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Musica in sala d’attesa: si paga?

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(@angelo-greco)
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Scopri se la diffusione di musica negli studi professionali o nelle sale d’attesa di aziende e altri uffici richiede il pagamento di diritti SIAE o SCF.

Nel quotidiano funzionamento di studi professionali come quelli di dentisti e odontoiatri, medici e legali, così come nelle sale d’attesa degli uffici, si pone spesso la questione relativa alla legittimità e all’obbligatorietà del pagamento dei diritti d’autore per la musica trasmessa nelle sale d’attesa. Questo articolo mira a chiarire i dubbi in merito, analizzando le sentenze più recenti emesse dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia.

La televisione in sala d’attesa comporta il pagamento del canone Rai?

Se in sala d’attesa si utilizza un televisore, anche se sintonizzato su un canale radiofonico, il pagamento del Canone Rai è obbligatorio. Difatti l’imposta sulla detenzione di un apparecchio radiotelevisivo (come più correttamente si dovrebbe chiamare il “Canone Rai”) scatta a prescindere dall’uso che si fa della tv e dalle emittenti con cui ci si sintonizza.

Al contrario, il Canone Rai non è dovuto se si utilizza lo schermo di un computer o qualsiasi altro impianto non collegato all’antenna e quindi non in grado di ricevere le onde.

Devo pagare la SIAE per la musica in sala d’attesa?

Come chiarito dalla Cassazione civile sez. VI, con la sentenza del 08/02/2016, n.2468, non sussiste l’obbligo di pagamento dei diritti fonografici per la musica trasmessa in uno studio professionale (nel caso di specie si trattava dello studio di un dentista). I giudici hanno ritenuto che il flusso di clienti in tali ambienti non rappresenta un pubblico numericamente rilevante ai fini del pagamento dei diritti.

Che cosa dice la legge sull’uso della musica in spazi pubblici?

Gli artt. 73 e 73-bis della legge sul diritto d’Autore (L. n. 633/1941) garantiscono al titolare dei diritti sulle riproduzioni fonografiche un compenso per tutte le diffusioni dei fonogrammi, in via radiofonica o televisiva, eseguite in pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione, anche senza fini di lucro.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2177 del 18 febbraio 2009  ha interpretato la locuzione “pubblica utilizzazione dei fonogrammi” alla luce delle direttive comunitarie 92/100/CEE e 2001/29/CE (2), precisando che “il pubblico rilevante è (…) quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica, non certo i clienti di uno studio dentistico che vi si recano per cure del proprio corpo in orari prestabiliti dal medico e che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali”.

Le normative europee e le sentenze della Corte di Giustizia, incluse quelle relative agli studi dentistici (n. 162/12 Del Corso), definiscono “pubblico” come un numero indeterminato di destinatari potenziali e un numero piuttosto considerevole di persone. Se tale numero è esiguo, come negli studi dentistici, si esclude l’obbligatorietà del pagamento dei diritti.

La musica in streaming o tramite radio in sala d’attesa è regolamentata?

La Corte di Giustizia, con le sentenze 607/13 ITV e 351/14 Osa, ha ribadito che il concetto di “pubblico” implica la considerazione di un numero considerevole di persone che hanno accesso alle opere, sia contestualmente sia in successione. Ecco perché nelle sale di attesa non bisogna pagare la SIAE se si diffonde musica: i clienti infatti sono sempre “contati”, l’accesso non è indiscriminato e comunque gli ambienti sono piccoli.

Musica riprodotta in albergo

Le cose cambiano notevolmente se, invece, la musica viene riprodotta in un albergo. In una simile circostanza, infatti, la Corte di Giustizia del 7 dicembre 2006 [3] ha stabilito che costituisce atto di comunicazione al pubblico la diffusione di musica nei locali di un albergo, poiché il termine ‘pubblico’ riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenzialie poiché «bisogna tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell’albergo (…), ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio del detto stabilimento e hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, dall’altro, occorre prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente. Si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico»

 
Pubblicato : 8 Novembre 2023 15:01