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Multa: è nulla se manca la segnalazione?

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(@redazione)
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La mancata segnalazione del dispositivo di controllo può essere motivo di contestazione del verbale di accertamento.

Come noto, il nostro ordinamento, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, ha previsto, attraverso le norme contenute nel Codice della strada, dei limiti di velocità. Il mancato rispetto di questi limiti comporta l’applicazione di una sanzione che varia a seconda della misura in cui tale limite viene superato dal trasgressore. Affinché la sanzione sia valida, è necessario che siano rispettate una serie di prescrizioni da parte dell’organo accertatore. In questa sede cercheremo di occuparci dell’importanza della segnalazione che deve precedere gli autovelox e, quindi, della nullità della multa per mancanza della segnalazione.

Dispositivi di controllo e segnalazione

L’eccesso di velocità può essere rilevato dalla presenza di un dispositivo di controllo debitamente omologato che può essere un autovelox (che rileva la velocità istantanea) oppure un tutor (che rileva la velocità media su un determinato tratto stradale).

Quanto agli autovelox, questi possono essere fissi quando sono collocati in maniera permanente a bordo della strada, solitamente in appositi box, oppure temporanei quando sono invece installati di volta in volta con apparecchiature mobili e che richiedono la presenza degli agenti dell’organo competente.

Il Codice della strada prevede che la presenza dell’autovelox debba sempre essere preventivamente segnalata da cartelli o da dispositivi di segnalazione luminosa [1]. Tali cartelli devono essere chiari e visibili, a tal fine dovranno essere di dimensioni tali da consentire un’adeguata leggibilità. Pertanto, sarà contestabile la multa nel caso in cui la segnalazione non si presenti ben visibile, ad esempio perché nascosta dalla vegetazione.

Distanza della segnalazione

Il cartello o dispositivo di segnalazione deve inoltre essere installato con adeguato anticipo [2], al fine di consentire al guidatore di adeguare la propria velocità a quella prescritta, senza dover ricorrere a bruschi cambi di marcia che possono mettere in pericolo la sicurezza degli altri utenti.

Tuttavia, non è prevista per legge una distanza minima tra segnale di preavviso e apparecchio di rilevamento, pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il concetto di “adeguato anticipo” deve essere valutato di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi [3]. Quindi, ad esempio, la distanza sarà diversa a seconda che si percorra una strada urbana od una extraurbana, ma anche a seconda che il tratto stradale sia in rettilineo oppure presenti diverse curve, dossi o incroci.

In via generale, si può comunque ritenere che la distanza non possa essere inferiore a 250 metri per i tratti autostradali, a 150 metri per le strade extraurbane a scorrimento veloce e a 80 metri per tutte le altre strade, secondo quanto disposto dalla normativa sulla visibilità dei segnali [4].

Quanto detto sopra vale tuttavia per le postazioni di rilevamento fisse, mentre per quanto concerne le postazioni mobili è espressamente previsto che la loro presenza debba essere segnalata con cartelli posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità [5].

Quanto alla distanza massima, invece, la segnaletica deve essere posta a non più di 4 km dal punto in cui è installato il rilevatore di velocità, ed il segnale deve essere ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni.

Che genere di informazioni deve contenere la segnalazione?

Innanzitutto, la segnaletica deve avvisare gli automobilisti della presenza dell’autovelox. Non è necessario che il cartello precisi se si tratti di un dispositivo fisso o temporaneo, ma dovrà contenere l’avviso: “controllo elettronico della velocità“.

La cosiddetta direttiva Minniti ha inoltre introdotto l’obbligo di apporre sopra le postazioni di controllo un segnale recante il simbolo del corpo di polizia che la gestisce, quindi il simbolo del casco per i vigili urbani, la sagoma di un agente per la Polizia Stradale. Anche il colore della segnaletica acquisisce importanza ai fini della regolarità della segnalazione. La segnaletica dovrà infatti presentare uno sfondo blu nei cartelli posti fuori dai centri urbani e lo sfondo bianco, invece, quando l’autovelox è posto all’interno dei centri urbani. Il colore della segnaletica ha come fine quello di garantirne la visibilità e deve essere rispettato sia in presenza di dispositivi di controllo fissi, sia in presenza di installazioni temporanee.

Conseguenze della mancanza della segnalazione

Il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla segnaletica, che si tratti dell’assenza della stessa o della sua irregolarità, potrà dar luogo all’annullamento del verbale. In particolare, la giurisprudenza della Cassazione ha da tempo confermato l’importanza della visibilità della segnaletica che preavvisa la presenza del controllo elettronico della velocità, ponendola come condizione di legittimità del verbale di accertamento.

Nel caso in cui la multa sia stata elevata senza rispettare le regole sopra descritte, il guidatore avrà la possibilità di agire per ottenere un provvedimento che disponga la nullità della multa, all’uopo scegliendo tra due strumenti alternativi:

  • il ricorso al prefetto, da presentare nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento;
  • il ricorso in sede giurisdizionale, da presentare invece entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

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Pubblicato : 25 Febbraio 2023 16:00