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Opposizione archiviazione abuso edilizio

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(@mariano-acquaviva)
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Ho sporto denuncia per un abuso edilizio per via di un problema di varianti in corso d’opera. Ho fatto opposizione all’archiviazione chiesta dal pm. Cosa accadrà all’udienza camerale?

Ai sensi dell’art. 410 cod.proc.pen., con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato deve chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Ciò significa che, se nell’opposizione non è stata indicata alcuna ulteriore fonte di prova, il giudice con ogni probabilità si determinerà nel senso di accogliere la richiesta di archiviazione con propria ordinanza, la quale è ricorribile entro quindici giorni davanti al tribunale in composizione monocratica solo per vizi formali (art. 410-bis cod.proc.pen.).

Qualora, invece, il giudice ritenga di non dover archiviare, egli può:

  • ordinare direttamente al pubblico ministero (pm) di formulare l’imputazione a carico dell’indagato (cosiddetta “imputazione coatta”, art. 409, comma quinto, c.p.p., secondo cui «il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare»). Si tratta dei casi in cui il giudice ritiene evidente, già dal compendio probatorio in atti, che si debba procedere a giudizio senza ricorrere ad alcuna integrazione;
  • assegnare al pm un termine per svolgere indagini suppletive, eventualmente sulla base delle fonti di prova indicate dalla persona offesa col suo atto di opposizione (art. 409 comma quarto cod.proc.pen., a tenore del quale «A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»). Si tratta generalmente dell’ipotesi più frequente nel caso in cui il giudice accolga l’opposizione.

Per quanto riguarda le memorie difensive, queste vanno depositate in cancelleria almeno cinque giorni prima dell’udienza (art. 127 comma secondo cod.proc.pen., secondo cui «Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria»).

Entrando nel merito della vicenda, per giurisprudenza pacifica (ad esempio, Tar Campania, sentenza n. 3056/2020), è chiara la differenza tra variazione essenziale e varianti in corso d’opera di un titolo edilizio:

  • le varianti in senso proprio costituiscono modifiche qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato. Esse non comportano quindi un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato progettuale rispetto al progetto originario approvato;
  • le variazioni essenziali, invece, sono caratterizzate da incompatibilità per qualità e quantità rispetto al progetto originario, secondo quanto riportato dall’art. 32 del dpr 380/2001, e, come tali, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo da quello concesso in precedenza.

Fermo restando che lo scrivente, non essendo a conoscenza delle indagini svolte, non può conoscere le ragioni del pm, come detto in apertura, occorrerebbe sempre indicare nuovi mezzi di prova, come ad esempio l’assunzione delle dichiarazioni del responsabile dell’Ufficio urbanistica (ammesso che tale attività non sia già stata compiuta) e, in generale, di coloro che hanno redatto gli atti che sono già nel fascicolo della pubblica accusa.

Il consiglio, quindi, è di insistere con l’assunzione di nuovi mezzi di prova, così da convincere il giudice a riaprire le indagini, evitando il rischio di una pronuncia che si “appiattisca” alle richieste del pm.

Ad esempio, è possibile chiedere al giudice di nominare un perito (ctu) affinché prenda visione non solo della documentazione ma dell’opera edilizia realizzata, cosicché lo stesso possa rendersi conto dell’entità e del tipo di lavori eseguiti.

Da ultimo, potrebbe allegare alla memoria difensiva l’elaborato di un tecnico di fiducia affinché corrobori quanto sostenuto. Ovviamente, l’assistenza di un avvocato non potrebbe che giovare alla difesa delle proprie ragioni.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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Pubblicato : 7 Gennaio 2023 08:30