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Mantenimento dei figli: chi paga le spese straordinarie?

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(@paolo-remer)
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Come si ripartiscono i costi tra i genitori separati o divorziati; cosa succede quando i figli crescono e le esigenze aumentano; come chiedere all’ex coniuge di contribuire; quando spetta il rimborso a chi ha anticipato le spese.

Nelle coppie di coniugi separati e divorziati, uno dei più frequenti motivi di contrasto riguarda il mantenimento dei figli. Mentre le spese ordinarie di solito rientrano in maniera forfettaria nell’importo dell’assegno mensile, stabilito d’intesa tra i coniugi o dal giudice, ci si chiede chi paga le spese straordinarie, quelle che per loro natura sono imprevedibili e non possono essere preventivate a priori.

Succede spesso che, vista l’urgenza, uno dei genitori le anticipa, senza interpellare l’altro, e poi a cose fatte gli chiede il rimborso per la sua quota parte, ma a quel punto costui, o costei, sostiene che quella spesa era inopportuna, dice di non essere tenuto a contribuire e quindi non vuole partecipare all’esborso.

Per superare queste situazioni, molti provvedimenti di separazione e di divorzio prevedono una quota prestabilita di riparto delle spese straordinarie tra i genitori ex coniugi, ad esempio del 50% ciascuno, o in misura diversa, se c’è disparità tra i rispettivi redditi; ma questo non risolve tutti i possibili problemi e le contestazioni che possono sorgere, specialmente se uno dei due coniugi oppone all’altro che quelle spese non dovevano essere fatte. Siccome le spese straordinarie possono ammontare a parecchie migliaia di euro, vediamo cosa succede in questi casi e come è possibile risolverli.

Quali sono le spese straordinarie per i figli?

La Cassazione [1] ha individuato le spese straordinarie per il mantenimento dei figli in quelle che «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli». Il protocollo adottato dal tribunale di Milano le definisce come spese occasionali, gravose e voluttuarie.

Concretizzando il discorso, le spese straordinarie sono quelle:

  • di notevole ammontare  o comunque di importo consistente (non è tale il gelato, una maglietta o la pizza, lo è, invece, un computer o il motorino);
  • imprevedibili e imponderabili, come ad esempio le cure mediche e dentistiche (ma se l’esigenza è nota a priori, non si può parlare di spese straordinarie: ad esempio, le normali visite pediatriche);
  • esulanti dall’ordinario regime di vita dei figli (quindi non i vestiti, ad esempio), e in questo senso si definiscono, appunto, straordinarie (la Cassazione, nella sentenza poc’anzi citata, ha però escluso che siano tali le spese di mantenimento di un figlio all’università fuori sede).

Quali sono le spese straordinari più comuni?

Facciamo qualche esempio di spese straordinarie sostenute per i figli:

  • spese mediche impreviste, per malattie, infortuni o incidenti;
  • interventi chirurgici (compresa la degenza e la riabilitazione);
  • acquisto dell’apparecchio ortodontico e degli occhiali da vista;
  • paga della baby sitter per accudire i bambini piccoli quando i genitori lavorano (anche se su questo la giurisprudenza è divisa e le più recenti sentenze le fanno rientrare tra le spese ordinarie, visto che l’esigenza è prevedibile);
  • ripetizioni scolastiche e altre lezioni private per corsi di recupero;
  • supporti all’apprendimento (come i corsi di logopedia e gli strumenti di didattica assistita per bambini con BES – bisogni educativi speciali – o DSA);
  • spese per praticare attività sportive agonistiche o amatoriali (calcio, ciclismo, basket, danza, tennis, ecc.);
  • corsi di lingua, musica, pittura e altre arti, comprese le spese per l’acquisto degli strumenti necessari (pianoforte, chitarra, ecc.);
  • autoscuola e altre spese per prendere la patente;
  • multe da pagare per violazioni stradali o di altro tipo, commesse dai figli già maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
  • viaggi di studio e gite scolastiche (spese di pernottamento, fondo cassa richiesto dalla scuola, ecc.);
  • frequenza di corsi di formazione professionale o di specializzazione;
  • acquisto di beni costosi, come uno smartphone, un laptop, un ciclomotore o un’autovettura per il ragazzo maggiorenne (in questo caso, oltre al costo del veicolo, le spese straordinarie comprendono anche il bollo e l’assicurazione).

Riparto tra i genitori delle spese straordinarie

Nella maggior parte dei casi è il genitore collocatario (quello con cui i figli, dopo la separazione, rimangono a vivere, anche se c’è stato l’affidamento condiviso ad entrambi) a sostenere materialmente le spese ordinarie e straordinarie, ma può anche accadere il contrario, e cioè che esse vengano anticipate dal genitore non collocatario, come quando si rendono necessarie durante i periodi di visita e di incontri stabiliti (si pensi a un infortunio accaduto durante le vacanze mentre il figlio, collocato dalla madre, si trova col papà).

Alcune delle spese straordinarie che abbiamo elencato possono essere sostenute da uno dei genitori anche senza il preventivo avviso ed accordo con l’altro: si pensi al ricovero dopo un trauma, e alla fisioterapia successiva, ma anche all’acquisto degli occhiali o dell’apparecchio per i denti. In generale, non richiedono il preventivo accordo tutte le spese che riguardano il benessere – fisico e psicologico – dei figli.

Altre spese straordinarie, invece, richiedono il consenso di entrambi i genitori, come l’acquisto dell’autovettura o di uno smartphone di ultima generazione, e in generale di qualsiasi prodotto o servizio voluttuario. Questo vale in tutti i casi di affidamento condiviso della prole; in caso di affidamento esclusivo, invece, le decisioni possono essere prese unilateralmente dal genitore affidatario, senza dover consultare l’altro.

È bene prevedere, nelle condizioni di separazione, almeno in linea di massima, quali spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli richiedono il preventivo accordo tra gli ex coniugi e quali, invece, non necessitano di tale condizione. A tal proposito va ricordato che l’art. 147 del Codice civile sancisce il dovere, per entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se sono nati fuori dal matrimonio, e, se i genitori si separano, l’art. 337 ter del Codice civile stabilisce un fondamentale «principio di proporzionalità» nel contributo economico che ciascuno deve fornire per il mantenimento dei figli «in misura proporzionale al proprio reddito». Se non c’è accordo tra i coniugi, sarà il giudice a determinare «la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli».

Tutto ciò vuol dire che i criteri di riparto delle spese straordinarie devono essere proporzionati ai rispettivi redditi dei genitori: potrebbe succedere, ad esempio, che quelle voluttuarie vengano addossate in maggior parte o nella totalità all’ex coniuge più abbiente (si pensi, ad esempio, alla pratica di uno sport particolarmente costoso, o a un lungo viaggio vacanza all’estero).

Rimborso spese straordinarie per i figli: come funziona

In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, una recentissima sentenza della Cassazione [2] ha stabilito che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché le norme del Codice civile che abbiamo indicato nel paragrafo precedente consentono a ciascuno dei coniugi di «intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alle decisioni di maggiore interesse, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso».

Perciò il genitore non collocatario di regola è tenuto al rimborso delle spese straordinarie che l’altro genitore ha sostenuto nell’interesse dei figli, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi per opporsi. Quindi, se il genitore che riceve la richiesta dall’altro non è d’accordo e non vuole partecipare alla spesa, deve esprimere in modo chiaro e motivato il proprio dissenso; meglio se per iscritto, in modo da facilitare la prova in caso di contestazioni. Nei casi più complessi, è meglio far redigere la lettera dal proprio avvocato.

D’altronde anche l’art. 337 ter del Codice civile – che, come abbiamo visto, è la norma fondamentale in questa delicata materia – impone che «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Solo in caso di disaccordo tra i genitori la decisione finale è rimessa al giudice.

Ma la Cassazione [3] afferma che le spese straordinarie non concordate – e neppure adeguatamente documentate – sono «irripetibili», cioè non possono essere rimborsate, e così rimangono a carico di chi le ha sostenute. Così solo le spese davvero urgenti, che per loro natura non possono essere previamente concertate con l’ex coniuge, possono essere “ratificate” in seguito e dunque diventano rimborsabili, una volta constatato che il preventivo accordo era impossibile. In tal caso il giudice dovrà accertare se sussistevano le condizioni di effettiva urgenza che non consentivano di avvisare l’altro genitore [4].

In ogni caso, per prevenire dinieghi e rifiuti ed evitare lunghi contenziosi giudiziari, il genitore che vuole il rimborso delle spese straordinarie che ha anticipato farebbe bene ad interpellare in anticipo il proprio ex coniuge, quando è possibile farlo, avvisandolo della necessità, o dell’opportunità, di sostenere un determinato costo per il proprio comune figlio. La prova del costo sostenuto consiste nella documentazione che attesta l’esborso avvenuto e la sua entità: ad esempio, la fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, ma anche il pagamento con bonifico bancario o con carta di credito, o prepagata. Il genitore al quale viene chiesto il rimborso della sua quota parte ha diritto di visionare tale documentazione per verificarne la congruità.

Spese straordinarie e assegno unico per i figli

L’assegno unico universale, che dal 2022 ha sostituito gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli a carico, spetta di regola ad entrambi i genitori al 50%, ma in caso di separazione o di divorzio la ripartizione può essere diversa (leggi a chi spetta l’assegno unico per i figli di genitori separati).

Difficilmente le spese straordinarie potranno essere assorbite dall’assegno unico, e in particolare quelle urgenti e indifferibili; comunque anche di questo emolumento, soprattutto se è percepito interamente da uno solo degli ex coniugi, bisognerà tenere conto ai fini dell’attribuzione delle spese straordinarie in prevalenza, o nella totalità, all’uno o all’altro genitore.

Spese straordinarie per i figli e riforma Cartabia

Dal 28 febbraio 2023, la riforma Cartabia ha introdotto il doppio giudizio di separazione e divorzio: la domanda di divorzio può essere proposta sin dal momento della presentazione della richiesta di separazione. Tutto verrà trattato in un’unica causa, anche se le due fasi, quella della separazione e del divorzio, resteranno distinte e susseguenti l’una all’altra.

Questo accorpamento procedurale è un’ottima opportunità per affrontare compiutamente tutte le questioni riguardanti le spese straordinarie per i figli: infatti con il nuovo rito è previsto il giudice, su richiesta delle parti e in base alla documentazione prodotta (tra cui le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi negli ultimi 3 anni e gli estratti dei rispettivi conti correnti) stabilirà l’ammontare del contributo economico da versare e i criteri di riparto delle spese ordinarie ed anche delle eventuali spese straordinarie da sostenere sino a quando i figli non si renderanno economicamente autonomi. Questo dovrebbe spegnere sul nascere la maggior parte delle questioni sul punto.

La riforma ha potenziato anche il ricorso alla mediazione familiare e alla negoziazione assistita: sono strumenti molto utili in caso di dissidio tra gli ex coniugi, per comporre le controversie attraverso un accordo raggiunto tra le parti (assistite dai rispettivi avvocati) prima della sentenza, evitando così che il giudice debba pronunciarsi.

Un altro modo proficuo per dirimere i contrasti prima del loro insorgere è il piano genitoriale: si tratta di un documento, che la riforma ha reso obbligatorio (va depositato insieme alla domanda di separazione e di divorzio), nel quale le parti devono indicare tutti gli impegni dei figli e le loro attività abituali, comprese quelle extrascolastiche e sportive. E soprattutto bisogna esporre i progetti per la crescita e l’educazione dei figli. Questo aiuterà molto nell’individuazione preventiva delle possibili spese straordinarie che si renderanno necessarie.

 
Pubblicato : 24 Giugno 2023 10:30