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Naspi licenziamento giusta causa

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(@carlos-arija-garcia)
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Si ha diritto al trattamento di disoccupazione quando si ha avuto un procedimento disciplinare concluso con la cessazione del rapporto di lavoro?

Chi perde involontariamente il lavoro ha diritto alla Naspi, cioè al trattamento di disoccupazione riconosciuto dallo Stato attraverso l’Inps. Questo è il principio generale, a patto che vengano rispettati determinati requisiti, anche contributivi. Significa, dunque, che ha diritto alla Naspi anche chi ha avuto un licenziamento per giusta causa?

La risposta è sì: anche chi è stato allontanato dall’azienda per motivi disciplinari può ricevere il sussidio di disoccupazione, che consiste in un trattamento economico erogato dall’Inps direttamente sul conto corrente del lavoratore ed il cui importo si calcola sulla base dell’ultimo reddito percepito.

Quando si ha diritto alla Naspi?

Secondo la legge, chi perde il lavoro in modo involontario (cioè, chi non si dimette) ha diritto alla Naspi se ha i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Dal 1° gennaio 2022, non è più necessario il requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti.

Per quanto riguarda, in particolare, lo stato di disoccupazione, deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità e presuppone:

  • l’assenza di un impiego subordinato o autonomo;
  • la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • la stipulazione di un patto di servizio.

Quando si considera involontario lo stato di disoccupazione?

Potrebbe sorgere questo dubbio: chi viene sorpreso a rubare o a favorire gli interessi di un’azienda concorrente può essere licenziato per giusta causa, cioè può subire un provvedimento disciplinare che porta alla risoluzione del contratto di lavoro. In tali ipotesi, si può parlare di perdita involontaria del lavoro e, quindi, si ha diritto alla Naspi?

La legge ritiene «involontaria» la cessazione del rapporto di lavoro nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamento disciplinare, quindi per giusta causa;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta, oppure avvenuta in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Sono ammessi alla fruizione della Naspi anche i lavoratori che, a seguito di licenziamento, accettano l’offerta economica proposta dal datore di lavoro nell’ambito della conciliazione agevolata.

Cos’è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro?

Come detto, per avere diritto alla Naspi anche in caso di licenziamento per giusta causa è necessario dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda può essere presentata:

  • tramite il sito dell’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), nell’area ad accesso riservato;
  • oppure attraverso la domanda Naspi, che equivale alla dichiarazione di disponibilità e viene trasmessa dall’Inps all’Anpal.

La DID online può essere resa già durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Che cos’è il patto di servizio?

L’ultimo requisito per confermare lo stato di disoccupazione ed avere diritto alla Naspi in caso di licenziamento per giusta causa è quello di sottoscrivere presso il Centro per l’impiego un patto di servizio personalizzato, tramite la creazione di un profilo personale volto alla ricerca di un nuovo lavoro. A tal fine, occorre contattare il Centro per l’impiego competente per territorio entro 30 giorni dalla data in cui è stata fatta la dichiarazione di disponibilità al lavoro.

Il patto di servizio deve indicare che il cittadino è disposto a:

  • partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad esempio, stesura del curriculum vitae e preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento);
  • partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettare di offerte di lavoro congrue;
  • partecipare ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Nel patto di servizio devono essere concordate le modalità di convocazione dell’iscritto, il quale può essere chiamato nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore secondo quanto stabilito.

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Pubblicato : 7 Febbraio 2023 19:00