Parcheggio davanti agli scivoli per disabili: cosa si rischia?
La sosta in corrispondenza di scivoli, raccordi tra marciapiedi, rampe e corridoi non evidenziata da specifica segnaletica è sempre vietata?
Le auto possono essere lasciate in sosta solamente negli stalli e nelle aree a ciò adibite. In mancanza, la legge prevede una serie di regole da rispettare con particolare rigore affinché non si crei intralcio alla circolazione. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: cosa rischia chi parcheggia davanti agli scivoli per disabili?
Si tratta di una domanda molto frequente in rete, posta soprattutto da coloro che si chiedono se, in assenza di una particolare segnaletica, sia possibile lasciare in sosta il proprio veicolo davanti alle rampe che consentono a invalidi e portatori di handicap di poter salire e scendere dal marciapiedi. Approfondiamo la questione.
Rampe disabili marciapiedi: cosa sono?
Gli scivoli per disabili sono opere realizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche, cioè per l’eliminazione degli ostacoli che impediscono alle persone invalide e portatrici di handicap di potersi spostare liberamente da un luogo a un altro.
Nel caso di specie, le rampe sono progettate per consentire ai disabili di poter salire e scendere dai marciapiedi, in modo tale da poter fruire delle strade come chiunque altro.
Si può parcheggiare davanti agli scivoli per disabili?
La legge [1] vieta espressamente di mettere in sosta un veicolo davanti a uno scivolo per disabili.
Per essere più precisi, è vietata la sosta «negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide» e «in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli».
Pertanto, è sempre vietata la sosta in corrispondenza di scivoli, raccordi tra marciapiedi, rampe e corridoi, anche se non evidenziata da specifica segnaletica.
Sosta davanti a scivoli e rampe: cosa si rischia?
Chi parcheggia davanti a scivoli e rampe per disabili è sanzionato con una multa da 80 a 328 euro per i ciclomotori (e i motoveicoli a due ruote), e da 165 a 660 euro per i restanti veicoli.
Ma non solo: la legge [2] prevede, a titolo di sanzione accessoria, anche la rimozione del veicolo che costituisce intralcio all’accesso agli scivoli e alle rampe.
La multa potrà essere contestata davanti al prefetto o al giudice di pace se la sosta, seppur effettuata in prossimità di uno scivolo per disabili, consentiva comunque l’utilizzo della rampa. Facciamo un esempio.
Non può essere multato chi ha parcheggiato la propria auto in prossimità di uno scivolo per disabili, lasciando tuttavia un metro di spazio tra il veicolo e la rampa stessa.
Spazi riservati ai veicoli per persone invalide: quali sono?
Come ricordato in precedenza, la legge non solo vieta di parcheggiare in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi ma anche negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide. Di cosa si tratta?
Il codice della strada [3] stabilisce che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio dei disabili gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse.
In buona sostanza, si tratta degli stalli (delimitati da linee di colore giallo all’interno delle quali è disegnato il simbolo dipinto sul terreno) e delle altre aree riservati ai disabili e ai loro veicoli.
Questi ultimi sono al servizio del disabile anche quando non hanno subito gli opportuni adattamenti destinati alla migliore fruizione da parte di chi è invalido.
È un veicolo per persona disabile anche quello guidato dal figlio del disabile stesso.
Ebbene, in presenza di tali stalli e strutture gli altri conducenti devono evitare di porre in sosta le proprie vetture in maniera tale da impedirne il concreto utilizzo da parte dei soggetti a cui sono destinati.
Va quindi multato chi parcheggia in modo tale da precludere al disabile la sosta nello stallo dedicato, ovvero da rendergli difficoltosa la discesa dal veicolo.
Anche in questi casi la sanzione è la multa da 80 a 328 euro per i ciclomotori (e i motoveicoli a due ruote) e da 165 a 660 euro per i restanti veicoli, oltre alla rimozione forzata.
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa