Moto scivola sull’asfalto: chi risarcisce il passeggero?
Incidente stradale per colpa della strada bagnata o sdrucciolevole: a chi deve rivolgersi il terzo trasportato?
Un amico ti ha dato un passaggio sul suo motorino. Sei salito dietro di lui, indossando il casco e tenendoti stretto. Senonché, la strada era bagnata e lo scooter è scivolato sull’asfalto. Sei caduto e ti sei fatto molto male. Ora ti chiedi: “Chi mi paga i danni? A chi devo rivolgermi?” Se la moto scivola sull’asfalto, chi risarcisce il passeggero?
In questi casi non si applicano le norme previste per i comuni incidenti stradali: norme che riconoscono al passeggero il diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti (leggi Chi paga il passeggero dopo un incidente). In pratica, la legge stabilisce che, quando due veicoli si scontrano o sfiorano, il cosiddetto “terzo trasportato” può richiedere direttamente il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui si trovava, anche se chi gli ha dato il passaggio ha commesso un’infrazione o, addirittura, guidava ubriaco.
Nel caso specifico, però, la caduta non vede coinvolte altre auto o moto ma solo lo scooter sul quale era trasportato il passeggero. Ebbene, in ipotesi come questa non si applicano più le regole dell’«indennizzo diretto». Pertanto, il passeggero non può rivolgersi direttamente all’assicurazione dello scooter, ma deve prima agire contro il conducente. Sarà poi quest’ultimo, se citato in giudizio, a chiedere la “manleva” alla propria assicurazione in forza della polizza sottoscritta.
Cosa significa tecnicamente? La questione è molto più facile di quanto possa, a prima vista, apparire.
Dinanzi a un incidente che veda coinvolti due veicoli (si pensi a uno scontro tra due moto o a un’auto che, per non travolgere un motociclista, slitti su uno sterrato), il passeggero ha la facoltà di chiedere il risarcimento personalmente e direttamente all’assicurazione del mezzo su cui si trovava a bordo, senza dover chiedere al relativo conducente di fare da tramite.
Invece, se l’incidente non vede coinvolti altri veicoli, come nel caso di specie, il terzo trasportato può agire solo contro il guidatore. Quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il danno se non è stato sufficientemente prudente (come nel caso dell’asfalto bagnato), ma potrà poi rivalersi contro la propria compagnia o, nell’ipotesi in cui la caduta sia stata dovuta a una buca, potrà chiedere il risarcimento al Comune.
Laddove però il conducente riesca a dimostrare che la caduta è avvenuta per “caso fortuito” – ossia per un evento imprevedibile e perciò inevitabile – non avrà alcuna responsabilità per la caduta del passeggero.
Quanto sopra trova conferma in diversi precedenti della giurisprudenza tra cui, da ultimo, il tribunale di Castrovillari, provincia di Cosenza (sent. n. 1674/2024).
Secondo i giudici, non può trovare applicazione l’azione diretta contro l’assicurazione (indennizzo diretto) ma solo quella contro il responsabile del sinistro in quanto non ci sono altri veicoli coinvolti: il danneggiato, dunque, deve coinvolgere nella causa il conducente e provare che il danno patito è conseguenza dell’imprudenza di quest’ultimo.
A questo punto, se si finisce dinanzi al giudice, tanto l’assicurazione quanto il conducente-proprietario del veicolo saranno condannati in solido a pagare al passeggero il risarcimento dei danni fisici (il cosiddetto danno biologico) e quelli per la sofferenza subita (il cosiddetto danno morale).
Inoltre, mentre nella procedura di indennizzo diretto si prescinde dall’accertamento della responsabilità del conducente, nel caso di specie il giudice deve prima accertare la dinamica del sinistro. Il passeggero danneggiato è quindi obbligato a citare in giudizio il guidatore e dimostrare che l’incidente è avvenuto per colpa di quest’ultimo. Il conducente, dal canto suo, deve fornire la prova liberatoria «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
Che succede invece se il motorino è stato tamponato o ha schivato un altro veicolo?
Le regole sono completamente diverse se invece la dinamica dell’incidente vede coinvolto un qualsiasi altro mezzo a motore. In questo caso, il passeggero può rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava a bordo e chiedere direttamente ad essa il risarcimento: il tutto senza neanche dover dimostrare la colpa del conducente.
Bisognerà inviare una richiesta scritta di risarcimento all’ufficio liquidazione sinistri, contenente:
- i dati anagrafici del danneggiato e del conducente;
- gli estremi del veicolo coinvolto;
- i dettagli spazio-temporali sinistro (data, ora, luogo);
- una descrizione dell’incidente e delle lesioni subite;
- la documentazione medica che attesti le lesioni riportate.
Inviata la richiesta di risarcimento tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’assicurazione del motorino, questa nominerà un commissario liquidatore che dovrà formulare un’offerta di risarcimento entro 90 giorni.
Se l’assicurazione non risponde entro i termini previsti o se l’offerta non è soddisfacente, è possibile proporre un’azione legale per ottenere il risarcimento.
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