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Notifica della cartella esattoriale consegnata al portiere

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(@antonio-pagano)
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È valida la notificazione di una cartella esattoriale al portiere dello stabile in cui si risiede?

La notifica di una cartella esattoriale avviene ordinariamente mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso [1].

Se non può esser fatta nelle mani del destinatario, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio [2].

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla e, qualora la copia sia consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La norma in esame indica un ordine tassativo che l’ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l’industria o il commercio.

Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario, che sono indicati tassativamente, anche l’ordine delle persone previste in successione dalla norma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all’altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente.

Ecco perché, affinché la notifica sia regolare, l’agente notificatore, nella relazione di notifica, deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e documentare di aver compiuto, invano, le ricerche dei soggetti che la legge antepone al portiere, tra quelli abilitati alla ricezione dell’atto.

Principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è quello di ritenere nulla la notificazione nelle mani del portiere, quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga appunto l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone che la legge gli preferisce, ai fini della ricezione del plico [3].

A tal proposito si evidenzia che recentemente – in riferimento unicamente alla notificazione di una cartella esattoriale per tasse automobilistiche –  la Suprema Corte ha specificato che, laddove la notifica dell’atto impositivo venga eseguita direttamente dall’Ufficio Finanziario, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la notevole differenza (rispetto alla notifica ordinaria mediante ufficiale giudiziario) che, ove fosse effettuata nelle mani del portiere dello stabile senza la ricerca preliminare delle persone indicate in sequenza nella norma del codice di rito, la stessa risulta valida ed efficace, nel senso che la nullità venga esclusa dal raggiungimento dello scopo [4].

Stante tale modalità, è parimenti escluso l’invio della raccomandata informativa al soggetto al quale è indirizzata la notifica ed il perfezionamento della notificazione, si ha con la consegna del plico al portiere e la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere.

L’unico obbligo a carico del concessionario della riscossione sarà quello di conservare per cinque anni l’avviso di ricevimento, insieme con la matrice o la copia della cartella, per esibirli in caso di richiesta dall’amministrazione o del contribuente.

 
Pubblicato : 10 Settembre 2023 09:45