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Negoziazione assistita per infiltrazioni d’acqua

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(@mariano-acquaviva)
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Il mio vicino dice di aver subito danni da infiltrazioni provenienti dalla mia proprietà. Dopo diversi tentativi bonari (mediante un geometra e un perito) vengo citato in giudizio, nonostante avessi intenzione di definire amichevolmente la controversia. La procedura intrapresa dal mio vicino è corretta?

La citazione per danni derivanti da infiltrazioni deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, da un tentativo bonario di componimento della lite che prende il nome di “negoziazione assistita”.

In pratica, per le cause risarcitorie di valore fino a 50mila euro occorre che la parte convenuta sia invitata, dall’avvocato di controparte, a munirsi a propria volta di un difensore per trovare un accordo. Si tratta in buona sostanza di una mediazione.

Solo nel caso di esito negativo delle trattative (oppure di mancata risposta all’invito entro il termine di 30 giorni) è possibile intraprendere una causa.

Tanto precisato, sul merito della pretesa risarcitoria non è possibile esprimersi, atteso che dal quesito non emergono elementi tali da poter formulare un parere sulla responsabilità per infiltrazioni.

Per ciò che riguarda l’iter che ha preceduto la domanda giudiziaria (e cioè, la nomina di un primo geometra e successivamente di un perito edile), si è trattato evidentemente di un tentativo di comporre pacificamente la controversia, affidato prima a un professionista e poi a un altro.

Tuttavia, salvo il tentativo di negoziazione assistita di cui sopra, la legge non impone al soggetto che intende far valere i propri diritti di cercare un accordo avvalendosi di tecnici.

In altre parole, dal punto di vista giuridico il fatto che un perito sia subentrato a un geometra nel tentativo di addivenire a una soluzione della controversia è sostanzialmente irrilevante: ciò che conta è che, prima di intraprendere l’azione giudiziaria, l’avvocato della controparte abbia tentato la negoziazione assistita.

L’avvicendarsi di tecnici diversi ha sicuramente creato confusione, ma ciò di per sé non paralizza l’azione giudiziaria.

Ovviamente, se questa situazione di indecisione, protrattasi per anni, ha contribuito a causare danni, questi potranno essere fatti valere in giudizio. Ad esempio, se la controparte, nell’attesa di definire la vicenda, non ha fatto nulla per limitare i danni derivanti dalle infiltrazioni, la parte convenuta potrà eccepire ciò che prescrive l’articolo 1227 del codice civile, secondo cui il risarcimento va diminuito nell’ipotesi in cui il danno sia stato accresciuto dalla negligenza del danneggiato stesso (cosiddetto “concorso del fatto colposo del creditore”).

Inoltre, può essere fatta valere l’eventuale scrittura privata in cui le parti raggiungevano un accordo.

Va pertanto ricordato che, costituendosi in giudizio, il convenuto può far valere in via riconvenzionale la propria pretesa. In altre parole, se la controparte chiede il risarcimento per infiltrazioni, è possibile costituirsi in giudizio e chiedere, a propria volta, il pagamento della somma che era stata pattuita.

Tirando le fila di quanto detto sinora, non avendo altre informazioni per poter formulare il parere richiesto (in particolare, non avendo alcuna conoscenza del contenuto dell’atto di citazione), si ritiene che l’iter che ha preceduto l’azione giudiziaria, per quanto sconnesso, non influisca sulla procedibilità della domanda proposta, su cui incide solamente il previo tentativo di negoziazione assistita.

 
Pubblicato : 1 Gennaio 2024 09:15