. Ai fini della configurabilità dell’anzidetta fattispecie di responsabilità il danneggiato è tenuto unicamente a provare il nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode, al fine di andare esente dal titolo di responsabilità ascritto, è tenuto a dimostrare la mancanza del nesso anzidetto, oppure la sussistenza del caso fortuito, quale evento idoneo a recidere il rapporto causale tra cosa e danno.

(Nel caso concreto va affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del titolare del locale in relazione al danno subito dall’attrice per effetto di una insidia oggettivamente non visibile e non segnalata, quale, appunto, il pavimento bagnato, stante l’assolvimento dell’onere posto a suo carico e la mancata prova di circostanze rilevanti da parte del convenuto).

Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 27/03/2019, n.401

Condotta colposa del danneggiato

Il cd. fortuito incidentale è costituito da una condotta colposa del danneggiato che si ponga in esclusivo rapporto causale con l’evento dannoso. In particolare, non possono in tale prospettiva condividersi le osservazioni svolte circa la possibilità per il danneggiato di percepire le condizioni di pericolosità della scala di una piscina e di adeguare ad esse il proprio comportamento.

Non si comprende, invero, quale diversa condotta, idonea ad evitare lo scivolamento, il danneggiato avrebbe potuto tenere nella specie, posto che la scala era l’unico percorso di uscita dalla piscina, che la stessa non poteva che essere percorsa a piedi nudi, che anche la diffusa presenza di acqua sulla pavimentazione della scala era difficilmente “evitabile” dal danneggiato e che, infine, l’assenza di corrimano o di altro analogo accorgimento non consentiva a chi percorreva la scala di ricorrere ad alcun ausilio per prevenire o attenuare le conseguenze di uno scivolamento o di una perdita di equilibrio.

Né risulta e non è possibile desumere dalla mera verificazione di uno scivolamento, ampiamente riferibile secondo nozioni di comune esperienza alla viscidità del pavimento bagnato – alcuna condotta imprudente o negligente o imperita del danneggiato.

Va, dunque, accertata la responsabilità dell’assistente bagnanti della piscina ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza che possa neanche farsi applicazione – in mancanza di prova di un qualsiasi concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento – dell’art. 1227 c.c. al fine di una mera riduzione del risarcimento dovuto.

Corte appello L’Aquila, 06/11/2018, n.2088

Concorso di colpa

Tenere un’andatura rapida, nonostante la pioggia e nonostante il pavimento visibilmente bagnato, nell’attraversare a piedi un porticato condominiale, è un comportamento caratterizzato da “colpa generica” che integra il concorso del fatto colposo del danneggiato.

Tribunale Livorno, 19/03/2018, n.327

Caduta sul piano di calpestio delle scale

In tema di responsabilità di cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve essere dichiarata la responsabilità esclusiva del condominio in caso di caduta provocata dalla presenza di acqua e sapone sul piano di calpestio delle scale (nel caso di specie non è stato provata, da parte del condominio convenuto, la sussistenza di alcun fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, essendo invece emerso come non vi fosse alcuna segnalazione del pavimento bagnato).

Tribunale Napoli sez. VIII, 01/02/2018, n.1079

Responsabilità a titolo di colpa presunta e concorso del danneggiato

Anche nella recente lettura giurisprudenziale che in un’ipotesi analoga ha ricostruito l’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità del custode fondata su una presunzione di colpa, il custode, ossia la società gestionaria del bar, risulterebbe pur sempre responsabile dell’evento dannoso per non aver predisposto tutte le cautele ed adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (ad esempio provvedendo ad asciugare il pavimento bagnato o spargendo del materiale assorbente o antiscivolo), ma la sua responsabilità sarebbe comunque ridotta in virtù del riconosciuto concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno ex art. 1227 co. 1. c.c., senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta.

Corte appello Lecce sez. II, 23/01/2017, n.67

Caduta all’interno di un esercizio commerciale

Nell’ipotesi di caduta all’interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali.

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, n.13222

Caduta di un alunno nello spogliatoio di una scuola

E’ principio consolidato che in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale e da ciò deriva l’applicazione del regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c. (fattispecie relativa alla caduta di un alunno, a causa del pavimento bagnato, nello spogliatoio di una scuola).

Cassazione civile sez. III, 25/02/2016, n.3695

Pavimento bagnato e viscido per via dei detergenti

Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (escluso, nella specie, il risarcimento in favore del ricorrente – professore, caduto all’interno di una scuola a causa del pavimento bagnato e viscido per via di detergenti utilizzati nella pulizia da parte dei bidelli).

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2015, n.25594

Pavimento scivoloso per opera del gestore 

Nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.

Cassazione civile sez. III, 02/09/2013, n.20055

Responsabilità oggettiva per cose in custodia

Ai fini dell’affermazione della responsabilità oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c. della società gestrice di ipermercato per la caduta di un cliente sul pavimento bagnato e scivoloso prossimo al banco verdure, è sufficiente il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, senza che abbia rilevanza l’eventuale comportamento colposo del danneggiante.

E’ da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato, perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto, anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti.

Tribunale Savona, 04/07/2012

Caduta sul pianerottolo della propria abitazione

Qualora un soggetto sia caduto sul pianerottolo della propria abitazione, riportando danni fisici, a causa del pavimento bagnato o comunque scivoloso, così come anche confermato da prova testimoniale, occorre verificarne la causa. Posto che nel giorno dell’evento siano state eseguite le pulizie, accertato che le operazioni di pulizia provochino aspersione di liquidi sul pavimento, può ragionevolmente ritenersi che il pavimento fosse bagnato a causa delle suddette operazioni di pulizia. Qualora poi i suddetti lavori non fossero nemmeno segnalati, ne consegue che dei danni subiti dal soggetto debba rispondere la ditta delle pulizie.

Tribunale Perugia, 12/12/2008

Risarcimento del danno morale

Deve essere accordato il risarcimento del danno morale all’attrice caduta su pavimento bagnato e scivoloso di ipermercato perché è concretamente riscontrabile una condotta colposa del personale dell’ipermercato, di cui risponde la società datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. Il pavimento, infatti, avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo interno un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione.

Tribunale Milano sez. X, 09/12/2008, n.14528

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Pubblicato : 12 Ottobre 2022 03:30