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Norme del Codice della strada per i motociclisti: le regole da rispettare

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(@carlos-arija-garcia)
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Categorie dei veicoli, uso del casco, comportamento in sella, accesso all’autostrada: tutto quello che c’è da sapere.

La legge sulla circolazione dei veicoli non deve essere rispettata solo da chi si mette alla guida di un’auto ma anche da chi ogni giorno si mette in sella ad una moto. Le norme del Codice della strada per i motociclisti, le regole da rispettare quando si inforca la «due ruote» per andare al lavoro, a spasso o a far turismo, sono cambiate nel tempo. Ecco quali sono quelle da osservare.

Il Codice, all’articolo 47, stabilisce la seguente classificazione:

  • categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h (ciclomotori);
  • categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli).

Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente:

  • deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe;
  • deve stare seduto in posizione corretta;
  • deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni;
  • non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

L’articolo 170 stabilisce che è vietato:

  • il trasporto di minori di cinque anni;
  • il trasporto, cui ciclomotori, di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a 16 anni;
  • trainare o farsi trainare da altri veicoli;
  • trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i 50 cm, oppure impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro questi limiti, è consentito il trasporto di animali purché’ custoditi in apposita gabbia o contenitore.

L’articolo 171 dispone che, durante la marcia, i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli sono obbligati ad indossare e a tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati. Sono esenti conducenti e passeggeri:

  • di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
  • di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché’ di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa da 83 a 332 euro. Se il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente.

Alla sanzione consegue il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni Se, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo è stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni alle norme citate, il fermo del veicolo è di 90 giorni.

I motocicli di cilindrata inferiore a 125 cc non possono circolare in autostrada. Possono, invece, accedere alle «grandi arterie» tutti i veicoli elettrici con potenza superiore agli 11 kW.

 
Pubblicato : 20 Maggio 2023 17:15