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Mantenimento figli: chi deve dimostrare l’indipendenza economica?

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(@raffaella-mari)
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Cessazione dell’obbligo di mantenere il figlio: l’onere della prova in tribunale per dimostrare il conseguimento di un reddito spetta al padre o al figlio?

Una recente sentenza della Corte di appello di Campobasso [1] ha stabilito un importante principio riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni: spetta ora al figlio dimostrare di aver cercato un’occupazione con impegno, oltre ad aver ottenuto un titolo di studio, per conservare il diritto all’assegno di mantenimento. Questa decisione rappresenta una svolta nell’onere della prova, che precedentemente ricadeva sul genitore che voleva interrompere il pagamento.

Ma procediamo con ordine e vediamo, nel caso in cui sussista l’obbligo di mantenimento dei figli, chi deve dimostrare l’indipendenza economica. 

Presunzione di indipendenza economica

Un genitore deve sempre mantenere il figlio minorenne, anche se questi non vuole andare a scuola e non vuole lavorare. Viceversa, una volta che il figlio compie 18 anni, si presume che abbia la capacità di produrre reddito. Pertanto, l’assegno di mantenimento può continuare solo se il figlio maggiorenne è ancora impegnato negli studi oppure se non può lavorare per motivi di salute. 

Se il figlio prosegue il percorso formativo, il genitore deve continuare a mantenerlo, ossia a versargli gli alimenti nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati. Una volta però terminato il percorso formativo, cessa ogni obbligo del genitore a meno che il figlio non dimostri di impegnarsi attivamente nella ricerca di un lavoro. Ma anche in questo caso, una volta superati i 30/35 anni, secondo la Cassazione cessa comunque e definitivamente il diritto al mantenimento. 

Onere della prova a carico del figlio

Il problema che si è spesso posto in tribunale è se, dinanzi al ricorso presentato dal genitore per l’interruzione dell’obbligo di mantenimento, spetti a quest’ultimo dimostrare che il figlio è economicamente autonomo o non si attiva nella ricerca di un lavoro o, al contrario, l’onere di dimostrare di “darsi da fare” spetta al figlio maggiorenne. 

La decisione della Corte di appello di Campobasso riflette un cambiamento nell’orientamento della giurisprudenza della Cassazione e accolla l’onere della prova sul figlio. 

Il nuovo indirizzo interpretativo viene ritenuto “condivisibile” dalla Corte, in quanto tiene conto del principio di vicinanza o prossimità della prova. Di conseguenza, l’onere probatorio ricade sul figlio maggiorenne che richiede il mantenimento, piuttosto che sul genitore che desidera interrompere il pagamento.

Implicazioni per i genitori e i figli maggiorenni

Questa sentenza ha importanti implicazioni sia per i genitori che per i figli maggiorenni. I genitori non sono più tenuti a dimostrare che il figlio ha trovato un lavoro adeguato alle sue aspirazioni soggettive. Al contrario, è il figlio a dover provare di aver cercato con impegno – tuttavia inutilmente e senza risultati – un’occupazione, oltre ad aver conseguito un titolo di studio. Questo cambiamento nella giurisprudenza mira a evitare un’interpretazione della legge che renda impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio.

La sentenza della Corte di appello di Campobasso rappresenta una svolta significativa nel diritto al mantenimento dei figli maggiorenni. Con l’onere della prova ora a carico del figlio, si incoraggia una maggiore responsabilizzazione e impegno nel trovare un’occupazione, contribuendo così a promuovere l’indipendenza economica.

La vicenda

La madre vince il ricorso presentato durante il processo di separazione dal marito: non dovrà più versare l’assegno mensile alla figlia ventiseienne che vive con il padre. La ragione è che, nonostante la giovane abbia conseguito il diploma di estetista, non è stata in grado di dimostrare di aver cercato attivamente un impiego. La revoca del contributo viene accolta perché il Tribunale commette un errore nell’affermare che sia il genitore obbligato a dimostrare l’autosufficienza economica del figlio maggiorenne. È chiaro che l’obbligo di mantenimento del genitore non cessi automaticamente al compimento dei 18 anni; al contrario, l’obbligo persiste se il giovane prosegue gli studi con successo, seguendo le proprie inclinazioni e aspirazioni.

Il principio giuridico in breve

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne deve ritenersi che sia onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro; il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne che faccia valere, in rapporto all’età dell’avente diritto, il conseguimento da parte dello stesso del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata, non è onerato (in quanto soggetto passivo del rapporto) della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.

 
Pubblicato : 20 Marzo 2023 11:30