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Mediazione: durata massima

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa succede se la mediazione supera il termine massimo previsto dalla legge? È valido l’accordo raggiunto fuori tempo?  

La legge stabilisce che, prima di intraprendere una causa, occorra necessariamente fare un tentativo di conciliazione con la controparte al fine di risolvere bonariamente la controversia. In tal senso, uno dei più importanti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie è la mediazione.

Come vedremo, si tratta di una procedura conciliativa che si svolge davanti a un soggetto terzo e imparziale, il quale cerca di trovare un accordo tra le parti in contesa. Le “trattative”, però, non possono durare all’infinito: è per questo motivo che la legge pone una durata massima alla mediazione. Qual è? Cosa succede se le parti dovessero superare questo limite? L’accordo sarebbe valido? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.

Cos’è la mediazione?

Come anticipato, la mediazione è una procedura conciliativa caratterizzata dalla partecipazione di un soggetto estraneo alla controversia (il mediatore) che ha il compito di favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti in lite.

In pratica, la mediazione serve a “disinnescare” la lite per evitare che la stessa giunga in tribunale.

La mediazione è obbligatoria?

La mediazione è obbligatoria solo in alcune controversie, come ad esempio in tema di condominio, diritti reali (usufrutto, proprietà, servitù, ecc.), successioni, locazioni, responsabilità medica, ecc.

In tali circostanze, la mediazione è condizione di procedibilità, nel senso che l’azione giudiziaria non può essere intrapresa senza prima aver tentato di raggiungere un accordo davanti al mediatore.

Se ciò dovesse accadere, se cioè si dovesse andare in tribunale senza prima aver tentato la mediazione, il giudice sarebbe costretto a sospendere la causa e ad assegnare un termine alle parti affinché cerchino la conciliazione.

Come termina la mediazione?

La mediazione può avere due esiti:

  • se le parti raggiungono un accordo, questo viene consacrato all’interno di un verbale sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore. Il verbale costituisce titolo esecutivo, esattamente come se fosse la sentenza di un giudice;
  • in caso contrario, se la conciliazione fallisce, il mediatore redige verbale negativo e le parti sono libere di agire in giudizio.

Quanto tempo dura la mediazione?

Secondo la legge [1], il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, che può essere prorogata di ulteriori tre mesi se c’è l’accordo scritto delle parti.

La durata ordinaria della mediazione è quindi di soli tre mesi, a meno che le parti non si mettano d’accordo per una sola proroga di pari durata.

I tempi contingentati sono dovuti alla volontà del legislatore di impedire che la mediazione possa prolungarsi per un periodo di tempo indeterminato impedendo così a chi ne ha interesse di agire in giudizio oppure, se quest’ultimo è già stato instaurato, di riprendere il procedimento rimasto sospeso per consentire alle parti di effettuare il tentativo di conciliazione.

Cosa succede se la mediazione supera il limite massimo?

Può accadere che la mediazione superi la durata massima fissata in tre mesi (sei, in caso di proroga scritta congiunta). Cosa succede in questa ipotesi? L’eventuale accordo raggiunto non è valido?

Secondo la prevalente giurisprudenza [2], il mancato rispetto della durata massima prevista dalla legge per la mediazione non rende nullo l’accordo: il termine, infatti, riguarda solo la condizione di procedibilità del giudizio e non la validità dell’accordo.

In altre parole, se la mediazione supera i tre mesi può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità, con la conseguenza che la parte interessata potrà agire in giudizio anche se la procedura è ancora pendente.

In altre parole, !a durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate a tempo indeterminato al divieto di rivolgersi all’autorità giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione.

Ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l’azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell’accordo.

Nel caso di mediazione demandata dal giudice, cioè di conciliazione attivata su ordine del magistrato che si è accorto che non è stato esperito il necessario tentativo di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza [3] ha ritenuto corretta la scelta del giudice di concedere un ulteriore rinvio se la mediazione, pur avendo superato i tre mesi, è ancora in corso; ciò, per favorire l’accordo tra le parti.

In sintesi, il superamento della durata della mediazione non produce effetti negativi sull’eventuale accordo raggiunto oltre il limite massimo, avendo come sola conseguenza la possibilità, per la parte che ne ha interesse, di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.

 
Pubblicato : 10 Settembre 2023 06:00