Nuova definizione di profitto nel reato di furto
Intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al profitto nella rapina: è reato strappare il telefono cellulare dalle mani del partner.
Un’importante decisione giurisprudenziale ha ridefinito il concetto di profitto nel reato di furto. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 41570/2023 depositata di recente, hanno stabilito che il profitto, che integra il dolo specifico del reato di furto, comprende qualsiasi vantaggio, sia esso patrimoniale o non.
Lo smartphone sottratto al partner
Il caso che ha portato a questa decisione riguardava un uomo che, in seguito a una lite, aveva sottratto con violenza il cellulare dalle mani della fidanzata. Il gesto è stato interpretato come un atto di ritorsione, vendetta, o come tentativo di impedire alla donna di contattare le forze dell’ordine.
La difesa aveva sostenuto che, senza un chiaro intento di profitto, l’atto non poteva essere considerato un furto. In particolare, la difesa sottolineava che una definizione troppo ampia di profitto avrebbe potuto estendere eccessivamente l’ambito di applicazione del reato di furto.
Tuttavia, le Sezioni unite hanno optato per un’interpretazione meno restrittiva, rifiutando di limitare il concetto di profitto all’unico vantaggio economico-patrimoniale. Secondo i giudici, il profitto è identificabile in qualsiasi vantaggio derivante dal “possesso penalisticamente inteso”, ovvero dalla conservazione e dal godimento del bene sottratto.
Questa decisione, pur riducendo la funzione delimitatrice del dolo specifico, è stata giudicata coerente con la volontà legislativa.
Il principio: il concetto di profitto nel furto
È furto anche rubare per vendetta o solo per dispetto. Il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato deve essere inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’autore; un’utilità che dunque può consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico, come la finalità di ritorsione, o di natura solo morale.
L’uomo che porta via il cellulare alla signora amplia la sua sfera di potenzialità giuridica menomando quella della vittima: integra quindi il profitto richiesto dalla norma incriminatrice.
Riflessi sulla particolare tenuità del fatto
La scelta adottata dalla Cassazione evita anche risposte sanzionatorie sproporzionate, soprattutto alla luce della riforma Cartabia (Dlgs 150/2022), che ha riformulato l’istituto della particolare tenuità del fatto. Questa norma amplia il raggio d’azione del reato di furto monoaggravato, ponendo una maggiore discrezionalità nelle mani del giudice in merito alla responsabilità dell’imputato e alle conseguenze post-reato.
La rapina
La decisione della Cassazione si allinea anche al principio già stabilito in merito al delitto di rapina, dove il profitto è inteso come qualsiasi utilità, compresa quella di natura morale.
In sintesi, questo intervento giurisprudenziale chiarisce e amplia l’orizzonte interpretativo del concetto di profitto nel reato di furto, con significative ripercussioni sulla prassi giudiziaria futura.
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