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Nomina amministratore di sostegno: ultime sentenze

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Procedura di nomina dell’amministratore di sostegno; collocamento del beneficiario in casa di cura; strumento di assistenza.

Applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno

In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva disposto l’amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).

Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n.21887

Beneficiario dell’amministrazione di sostegno: conserva la capacità di donare

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno – in mancanza di limitazione in tal senso – conserva la capacità di donare. Ai fini della donazione, tuttavia, il giudice tutelare deve essere coinvolto, ai sensi dell’articolo 410 del Cc, per valutare l’opportunità dell’atto donativo e, in questa occasione, verificare l’effettiva volontà dell’animus donandi, ricercando la volontà in tal senso espressa “ora per allora”.

Tribunale Modena, 09/07/2022

Apertura dell’amministrazione di sostegno

L’azione di annullamento di un contratto di compravendita per incapacità del soggetto alienante, è ampiamente prescritta qualora venga attivata ben 10 anni dopo la stipula del contratto (azione soggetta a prescrizione quinquennale), non potendo far decorrere il termine prescrittivo dalla successiva (e comunque ben oltre l’avvenuta prescrizione) apertura dell’amministrazione di sostegno nei confronti dell’alienante.

Corte appello Napoli sez. VII, 15/06/2022, n.2714

Procedimento di reclamo avverso il decreto sull’apertura dell’amministrazione di sostegno

Il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull’apertura dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dall’art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme; ciò comporta l’esclusione della piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario, dovendo, in particolare, ritenersi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le procedure soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti.

Cassazione civile sez. I, 01/06/2022, n.17931

Applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno

In tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.

Cassazione civile sez. I, 31/03/2022, n.10483

Nomina dell’amministratore di sostegno: sopravvenuta morte del beneficiario

Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo “status”, sicché qualora l’evento si verifichi nel corso del giudizio d’appello e sia accertato dal giudice di questo il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Cassazione civile sez. I, 15/03/2022, n.8464

Amministratore di sostegno: necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare?

In forza dell’art. 374 c.c., richiamato dall’art. 411, comma 1 c.c., l’amministratore di sostegno non necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell’ipotesi in cui si tratti di intraprendere “ex novo” un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all’interesse ed al rischio economico per l’amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell’interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).

Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n.8247

Amministrazione di sostegno: la previsione di compenso professionale aggiuntivo

In tema di amministrazione di sostegno, la previsione di un compenso professionale aggiuntivo per l’avvocato – basato su una percentuale della somma liquidata al cliente come risarcimento del danno – è atto di straordinaria amministrazione che deve essere autorizzato dal giudice tutelare. Pertanto, in assenza di apposita autorizzazione l’avvocato non può pretenderne in giudizio il relativo pagamento. A dirlo è la Cassazione per la quale, dunque, se il giudice tutelare dà facoltà all’amministratore di sostegno di nominare un legale per assistere in giudizio il soggetto amministrato, tale facoltà non comprende la possibilità di concludere un patto di compenso aggiuntivo al professionista.

Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, n.7420

Cessazione della materia del contendere

Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, e in analogia a quanto avviene nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull’originario “thema decidendum” e, quindi, di emettere una decisione non più richiesta né necessaria.

Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, n.7414

Amministrazione di sostegno: finalità

La legge 6/2004 disciplina l’istituto dell’amministrazione di sostegno, che è stato ideato per le persone che versano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 02/02/2022, n.190

L’interdizione quale extrema ratio

In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, pur nelle difficoltà pratiche di individuare la tutela concretamente confacente alla situazione di ciascun individuo, va preferito il mezzo più pronto, flessibile e meno ‘invasivo’ delle capacità del soggetto e quindi l’amministrazione di sostegno, anche per i casi di incapacità fisica e di diminuita capacità intellettiva e volitiva. Da ciò si desume che l’interdizione va vista come istituto di carattere residuale, posto che l’obbiettivo da perseguire è quello della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente, con l’ulteriore risvolto che è necessario, prima di pronunziare l’interdizione, valutare l’eventuale conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario.

Tribunale Piacenza sez. I, 01/02/2022, n.36

Ricorso avverso la nomina dell’amministratore

Il ricorso introdotto da una persona che si sia vista nominare un amministratore di sostegno, in quanto, i giudici di merito abbiano ritenuto di nominare un soggetto esterno alla propria famiglia, di modo che diriga e coadiuvi l’amministrato, nelle operazioni finanziarie, al fine di garantire un’adeguata tutela degli interessi dello stesso, è inammissibile, in quanto mira ad una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali avevano ampiamente illustrato le ragioni a sostegno dell’apertura della procedura, sulla base di indagini tecniche svolte in sedi diverse.

Cassazione civile sez. I, 01/10/2021, n.26736

Presupposti per la nomina dell’ amministratore di sostegno

La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d’ incapacità , non necessariamente d’ intendere o di volere, essendo sufficiente che la persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi ” infermità ” o ” menomazione fisica” , anche parziale o temporanea e non soltanto mentale, che la ponga nell’ impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Corte appello Lecce, 20/09/2021, n.1128

Amministrazione di sostegno e interdizione

L’istituto dell’amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell’interdizione, in quanto l’interdizione si pone come misura residuale che può essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all’incapace adeguata protezione. Di conseguenza la tutela apprestata alle persone inferme passa di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli insufficiente ad offrire protezione all’incapace, è consentito ricorrere all’istituto della interdizione.

Tribunale Messina sez. I, 30/04/2021, n.887

Nomina dell’amministratore di sostegno

L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di sostegno un’anziana signora sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell’organizzazione di vita già da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia).

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, n.29981

Il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata

In tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie a seconda dei casi: se cioè la pur riscontrata esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) risulti già assicurata da una rete familiare all’uopo organizzata e funzionale, oppure se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela; nel secondo caso il ricorso all’istituto può essere giustificato, mentre nel primo non lo è affatto, in ispecie ove all’attivazione si opponga, in modo giustificato, la stessa persona del cui interesse si discute.

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, n.29981

Ricovero in casa di cura e individuazione del giudice competente

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 c.c., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere transitorio della sua permanenza, sull’istanza di sostituzione dell’amministratore è competente il giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza.

Il ricovero presso una casa di cura o di riposo non implica di per sé anche il trasferimento del domicilio in tale luogo, poiché esso può avere carattere solamente temporaneo o comunque non continuativo, potendo il beneficiario tornare nel luogo lasciato per brevi o lunghi periodi e voler concentrare lì il centro principale dei suoi rapporti.

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, n.19431

Nomina dell’amministratore di sostegno: la competenza territoriale

Ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno è competente territorialmente il giudice della dimora abituale del beneficiando anche in considerazione della necessità di interloquire con il Giudice tutelare anche successivamente alla nomina. Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa la competenza del Tribunale può essere valutata, ed eccepita, in qualsiasi momento dell’amministrazione.

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2020, n.18682

Amministrazione di sostegno: il compendio normativo

Il compendio normativo concernente l’amministrazione di sostegno attribuisce ampi poteri ufficiosi in merito al contenuto del decreto di apertura al giudice tutelare, il quale non solo può individuare gli atti bisognosi della attività di sostegno e scegliere il regime giuridico a cui assoggettare tale attività nell’ambito dell’alternativa prevista dall’art. 405, comma 5, n. 3 e 4 c.c., ma addirittura può, ai sensi dell’art. 407, comma 4, c.c. in ogni tempo e anche d’ufficio, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, n.4266

La nomina dell’amministratore di sostegno

La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale di incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere la misura di protezione in capo a colui il quale si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che questi versi in uno stato di incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che il richiedente sia privo, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente di ordine mentale, che lo ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, n.12998

Donazione da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, comma 1, primo periodo, c.c., censurato, per violazione degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, Cost., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. Il giudice rimettente muove dal non condivisibile presupposto interpretativo che il divieto di donazione stabilito dalla disposizione censurata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno, mentre esso è sempre stato inteso come rivolto in modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età.

Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina infatti uno status di incapacità della persona, ma si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità, consentendo al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo.

Pertanto, tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo.

Una tale interpretazione risponde del resto al principio personalista, affermato anzitutto dall’art. 2 Cost., a fronte del quale comprimere senza un’obiettiva necessità la libertà della persona di donare gratuitamente ciò che le appartiene costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana, e al principio di eguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, Cost., garantito a prescindere dalle «condizioni personali», e comma 2, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l’eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona (sentt. nn. 440 del 2005, 119 del 2015, 258 del 2017).

Corte Costituzionale, 10/05/2019, n.114

Condizione di disabilità dello straniero 

Ritenuto che, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, lo straniero che acquisisca la cittadinanza italiana è esentato dalla prestazione del giuramento previsto dalla legge qualora, a causa di grave ed accertata condizione di disabilità, non sia in grado di adempiere siffatto obbligo, rientra tra le competenze del Giudice Tutelare valutare la fondatezza, o meno, della richiesta di esenzione presentata dall’amministratore di sostegno dell’interessato ed accertare, quindi, la sussistenza della predetta disabilità, dovendosi escludere l’automaticità dell’esenzione. Nel compiere l’accertamento de quo il Giudice Tutelare non è obbligato a disporre l’audizione dell’interessato, potendo essere sufficienti gli elementi già acquisiti, con particolare riferimento a quanto constatato in sede di nomina dell’amministratore di sostegno .

Tribunale Modena sez. II, 12/01/2018

Collocamento del beneficiario in casa di cura

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, n.23571

Inammissibilità del ricorso per Cassazione

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.

Cassazione civile sez. I, 16/02/2016, n.2985

Amministrazione di sostegno e capacità di agire dell’assistito

Recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che ” Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile che ha disposto la nomina dell’amministratore di sostegno la condotta di chi, con il provvedimento adottato a norma dell’art. 404 cod. civ., trasferisce quest’ultimo in altro luogo contro la volontà del titolare dell’incarico, in quanto l’istituto dell’amministrazione di sostegno costituisce uno strumento di assistenza tendente a sacrificare il meno possibile la capacità di agire dell’assistito.

Corte appello Palermo sez. IV, 12/03/2015, n.1056

Amministratore di sostegno: come si impugna la nomina?

Il decreto col quale il Giudice Tutelare nomina un amministratore di sostegno, disattendendo la designazione compiuta dal beneficiario, ha un contenuto solo ordinatorio e amministrativo. È pertanto inammissibile il reclamo contro tale decreto, proposto dinanzi alla Corte di Appello invece che dinanzi al Tribunale.

Corte appello Milano sez. famiglia, 25/11/2015, n.2487

Autorizzazione del Presidente del Tribunale

La p.a. eccezionalmente può servirsi dei messi comunali per notificare i propri atti (e non gli atti giudiziari), previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, qualora la mancanza o l’impedimento dell’ufficiale giudiziario possa nuocere all’interesse delle parti.

(Nel caso di specie, il Dirigente Responsabile del servizio Socio-educativo-assistenziale del Comune aveva chiesto di poter effettuare mediante propri messi comunali le notifiche, previste per il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, affermando di non riuscire ad effettuarle tempestivamente tramite Ufficiali Giudiziari per asseriti disservizi di questi ultimi. In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice ha respinto la richiesta).

Tribunale Modena, 07/04/2015

Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

La previsione dell’art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di incapacità. E’ da ritenere che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione). In caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministrazione di sostegno.

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2014, n.13929

Amministrazione di sostegno: la nomina è sempre necessaria?

Non va nominato l’amministratore di sostegno a beneficio di persona disabile che sia in grado di esercitare con pienezza i propri diritti laddove la stessa fruisca del proficuo aiuto da parte di terze persone, posto che la nomina dell’amministratore di sostegno implica la privazione, seppur parziale, della capacità di agire.

Tribunale Vercelli, 16/10/2015

Attivazione del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno

Il d.lg. n. 231/2007 ha la funzione di “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo”, sicché siffatta “ratio” non sussiste ove il correntista sia impossibilitato a sottoscrivere il modulo necessario alla “adeguata verifica della clientela” (art. 18, d.lg. cit.) a causa dell’età molto avanzata ovvero per ragioni di salute, dovendo in tal caso farsi applicazione analogica delle norme stabilite con riferimento all’impossibilità di sottoscrivere (art. 51, comma 7, l. n. 89 del 1913; art. 126, comma 2, c.p.c.).

(Nel caso di specie, l’istituto bancario aveva congelato il conto al proprio correntista – novantacinquenne ed affetto da demenza di Alzheimer – che non era stato in grado di sottoscrivere il “Questionario per accensione di rapporto continuativo”, introdotto dal d.lg. n. 231 cit., costringendolo all’attivazione del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno).

Tribunale Modena sez. II, 12/05/2014

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Pubblicato : 11 Ottobre 2022 05:15