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Mediazione delegata: cos’è?

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(@mariano-acquaviva)
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Come funziona il tentativo di conciliazione demandato dal giudice nel corso del procedimento? Cos’è l’ordinanza di delega guidata?

La mediazione è la procedura conciliativa che si svolge davanti a un soggetto terzo e imparziale: il mediatore, appunto. Secondo la legge, la mediazione è obbligatoria in alcune controversie, come ad esempio nell’ipotesi di liti condominiali, locazioni, successioni o proprietà. In questi casi, non è possibile andare in giudizio senza prima aver tentato di giungere a un accordo.

Cosa succede in caso contrario, cioè se si decide di ignorare il tentativo obbligatorio di conciliazione? Cos’è la mediazione delegata? Vediamo cosa dice la legge.

Cos’è la mediazione obbligatoria?

La mediazione è obbligatoria quando è prevista come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Cosa significa?

Vuol dire che, senza prima aver tentato la conciliazione con la controparte, non è possibile intraprendere un’azione giudiziaria contro di essa. Facciamo un esempio.

Se il condomino assente all’assemblea intende impugnare la deliberazione con cui è stato approvato il regolamento senza il rispetto delle maggioranze previste dalla legge, prima di impugnare la decisione davanti al giudice deve invitare il condominio, in persona dell’amministratore, a partecipare a un incontro di mediazione.

Insomma: la mediazione, quando è obbligatoria, deve necessariamente essere tentata perché si possa successivamente agire in giudizio.

Cosa succede se non si tenta la mediazione obbligatoria?

Se la parte agisce in giudizio senza aver effettuato il necessario tentativo obbligatorio di mediazione, l’azione intrapresa può essere dichiarata improcedibile, con la conseguenza che la causa dovrà essere archiviata senza che il giudice possa entrare nel merito della vicenda.

In altre parole, nelle materie in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità, il giudice deve innanzitutto accertarsi che il tentativo di conciliazione sia stato effettuato; in caso contrario, dovrà dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Prima di “cestinare” il processo, però, il giudice deve concedere alla parte inadempiente un termine (solitamente di 15 giorni) per potersi mettere in regola.

In pratica, constata la carenza della condizione di procedibilità, il giudice deve rinviare l’udienza per consentire che venga effettuato il tentativo di mediazione non esperito in precedenza.

Per la precisione, la legge dice che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza non prima di tre mesi.

A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Cos’è la mediazione delegata o demandata?

La mediazione delegata (o demandata) è la conciliazione che le parti devono necessariamente intraprendere su invito del giudice, anche al di fuori delle ipotesi in cui essa sia obbligatoria in quanto condizione di procedibilità.

Per la precisione, la legge dice che il giudice, anche in sede di appello, valutata la natura della causa, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione, rinviando l’udienza di non meno di tre mesi per consentire la conciliazione delle parti [1].

In pratica la mediazione delegata o demandata è suggerita (o meglio, imposta) dal giudice tutte le volte in cui questi ritiene che le parti possano addivenire a una soluzione pacifica della controversia al di fuori delle aule di giustizia.

Il giudice può demandare la mediazione quando attore e convenuto sono evidentemente vicini a trovare un’intesa transattiva.

Per espressa previsione legislativa, la mediazione demandata è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Ciò significa che il giudice, in un’ottica conciliativa, ha il potere di imporre la mediazione anche quando essa non riguarda materie in cui è obbligatoria per legge.

Il potere di demandare la mediazione è discrezionale, nel senso che il giudice può esercitarlo quando ritiene più opportuno, senza che nessuno posa contestargli nulla.

Il giudice potrebbe demandare la mediazione perfino se questa è già stata precedentemente esperita in quanto obbligatoria, ma si è conclusa con esito negativo.

Come si svolge la mediazione demandata?

Il giudice può (ma non deve) demandare le parti in mediazione in ogni tipo di causa e anche al di fuori dell’elenco di materie per cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità della domanda.

La mediazione demandata si svolge come qualsiasi altra: davanti a un mediatore terzo e imparziale, con le parti assistite dai rispettivi avvocati.

La conciliazione non può durare più di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

La mediazione delegata è condizione di procedibilità: senza di essa, il processo non può proseguire.

Può accadere che il giudice, con il provvedimento con cui rinvia le parti davanti a un mediatore, fissi alcune particolari condizioni da rispettare. Si parla in questi casi di “ordinanza di delega guidata”.

Il giudice che demanda la mediazione può invitare il mediatore ad assicurare la partecipazione personale delle parti, a verbalizzare in modo preciso e circostanziato le motivazioni dedotte dalle parti, a nominare un consulente tecnico o a formulare una proposta di conciliazione anche in assenza di una volontà concorde delle parti.

 
Pubblicato : 22 Ottobre 2023 14:15