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Mantenimento al figlio minorenne: cosa sapere

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(@angelo-greco)
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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: cosa succede se il padre non paga gli alimenti al figlio e quando scatta il reato. 

Il genitore che non versa il mantenimento al figlio minorenne può essere condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall’articolo 570 del codice penale. Si salva solo chi riesce a dimostrare di non avere alcun mezzo per poter provvedere all’adempimento di tale obbligo. E quando si parla di «mezzi» non ci si riferisce solo a uno stipendio ma a qualsiasi altro tipo di ricchezza mobiliare o immobiliare. Sicché, tanto per fare un esempio, il padre che, pur disoccupato, abbia un immobile ove vive, è tenuto a vendere il bene pur di versare gli alimenti al figlio.

I presupposti del reato sono diversi a seconda che il figlio sia maggiorenne o minorenne. Vediamo, più nel dettaglio, cosa prevede la legge a riguardo.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Secondo l’articolo 570 del codice penale, chiunque, pur essendo tenuto per legge, per contratto o per sentenza a prestare assistenza a persona a lui affidata o a lui sottoposta, ometta di fornirle gli alimenti o di assistere ai suoi bisogni essenziali, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 fino a 1.032 euro.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si riferisce quindi a coloro che hanno l’obbligo di assistere una persona a loro affidata o sottoposta, come ad esempio i genitori nei confronti dei figli, il coniuge nei confronti dell’altro coniuge, i tutori nei confronti dei pupilli, i coniugi nei confronti dei loro congiunti.

Il reato è punibile solo se commesso con dolo, ossia se l’omissione dell’assistenza è volontaria e intenzionale. Se invece l’omissione dell’assistenza è dovuta a cause estranee alla volontà dell’imputato, come ad esempio la mancanza di mezzi economici, non è punibile. Ma la prova è a carico dell’obbligato ed è tutt’altro che facile. 

In caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la persona offesa può presentare denuncia alle autorità competenti e chiedere il risarcimento del danno subito. Inoltre, il giudice può disporre il risarcimento del danno anche in assenza di denuncia, se ritiene che sia stato causato dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In cosa consiste il reato di omesso versamento del mantenimento

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai figli minori è configurabile anche in mancanza di un provvedimento del giudice civile, in sede di separazione, in quanto l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto [1].

Ne consegue che «l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l’assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori esenta in alcun modo l’altro» [2].  

Il reato pertanto risulta integrato a prescindere dall’esistenza di una sentenza civile che statuisca l’obbligazione al pagamento dell’assegno di mantenimento a carico di un coniuge ed in favore dell’altro e/o dei figli minori: l’unico presupposto è infatti l’accertamento della mancanza dei mezzi di sussistenza dei congiunti [3], ovvero di ciò che è strettamente indispensabile alla vita. Né rileva che, ai fini dell’esclusione del reato, alle esigenze del minore abbia provveduto integralmente l’altro coniuge o altri soggetti [4]. 

L’assoluzione è più difficile se il figlio è minorenne

La minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in automatico una condizione soggettiva di stato di bisogno. In altre parole lo stato di bisogno si presume e non necessita di prove. Pertanto il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di incapacità economica dell’altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.

Lo stato di oggettiva impossibilità

Solo un’oggettiva impossibilità a far fronte all’obbligo di mantenimento può consentire l’assoluzione dell’imputato. Ma ciò richiede una indigenza totale. Il giudice deve verificare se il soggetto ha effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. La Cassazione [5] ha detto che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento).

Aiuti da parte dei familiari 

Al fine di ritenere integrato il reato di violazione degli obblighi familiari, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza. 

Non si può sperare nell’assoluzione se si dà prova che il figlio minore, il cui stato di bisogno risulta di intuitiva evidenza, non avendo un proprio reddito, ha ricevuto da terzi (ad esempio l’altro genitore o i parenti) i mezzi di sussistenza per le più urgenti necessità, in quanto proprio tale sostituzione costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore. 

La nozione di mezzi di sussistenza che rileva in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Lo stato di bisogno, infatti, va apprezzato nel rapporto tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, con l’effetto che il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato in via sussidiaria, si sostituisca all’inerzia del soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza [6].  

 

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Pubblicato : 27 Dicembre 2022 14:00