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Morte dopo urto da sportello auto aperto: è omicidio colposo?

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(@mariano-acquaviva)
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Si può lasciare la portiera aperta dopo essere scesi dal veicolo? Quando scatta il principio di pari responsabilità? Quando c’è reato?

Bisogna rispettare le regole del Codice della strada non solo quando si è in movimento alla guida del proprio veicolo ma anche quando si è in sosta. È cosa nota, infatti, che non ci si possa fermare ovunque quando si è in strada: si pensi al parcheggio in divieto di sosta, in curva o sulle strisce pedonali. Ma c’è di più: la legge proibisce perfino di aprire le portiere, se non in condizioni di massima sicurezza. Con questo contributo ci soffermeremo su uno specifico aspetto: vedremo se la morte dopo l’urto da sportello dell’auto aperto è omicidio colposo.

Mettiamo il caso che una persona, appena scesa dall’auto, non avvedendosi della moto che sta per sopraggiungere, lasci inavvertitamente lo sportello aperto, provocando l’impatto tra la portiera e il motociclista il quale, a seguito dell’urto, rovina a terra perdendo la vita. In un’ipotesi del genere, che tipo di responsabilità si configurerebbe in capo all’automobilista? La morte dopo urto da sportello auto aperto è omicidio colposo? Scopriamolo insieme.

Sportello auto aperto: cosa dice la legge?

Come anticipato in apertura, il Codice della strada prevede una specifica norma a proposito dell’apertura delle portiere del proprio veicolo.

Per la precisione, viene stabilito che è vietato a chiunque (non solo al conducente, quindi, ma anche ai passeggeri) di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada [1].

In pratica, anche se il veicolo è stato arrestato in modo sicuro (ad esempio, in uno stallo bianco a bordo strada), non è detto che l’apertura della portiera sia prudente.

La violazione di questa norma, cioè del divieto di aprire o di lasciare aperto incautamente lo sportello, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro.

Si badi bene: la sanzione si applica anche se dall’apertura della portiera non è derivato alcun danno. Il semplice fatto di aprire di scatto o di lasciare aperto lo sportello può costituire illecito punito con la multa suddetta.

Sinistro dopo urto da sportello auto aperto: chi è responsabile?

Facile intuire, dopo quanto appena detto, che nel caso di sinistro dopo urto da sportello dell’auto aperto il responsabile sarà il soggetto che ha avventatamente spalancato la portiera non avvedendosi del veicolo che sopraggiungeva.

Si pensi a chi, scendendo dall’auto, apra di colpo lo sportello senza accorgersi che, proprio in quel frangente, sta passando un’altra automobile, la quale viene colpita in pieno subendo danni alla carrozzeria.

C’è responsabilità anche nell’ipotesi in cui il veicolo che transita impatta contro lo sportello lasciato imprudentemente aperto.

Si pensi all’automobilista che, occupando la corsia di destra e non potendosi spostare sulla sinistra né frenare in tempo utile, urti contro la portiera che un altro veicolo, sul ciglio della strada, ha lasciato del tutto spalancata.

Le cose potrebbero invece cambiare nell’ipotesi in cui la portiera sia aperta già da tempo e il veicolo che transita avrebbe potuto evitarla utilizzando l’ordinaria prudenza.

Si pensi all’automobilista tranquillamente in grado di scorgere che, a molti metri di distanza, sul ciglio della strada, c’è un veicolo con la portiera aperta e che, nonostante l’intera carreggiata a sua disposizione, non faccia nulla per evitarla: in un’ipotesi del genere, la responsabilità andrebbe accertata in concreto, potendo essere attribuita anche al conducente oppure in concorso a entrambi i veicoli.

E infatti, la legge non pone un divieto assoluto di aprire la portiera, ma soltanto un divieto di aprirla o lasciarla aperta avventatamente; come dice testualmente il Codice, “senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

Pertanto, se l’urto da sportello dell’auto aperto poteva tranquillamente essere evitato dal conducente in transito, il quale per una sua disattenzione non si è nemmeno accorto della portiera spalancata, la responsabilità potrà essere anche attribuita a quest’ultimo, in modo totale o parziale, tenuto conto anche della presunzione di pari responsabilità che vige in tema di circolazione dei veicoli. Approfondiamo quest’ultimo aspetto.

Presunzione di pari responsabilità: cos’è?

Il Codice civile afferma che, nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli [2].

Ciò non significa che, in caso di sinistro, la colpa sia sempre al 50%, ma semplicemente che, se non si fornisce concreta prova della responsabilità altrui e della propria estraneità, il giudice dovrà concludere per l’equa ripartizione delle colpe.

Generalmente, questa presunzione di pari responsabilità viene meno nell’ipotesi di sinistro causato dall’urto con uno sportello aperto: come visto, questa condotta, se avventata, è sempre colpevole.

Tuttavia, se l’apertura della portiera è stata prudente, allora l’urto col veicolo che sopraggiunge potrebbe essere imputato, almeno in parte, proprio al conducente alla guida, il quale avrebbe potuto evitare l’impatto se fosse stato accorto, ad esempio se avesse moderato la velocità.

Decesso dopo urto da sportello auto aperto: è omicidio colposo?

Purtroppo gli incidenti possono anche essere fatali. Nel caso di urto da sportello dell’auto aperto, l’esito mortale potrebbe derivare nell’ipotesi in cui a impattare sia un motociclista che, a seguito del colpo, rovini a terra, morendo. In un’ipotesi del genere, scatterebbe il reato?

A tale domanda ha fornito risposta la giurisprudenza [3], secondo cui risponde di omicidio colposo l’automobilista che ha parcheggiato la vettura e ha aperto lo sportello anteriore senza essersi assicurato che ciò non costituisse pericolo per gli altri utenti della strada, causando così la caduta di una moto e la conseguente morte del motociclista.

Nello stesso senso altra sentenza [4], per la quale va condannato per omicidio colposo anche l’automobilista che apre in modo improvviso e incauto la portiera della vettura urtando un pedone o un ciclista e causandogli lesioni tali da provocarne la morte.

Insomma: chi apre avventatamente la portiera dell’auto provocando la morte di una persona (conducente, ciclista o pedone che sia) risponde di omicidio colposo, cioè di omicidio causato da una condotta imprudente o negligente.

La conseguenza è che a carico del responsabile verrà intrapreso un processo penale che potrebbe terminare con la condanna alla reclusione e, sotto il profilo civile, al risarcimento dei danni a favore degli eredi del defunto.

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Pubblicato : 18 Gennaio 2023 09:15