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Mantenimento al figlio: nessun rendiconto della moglie al marito?

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(@mariano-acquaviva)
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È possibile verificare come l’ex coniuge spenda l’assegno di mantenimento destinato al figlio?  Si può avere prova delle spese straordinarie?

Quando i genitori si separano devono continuare a provvedere alle esigenze dei figli fino a quando non diventano economicamente indipendenti. Poco conta il raggiungimento della maggiore età: fino a quando la prole non si “sistema”, i genitori devono provvedere al mantenimento.

La separazione comporta però un obbligo di mantenimento differente: “diretto” per il genitore affidatario (o collocatario), “indiretto” per l’altro, il quale provvede a pagare un assegno mensile. In questo contesto si pone il seguente quesito: il marito ha diritto al rendiconto della moglie per il mantenimento del figlio?

In altre parole, è possibile verificare come l’ex coniuge spenda l’assegno di mantenimento destinato al figlio? Vediamo cosa stabiliscono la legge e la giurisprudenza.

Genitore non collocatario: ha diritto al rendiconto sul mantenimento?

Se l’ex coniuge versa all’altro un assegno mensile per il mantenimento del figlio onde provvedere alle relative spese ordinarie, può poi pretendere di sapere come, nel dettaglio, tali importi vengono spesi?

La risposta è no: non spetta alcun rendiconto, anche in caso di presunto scialacquamento delle somme.

A dirlo è la Corte di Cassazione (18 giugno 2015, n. 12645), che ribadisce un orientamento già espresso in passato secondo cui l’assegno di mantenimento, quale concorso agli oneri per le esigenze ordinarie dei figli, viene determinato dal giudice in misura forfettaria in base alle sostanze dei genitori; pertanto l’onerato non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento.

In altre parole, avendo già il tribunale prestabilito un quantitativo del mantenimento in ragione di quelle che sono le esigenze di vita dei figli e di ciò che occorre per il loro benessere psico-fisico, e che l’ammontare di tale contribuzione viene determinata in modo forfettario, tenendo conto anche delle capacità economiche dei genitori, il coniuge obbligato al versamento di tali somme non può pretendere di essere informato sul loro effettivo impiego.

C’è diritto al rendiconto per le spese straordinarie?

Diverso il discorso nel caso di contributo alle spese straordinarie che, di norma, il giudice divide tra gli ex in misura del 50% a testa: in questo caso, affinché il coniuge che le ha anticipate possa pretenderne il rimborso dovrà dimostrare all’altro il sostenimento della spesa con documentazione adeguata.

In caso, invece, in cui se ne chieda il pagamento in anticipo, bisognerà dettagliare le motivazioni di tale esborso e l’eventuale preventivo, salvo poi comprovare l’effettivo sostenimento della spesa.

Dunque, se anche non si tratta di un rendiconto, quanto meno bisognerà dare tutte le informazioni di trasparenza per consentire il controllo sulle uscite e sulla necessità delle stesse.

Rendiconto sull’assegno al coniuge

Diverso è invece l’orientamento della Corte di Cassazione in merito al rendiconto sulle somme pagate direttamente all’altro coniuge a titolo di mantenimento per sé: secondo l’orientamento più recente (Cass., n. 1482/2023), il marito ha diritto al rendiconto delle spese che la moglie effettua con il mantenimento mensile.

Se viene dimostrato che il percettore dell’assegno “consuma” il mantenimento in spese voluttuarie, il giudice potrebbe anche disporre la sua revoca, presumendo che il coniuge abbia altri redditi da cui attingere per poter vivere.

 
Pubblicato : 1 Giugno 2024 19:17