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Morte del cliente: l’incarico conferito al professionista lo pagano gli eredi?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi paga la parcella dell’avvocato se il suo assistito è deceduto? Il processo si interrompe automaticamente? È valido il decreto ingiuntivo contro gli eredi?

A causa della lentezza della giustizia italiana può capitare che la parte che abbia intrapreso una causa muoia prima che il giudizio si sia concluso definitivamente. In ipotesi del genere, l’avvocato può continuare ad esercitare il proprio mandato: il processo infatti non si interrompe a meno che il legale non dichiari formalmente che il suo assistito è deceduto. Ovviamente, se la causa va avanti, la sentenza produrrà i suoi effetti nei confronti degli eredi. Proprio in questo contesto si pone il seguente quesito: se il cliente muore, l’incarico conferito al professionista lo pagano gli eredi? Approfondiamo la questione.

Parcella avvocato: chi paga se il cliente è morto?

Se il cliente dell’avvocato muore durante il processo, la parcella dovrà essergli pagata dagli eredi.

Si tratta infatti di un debito che, come tutti gli altri, si trasmette agli eredi.

Secondo la Cassazione (sent. n. 17122/2020), al più l’erede, convenuto in giudizio per il pagamento dell’onorario, può difendersi eccependo l’esistenza di altri coeredi e, quindi, la divisione “pro quota” del debito ereditario, avendo però l’onere di provarne l’esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi.

Con una sentenza più recente (n. 25573/2023) la Suprema Corte ha ribadito lo stesso principio, sancendo il diritto dell’avvocato a essere pagato dagli eredi.

Il caso riguardava un avvocato che aveva rappresentato gli eredi di una sua cliente deceduta in un giudizio amministrativo. Il legale aveva chiesto il pagamento del proprio onorario tramite un decreto ingiuntivo agli eredi, ma due di loro si erano opposti sostenendo che l’incarico era stato conferito solo dalla defunta e che non erano obbligati a pagare.

Inizialmente, il collegio di secondo grado aveva accolto la tesi degli eredi, sostenendo che, poiché avevano accettato l’eredità solo successivamente, non erano parte del rapporto professionale e, quindi, non dovevano pagare gli onorari dell’avvocato.

Questa decisione si fondava sul presupposto fondamentale che il diritto a richiedere un compenso da parte di un professionista si fonda sull’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del cliente.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, anche se l’incarico professionale era stato conferito solo dalla defunta cliente, essa era anche la titolare dei poteri di amministrazione e conservazione dell’asse ereditario, agendo nell’interesse degli altri eredi.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha concluso che l’avvocato aveva legittimamente il diritto di ricevere il pagamento dei propri onorari da parte di tutti gli eredi, nonostante l’incarico fosse stato conferito solo dalla defunta cliente.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Chi paga le spese processuali in caso di morte?

Onorario professionista: chi paga se il cliente muore?

Quanto detto a proposito della parcella dell’avvocato vale in buona sostanza anche per ogni altro professionista, con le seguenti differenze.

Secondo la giurisprudenza (Corte App. Napoli, sent. del 10.02.12), la parcella del professionista, nel caso di morte del cliente, non deve essere pagata dagli eredi di quest’ultimo se la prestazione è stata eseguita al cliente stesso personalmente.

Al contrario, quando l’incarico ha avuto a oggetto, per esempio, la predisposizione di un progetto di ristrutturazione di un fabbricato, gli eredi che siano succeduti nella proprietà dell’immobile sono anche tenuti a pagare tutti i debiti inerenti all’immobile stesso, ivi compreso il professionista incaricato della prestazione.

 
Pubblicato : 25 Marzo 2024 13:20