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Mantenimento figli: può aumentare con l’età e le esigenze?

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(@angelo-greco)
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Sempre possibile il giudizio di revisione delle condizioni di separazione e divorzio se risultano eventi che modificano le condizioni economiche delle parti: nel caso del figlio bisogna adeguare l’assegno di mantenimento ai suoi bisogni.

Di norma, nel giudizio rivolto a determinare l’assegno di mantenimento per il figlio, il giudice si rapporta ai bisogni di quest’ultimo alla data della sentenza. Ma nulla toglie – anzi, così succede quasi sempre – che, con la crescita, aumentino anche le sue necessità. Le spese in pannolini e latte non sono minimamente equiparabili a quelle che servono per mantenere un ragazzo all’università. Qui si pone il problema: l’assegno di mantenimento dei figli può aumentare con l’età e le esigenze? Potrebbe, ad esempio, la madre con cui i bambini vivono rivolgersi al tribunale per chiedere un aumento dell’importo mensile percepito per le loro esigenze ordinarie?

Una recente pronuncia della prima sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 11724/2023) offre qualche chiarimento.

La vicenda

Un genitore si era rivolto alla Cassazione contestando la decisione di un tribunale di primo grado che aveva stabilito un assegno di mantenimento di 800 euro per la figlia minore, con l’onere delle spese straordinarie ripartito tra i genitori – 40% a carico della madre e 60% del padre – senza necessità di un previo accordo.

Nonostante le contestazioni del padre, la Cassazione non ha trovato motivo di critiche. Secondo i giudici, la Corte d’appello si era adeguata ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, applicando il principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori e considerando le esigenze attuali del figlio e il suo tenore di vita (Cass. n. 4811/2018).

L’assegno di mantenimento cresce con l’età del figlio

In aggiunta, la Cassazione ha ribadito un precedente fondamentale: le necessità economiche di un figlio aumentano con la sua crescita, e ciò non ha bisogno di specifica dimostrazione.

In un precedente del 2022 (Cass. n. 13664/2022), la Suprema Corte aveva così sentenziato in proposito: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento».

Dunque, il principio è chiaro: l’assegno di mantenimento è destinato a crescere parallelamente all’età e alle esigenze del figlio.

Come vengono gestite le spese straordinarie?

Per quanto riguarda le spese straordinarie, la Corte ha confermato che esse non devono essere necessariamente divise equamente tra i genitori (ossia 50% a testa), ma devono essere ripartite proporzionalmente al reddito di ciascuno. Nel caso in questione, la madre aveva la custodia della figlia e provvedeva alle sue necessità, un fattore preso in considerazione dalla Corte.

È richiesto un accordo preventivo sulle spese straordinarie?

Un altro punto importante riguarda la decisione sulle spese straordinarie: non è necessario un accordo preventivo tra i genitori ma solo la prova del sostenimento della spesa stessa. Tuttavia, in caso di disaccordo e rifiuto di rimborso, il giudice deve valutare se le spese siano nell’interesse del figlio poiché, se così non dovesse risultare, è sempre necessaria l’intesa tra padre e madre.

La conclusione della Cassazione

In conclusione, la Corte ha respinto il ricorso del padre, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. Questa sentenza ribadisce l’importanza di considerare le esigenze mutevoli del figlio nell’assegnazione dell’assegno di mantenimento.

 
Pubblicato : 21 Luglio 2023 09:00