Matrimonio concordatario: cos’è e come funziona?
In quali casi il matrimonio religioso ha effetti civili? Cosa succede in caso di divorzio? Cosa sono e che valore hanno i matrimoni acattolici?
Quando c’è l’amore, tutte le unioni sono uguali. Non la pensa proprio così la legge, visto che non solo riserva il matrimonio alle coppie eterosessuali ma distingue anche tra matrimonio religioso e matrimonio civile. Con questo articolo ci soffermeremo su uno specifico argomento: vedremo cioè cos’è e come funziona il matrimonio concordatario.
Sin da subito possiamo affermare che il matrimonio concordatario ha piena efficacia anche in ambito civile. Pertanto, si può dire che quello concordatario rappresenta una specie particolare di matrimonio che, a ogni modo, è pienamente valido per l’ordinamento giuridico. Ma di cosa stiamo parlando precisamente? Cos’è e come funziona il matrimonio concordatario? Scopriamolo insieme.
Cos’è il matrimonio concordatario?
Il matrimonio è concordatario quando celebrato davanti a un ministro di culto cattolico secondo le norme del diritto canonico e poi trascritto nei registri dello stato civile in Comune.
Il matrimonio concordatario è quindi un matrimonio religioso con effetti civili, così chiamato per via del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede (cosiddetti “Patti lateranensi”) [1].
Il matrimonio concordatario ha effetti civili?
Il matrimonio concordatario, anche se celebrato da un sacerdote, ha effetti civili in quanto viene trascritto in Comune. La trascrizione conferisce quindi piena validità giuridica all’unione.
In effetti, se il matrimonio celebrato in chiesa non venisse trascritto, rimarrebbe un atto puramente religioso, vincolante come sacramento ma irrilevante dal punto di vista giuridico; si avrebbe, in altre parole, ciò che si definisce matrimonio canonico.
Come funziona il matrimonio concordatario?
Il matrimonio concordatario si celebra davanti al ministro di culto cattolico, cioè il sacerdote. Questi, oltre a svolgere la sua funzione religiosa, di fatto fa anche le veci dell’ufficiale di stato civile visto che, durante la celebrazione, deve leggere agli sposi gli articoli del Codice civile [2] che stabiliscono i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio (coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale, ecc.) e deve spiegare loro che il matrimonio stesso avrà anche effetti civili.
Dopo la celebrazione, il sacerdote deve compilare due originali dell’atto di matrimonio e deve trasmetterne uno all’ufficiale di stato civile affinché proceda, nelle ventiquattro ore successive al ricevimento, alla sua trascrizione nei registri dello stato civile. È solo con la trascrizione che il matrimonio acquista validità civile.
Anche nel caso di matrimonio concordatario occorre che la celebrazione sia anticipata dalle pubblicazioni, le quali dovranno essere affisse sia presso la casa comunale che in chiesa.
Matrimonio concordatario: come funziona il divorzio?
Una coppia sposata secondo il rito del matrimonio concordatario può sicuramente divorziare, quando ne ricorrono i presupposti di legge.
In pratica, anche se sposati dal sacerdote, marito e moglie possono separarsi e successivamente divorziare. In questa ipotesi, il divorzio prende il nome di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”: ciò perché quello che viene meno è il vincolo sotto il profilo giuridico e non religioso.
In buona sostanza, parlando di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” la legge ha voluto far intendere che il divorzio incide sull’aspetto civile del matrimonio concordatario: l’unione religiosa, invece, resta intatta secondo il diritto canonico, in quanto il sacramento può venir meno solamente mediante annullamento religioso (a tal proposito, si legga l’articolo dal titolo Come si annulla un matrimonio alla Sacra Rota).
Detto ancora in altri termini, il divorzio “cancella” l’unione dal punto di vista civile, cosicché del matrimonio concordatario resta in piedi solo l’aspetto religioso (il matrimonio canonico, in pratica).
Si parla invece di “scioglimento del matrimonio” quando si tratta di matrimonio celebrato solamente con rito civile, cioè nella casa comunale davanti al sindaco o a un suo delegato.
Matrimonio religioso non cattolico: è valido?
Nonostante il nostro Paese abbia una profonda tradizione cattolica, esistono e sono professate in Italia numerose altre religioni.
Potrebbe dunque accadere che due persone vogliano celebrare il proprio matrimonio secondo le regole di un culto diverso da quello cattolico (protestante, hindu, ecc.) e che intendano far acquistare a tale matrimonio effetti civili. Si parla in questi casi di matrimonio acattolico.
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto diverso da quello cattolico non costituisce, però, un ulteriore tipo di matrimonio che si aggiunge a quello civile e a quello concordatario.
Esso è semplicemente una particolare forma di matrimonio civile al quale si applicano tutte le norme relative al matrimonio civile stesso e che ha come unica particolarità il fatto di essere celebrato da un ministro di un determinato culto, il quale opera come delegato dell’ufficiale di stato civile.
Insomma: il matrimonio con rito religioso diverso da quello cattolico non ha alcun valore giuridico se il ministro che celebra la funzione non rispetta le norme di legge e gli accordi che lo Stato ha sottoscritto con le diverse confessioni religiose.
Ad esempio, il matrimonio di culto ebraico è ammesso dalla legge [3], con la conseguenza che il ministro che celebra il rito (il rabbino) fungerà da vero e proprio delegato dell’ufficiale di stato civile. Il matrimonio consegue gli effetti del matrimonio civile se viene trascritto nei registri dello stato civile.
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