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Mantenimento figli: che succede se il genitore è disoccupato?

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(@mariano-acquaviva)
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Il padre nullatenente deve comunque versare il mantenimento periodico alla prole? In quali casi scatta il reato?

In caso di separazione o di divorzio il genitore a cui non sono affidati i figli deve provvedere al loro mantenimento versando periodicamente una somma di denaro che prende il nome di “mantenimento”. Un contributo economico spetta anche all’ex coniuge che non sia in grado di provvedere a sé autonomamente. Ma cosa succede se il soggetto a cui il giudice ha imposto il mantenimento perde il lavoro e non può più far fronte al proprio obbligo?

Va detto sin da subito che, su questo specifico punto, nemmeno la giurisprudenza ha le idee chiarissime: secondo alcune sentenze, infatti, il genitore deve sempre e comunque versare il mantenimento, mentre altre ritengono che l’obbligo venga meno quando non è possibile farvi fronte senza mettere a rischio i mezzi che garantiscano la sussistenza dell’obbligato. Approfondiamo l’argomento.

Quale genitore deve versare il mantenimento?

Il mantenimento è un contributo economico che il giudice pone in capo al genitore a seguito della separazione o del divorzio.

Per la precisione, il mantenimento grava sul genitore non collocatario, cioè su colui che non vive insieme ai figli.

Il mantenimento deve essere versato anche all’ex coniuge, se quest’ultimo dimostra che non può far fronte alle esigenze della vita quotidiana con il proprio reddito personale, in ragione anche dei sacrifici fatti durante la vita coniugale.

Si pensi alla donna che, per badare alla prole, ha rinunciato alla carriera per consentire invece che il marito potesse continuare a lavorare.

Cosa succede se non si paga il mantenimento?

Il genitore che non paga il mantenimento rischia di subire:

  • il pignoramento, ad esempio dello stipendio o del conto corrente;
  • il sequestro conservativo dei beni suscettibili di pignoramento, se c’è il fondato pericolo che il debitore li disperda per sottrarsi all’adempimento.

Ma non solo: chi si sottrae agli obblighi economici derivanti dalla separazione o dal divorzio incorre anche in un reato, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro [1].

È in questo preciso contesto che si inserisce il quesito che fornisce il titolo al presente articolo: il genitore disoccupato deve versare il mantenimento ai figli? Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.

Padre disoccupato: è obbligato al mantenimento?

Come anticipato in premessa, la giurisprudenza non è unanime sul punto. Secondo alcune sentenze [2], il genitore disoccupato non è esonerato dal pagare il mantenimento ai propri figli.

Secondo questo orientamento, la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche derivanti dalla separazione o dal divorzio.

Altre pronunce sono state invece più miti, affermando che il genitore separato o divorziato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, a meno che non provi di essersi attivato per cercare lavoro, di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari e, al contempo, di non avere altri redditi [3].

L’orientamento più recente (e probabilmente prevalente) ritiene invece che non possa essere accusato di alcun delitto il genitore che non paga il mantenimento perché disoccupato e nullatenente.

Secondo la Cassazione, non commette reato il padre che non versa il mantenimento perché costretto, con i pochi averi di cui dispone, ad acquistare quanto necessario per la propria sopravvivenza [4].

Per la Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio occorre effettuare un bilanciamento tra i diritti in contesa prima di addivenire all’incriminazione penale: nel caso specifico, tra quello del padre di badare alle spese necessarie per vivere e quelle dei figli di ricevere il mantenimento.

Nello stesso senso altra pronuncia [5], a tenore della quale l’omesso versamento dell’assegno non può integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, laddove tale violazione sia imputabile a precarie condizioni economiche dell’obbligato.

Insomma: il genitore disoccupato e nullatenente non può essere denunciato, in quanto il suo inadempimento non è riconducibile a dolo, cioè alla volontà di non contribuire al mantenimento della prole.

Al contrario, il genitore che ha rassegnato le dimissioni deve ritenersi obbligato a pagare, in quanto volontariamente si è posto in una situazione di disoccupazione.

 
Pubblicato : 1 Settembre 2023 15:45