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Mansioni inferiori: il dipendente può rifiutarsi di lavorare?

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(@angelo-greco)
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Demansionamento e attribuzione di mansioni di rango inferiore: quando è legittimo il licenziamento del dipendente che non va al lavoro per protesta. 

Anche se, in linea generale, il dipendente deve svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e che risultano dal contratto di lavoro, è possibile eccezionalmente adibirlo a mansioni inferiori. Il che può avvenire occasionalmente oppure in via stabile; in questo secondo caso si parla di “demansionamento”.

La legge fissa dei limiti entro cui è possibile l’attribuzione di mansioni di livello inferiore, ma non perché il datore di lavoro eccede tali limiti il dipendente può rifiutarsi di lavorare. Egli deve contestare l’ordine di servizio dinanzi al giudice: sarà la sentenza del giudice, che annulla il provvedimento, a tutelare i diritti del dipendente.

Come tutti sanno, però, le cause durano molto tempo e il lavoratore potrebbe essere costretto, nel frattempo, a svolgere delle mansioni mortificanti o che possono mettere a repentaglio la sua sicurezza. Ecco perché, in alcuni casi, il dipendente può rifiutarsi di lavorare se viene adibito a mansioni inferiori. 

A indicare le ipotesi in cui l’«autotutela» del dipendente può ritenersi legittima è stata, a più riprese, la Cassazione. Ecco allora una sintesi di quelle che sono le istruzioni fornite dalla giurisprudenza in merito. 

Quando il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori?

Il datore di lavoro può adibire il dipendente a mansioni inferiori solo:

  • a seguito di modifica dell’assetto organizzativo dell’azienda e sempre che, a seguito di ciò, il posto del dipendente sia “a rischio”. In pratica, in tale caso, il demansionamento si deve porre come estrema alternativa al licenziamento economico. Nell’ottica di salvare la posizione del lavoratore, la legge pertanto consente eccezionalmente al datore di adibirlo a mansioni inferiori;  
  • oppure se previsto dai contratti collettivi nazionali (i cosiddetti Ccnl). 

In entrambi i casi le nuove mansioni possono appartenere al livello di inquadramento immediatamente inferiore nella classificazione contrattuale, a patto che rientrino nella medesima categoria legale.

Il datore di lavoro comunica al lavoratore l’assegnazione a mansioni inferiori in forma scritta a pena di nullità.

Quindi, ad esempio, in caso di crisi aziendale o di soppressione delle mansioni, o di cessione del ramo d’azienda, il datore di lavoro, prima di licenziare il dipendente, deve prima verificare se può adibirlo a mansioni differenti e/o inferiori: è il cosiddetto obbligo di repechage (leggi la nostra guida sul repechage).

In tutti tali casi, per il demansionamento non c’è bisogno dell’accordo con il lavoratore.

Inoltre, secondo la giurisprudenza non si può parlare di “demansionamento”, e pertanto l’assegnazione a mansioni inferiori è legittima anche in assenza dei presupposti appena indicati, quando:

  • si tratta di assegnazione di mansioni inferiori marginali ed accessorie rispetto a quelle di competenza (purché non rientranti nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata;
  • vi è un riclassamento del personale (riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni) da parte del nuovo contratto collettivo. Le mansioni devono però rimanere immutate e deve essere salvaguardata la professionalità già raggiunta dal lavoratore;
  • le mansioni inferiori sono di scarsa tecnicità e l’attribuzione è solo per un breve periodo.

Anche in tali ipotesi il demansionamento può avvenire indipendentemente dall’accordo con il dipendente. 

Ciò non toglie che l’attribuzione di mansioni inferiori possa avvenire fuori dai limiti suddetti tramite accordo tra le parti: accordo che deve avvenire “in sede protetta”, ossia o dinanzi ai sindacati oppure con l’assistenza dell’Ufficio Territoriale del lavoro. È legittimo infatti il patto di demansionamento sottoscritto dal lavoratore che, per evitare un licenziamento, gli attribuisca mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, in mancanza di diverse soluzioni alternative all’estinzione del rapporto di lavoro.

Che succede in caso di illegittima attribuzione di mansioni inferiori

Dinanzi all’ordine del datore di lavoro che modifica in peggio le mansioni del dipendente confondendo il suo profilo professionale previsto dal Ccnl di settore, quest’ultimo può agire dinanzi al tribunale e chiedere:

  • l’annullamento dell’ordine di servizio e il ripristino delle proprie originarie mansioni;
  • il risarcimento dei danni pari ad un terzo delle retribuzioni percepite dal lavoratore dalla data del demansionamento [1].

Posso rifiutarmi di lavorare se mi vengono assegnate mansioni inferiori?

In generale, la legge non attribuisce al dipendente il potere di autotutela: non può cioè rifiutarsi di andare a lavorare solo perché ritiene che l’attribuzione di mansioni inferiori sia avvenuta al di fuori dei presupposti previsti dalla legge. Tale valutazione spetta unicamente al giudice che, pertanto, deve essere interessato della questione a seguito di ricorso in tribunale, presentato dal lavoratore a mezzo del proprio avvocato.

Questo, in pratica, significa che il dipendente non può assentarsi dal lavoro in presenza di un ordine illegittimo del datore di lavoro, anche se si tratta di un demansionamento. Diversamente può scattare il licenziamento per giusta causa, ossia in tronco.

Tuttavia, come dicevamo in partenza, in casi eccezionali, il dipendente può rifiutarsi di svolgere le mansioni inferiori e quindi non recarsi al lavoro quando – sostiene la Cassazione [2] – «il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e sia conforme a buona fede». Questo succede ad esempio quando:

  • è a rischio l’incolumità fisica e la salute del dipendente: si pensi a chi venga adibito a mansioni per le quali non è formato e a fronte della quali un errore potrebbe costargli un infortunio (ad esempio salire su impalcature, controllare un macchinario pericoloso ecc.); o a chi è costretto a viaggiare e non può farlo a causa delle sue precarie condizioni fisiche, ecc.;
  • si è in presenza di un inadempimento grave del datore di lavoro: si pensi al datore che sottoponga un dirigente a compiti mortificanti, come lavare i bagni; o a chi venga costretto a svolgere attività tecniche senza previa formazione, col rischio di essere licenziato in caso di errori, ecc.;
  • lo svolgimento delle mansioni inferiori espone il lavoratore a responsabilità penale, imponendogli di commettere uno o più reati.

In tali casi il dipendente che si rifiuta categoricamente di eseguire mansioni inferiori non può essere licenziato. Se perde il posto dovrà essere risarcito e reintegrato perché, in realtà, non ha commesso alcun illecito disciplinare [3].

Bisogna quindi avviare un ricorso in tribunale. Il giudice dovrà accertare se il rifiuto di lavorare opposto dal dipendente demansionato è proporzionato e conforme a buona fede. 

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Pubblicato : 19 Ottobre 2022 14:30