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Occupazione della scuola: quando integra reato?

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(@gianluca-scardaci)
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Impedire l’accesso a scuola al personale docente e non docente, nonché agli studenti che non aderiscono alla manifestazione può integrare l’interruzione di un pubblico servizio?

Succede spesso, soprattutto agli studenti, di essere denunciati per i reati di violenza privat ae interruzione di pubblico servizio per avere, soli o in concorso con altri, impedito, bloccando le porte di ingresso dell’edificio al personale docente e amministrativo, l’accesso a un istituto scolastico e il regolare svolgimento delle lezioni. Un po’ per incoscienza, un po’ per ignoranza, e molto per spacconeria, non ci si rende conto di quanto grave si prospetti la situazione per un giovane, a volte giovanissimo, che occupi la scuola richiamandosi a uno sciopero di cui però sconosce le reali motivazioni. Analizziamo una ipotesi del genere e cerchiamo di verificare se e quando l’occupazione della scuola integra reato.

In cosa consiste la scriminante del diritto di sciopero?

Al fine di entrare nel vivo del nostro argomento, è necessario muovere dal concetto di sciopero come causa di giustificazione di un reato. E più in particolare dalla descrizione dell’articolo 51 del codice penale. Esso stabilisce che l’esercizio di un diritto, quale per intenderci può essere lo sciopero, esclude la punibilità.

Le norme sulle cause di giustificazione descrivono situazioni eccezionali in cui un fatto che normalmente costituirebbe reato non viene punito, in quanto l’ordinamento permette quel comportamento. Tale meccanismo di esclusione della risposta punitiva statale deriva dalla considerazione per cui esiste un interesse prevalente alla base della non punibilità del soggetto, come avviene nelle scriminanti dell’esercizio del diritto, della legittima difesa e delle altre in cui si opera un bilanciamento degli interessi contrapposti, oppure un interesse mancante, come nella scriminante del consenso dell’avente diritto dove viene meno l’interesse punitivo dello Stato per effetto della rinuncia del titolare alla conservazione del proprio bene.

Qual è il fondamento della causa di giustificazione in generale?

La causa di giustificazione trova il proprio fondamento nel principio di non contraddizione, evidentemente compromesso se la norma imponesse di agire in un certo modo e poi comminasse una sanzione per l’adempimento.

Qual è il fondamento della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto?

Anche la scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale esprime il principio di non contraddizione che sta alla base di tutte le altre cause di giustificazione, in virtù del quale l’ordinamento giuridico non può, allo stesso tempo, concedere un diritto e vietarne poi l’esercizio. Chiaramente quando parliamo di un diritto ci riferiamo a quello inteso come diritto soggettivo in senso stretto e non come situazione giuridica di favore in un’accezione più ampia.

Quali sono le ipotesi classiche di esercizio del diritto?

Tra le altre, non oggetto del presente articolo, tra le ipotesi più semplici di esercizio del diritto troviamo appunto il diritto di sciopero, tutelato dall’articolo 40 della Costituzione, che prevede che esso si eserciti nell’ambito delle leggi che lo regolano, rappresenta un diritto fondamentale, insieme a quello di riunione. Chiaramente, e qui stiamo per entrare nel vivo del nostro articolo, la scriminante dell’esercizio del diritto, nella specie rappresentato dallo sciopero, sarà operante ove esercitato in maniera corretta e nei limiti della legge, senza travalicare tale ambito, invadendo la sfera di libertà di altri soggetti.

Si può riconoscere la scriminate del diritto di sciopero in caso di occupazione della scuola?

L’esercizio del diritto di sciopero in un caso come questo comporterebbe la lesione di altri interessi costituzionalmente protetti. L’esercizio del diritto di sciopero cessa di essere legittimo quando travalica nella lesione di altri interessi. L’occupazione della scuola impedisce ai non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti. In un caso del genere quindi saranno certamente configurabili i reati di violenza privata e interruzione di un pubblico servizio.

 
Pubblicato : 8 Agosto 2024 14:15