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Parte contumace deceduta: appello notificato agli eredi?

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(@mariano-acquaviva)
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Decesso della parte contumace nel giudizio di primo grado: il processo si interrompe? La notifica dell’appello va fatta ai singoli eredi personalmente?

Nel processo civile la parte convenuta non è obbligata a costituirsi in giudizio: essa può rimanere assente e lasciare che il procedimento faccia il suo corso fino alla sentenza finale. La parte che si disinteressa del processo civile intentato nei suoi confronti prende il nome di “contumace”. Proprio in questo contesto si pone il seguente quesito: se la parte contumace è deceduta, l’appello va notificato agli eredi? Vediamo cosa stabiliscono la legge e la giurisprudenza.

Parte deceduta: l’appello a chi va notificato?

Se una parte è contumace nel giudizio di primo grado e, nelle more, essa decede, l’eventuale appello va notificato agli eredi, anche se, nel corso del suddetto giudizio, non viene effettuata la dichiarazione di decesso della parte.

Se la notifica non è regolare, tutto il giudizio di secondo grado è nullo, così come la relativa sentenza [1].

Parte deceduta: il processo si interrompe?

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione di tale evento ad opera dell’avvocato difensore comporta che quest’ultimo continui a rappresentare il proprio cliente come se l’evento (morte o incapacità) non si fosse mai verificato: in pratica il giudizio continua senza interruzione e l’eventuale sentenza farà stato direttamente nei confronti degli eredi.

A costoro, se non avvisati dal professionista, è almeno riconosciuta un’azione di responsabilità nei confronti dell’avvocato che ha omesso l’obbligo di comunicazione circa l’esistenza del giudizio.

Nel caso, però, in cui in giudizio la parte non si sia mai costituita e, quindi, in sua rappresentanza non vi sia neanche alcun difensore, opera il principio secondo cui la notifica della sentenza di primo grado e l’eventuale atto di appello va effettuato necessariamente, sin dall’inizio (e non solo dopo il decorso di un anno) agli eredi personalmente e individualmente: ciò, dunque, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell’evento stesso da parte del soccombente.

Come si notifica l’appello agli eredi?

Ricordiamo che la notificazione dell’atto d’appello è possibile in forma collettiva e impersonale nell’ultimo domicilio del de cuius solo se non è decorso un anno dalla morte della parte; dopo tale termine va effettuata nei confronti dei singoli eredi personalmente [2].

Non è invece corretta la notifica al difensore della parte deceduta (se costituita e non contumace, ovviamente).

Secondo la Corte di Cassazione [3], nel caso di notificazione dell’impugnazione di una sentenza agli eredi di soggetto deceduto dopo l’udienza di discussione del precedente grado del processo, ma prima della ricezione della notifica, la notifica stessa deve essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio che il defunto aveva al tempo della morte, ovvero può essere effettuata anche personalmente e individualmente a ciascun erede, purché nel luogo sopra indicato.

La notifica dell’impugnazione effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto è nulla e di conseguenza inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata

 
Pubblicato : 1 Marzo 2024 17:10