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Malattia e invalidità, ho l’obbligo di reperibilità?

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(@valentina-azzini)
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Sono invalido al 67% e sono stato assente dal lavoro per malattia. Il medico ha trasmesso un primo certificato, precisando che la malattia era connessa all’invalidità e un secondo certificato di “continuazione”, senza alcuna precisazione. Rientrato al lavoro, ho ricevuto una contestazione disciplinare per essere stato fotografato fuori casa durante l’orario di reperibilità. Un certificato di “continuazione malattia”, non ha la stessa valenza del primo certificato? Il datore di lavoro, fotografandomi, ha violato la mia privacy?

Innanzitutto, con riferimento alla valenza del certificato di continuazione della malattia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di reperibilità, in assenza della specificazione che trattasi di “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”, si osserva quanto segue.

L’Inps, con l’intento di fornire chiarimenti alle disposizioni contenute della propria Circolare 7 giugno 2016, n. 95, con la quale disciplina i controlli durante la malattia, fa due importanti precisazioni.

In primo luogo, l’Inps precisa che le norme contenute nella predetta Circolare non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, se tuttavia il lavoratore in malattia, in occasione del controllo, non fosse reperibile, non sarà sanzionabile in presenza di “cause di esenzione dalla reperibilità”.

In secondo luogo, l’Istituto previdenziale segnala che il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti, quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici:
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Il certificato di continuazione della malattia, inoltre, può risultare anche diverso dal certificato di malattia “originario”, qualora lo stato morboso permanga, ma con sintomi o caratteristiche in parte differenti rispetto a quelli della malattia che ha dato origine alla prima certificazione.

Per tali ragioni, la mancata precisazione da parte del medico curante che trattasi di prosecuzione della malattia dovuta sempre a “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”, espone il dipendente, seppur invalido, all’esclusione dall’esonero dalla reperibilità e a possibili contestazioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

In altre parole, sebbene il malato sia sempre il medesimo e la sua invalidità rimanga invariata, non è detto che la malattia della quale si certifica la prosecuzione sia identica, quanto ai sintomi e alle sue caratteristiche, a quella originariamente certificata dal medico; la malattia di cui si certifica la prosecuzione, potrebbe essersi evoluta con caratteristiche indipendenti dalla sua situazione di invalidità.

Perciò, nel caso  di specie, il certificato medico di prosecuzione avrebbe necessariamente dovuto riportare la spunta in corrispondenza della voce “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”, non essendo automatica e scontata tale connessione, pur in presenza di una “continuazione”.

Con riguardo invece ad una possibile violazione della privacy da parte del datore di lavoro, in ragione del fatto di avere scattato delle foto al dipendente durante le fasce orarie di reperibilità, si osserva quanto segue.

Fotografare una persona in luogo pubblico, ad esempio al parco o al centro commerciale, non costituisce violazione della privacy.

Quanto al controllo del lavoratore ed alla raccolta di materiale fotografico che lo riguarda, si evidenzia che tale attività “investigativa” deve avere carattere occasionale ed essere svolta in un arco di tempo preciso e con uno scopo definito.

L’investigatore privato può controllare un lavoratore per conto dell’azienda soltanto al di fuori del posto di lavoro, dopo l’orario lavorativo e in luogo pubblico, in presenza del sospetto da parte dell’azienda che il dipendente voglia commettere, stia commettendo o abbia compiuto un reato. Viceversa, l’attività investigativa e di controllo sul dipendente non può essere svolta per verificare il corretto adempimento dell’attività lavorativa, ossia in che modo il lavoratore svolge il proprio lavoro.

Pertanto, nel caso di specie, non ritengo vi sia stata alcuna violazione della privacy o delle norme in materia di controllo del lavoratore da parte dell’azienda.

Certo è che l’assenza dal proprio domicilio in costanza di malattia certificata come connessa allo stato di invalidità, non è né contestabile, né sanzionabile e le relative foto non hanno alcuna valenza probatoria.

Diversamente, il fatto che un dipendente in malattia, rispetto alla quale non siano previste cause di esonero dalla reperibilità, si trovi fuori casa nelle fasce orarie in cui dovrebbe invece essere reperibile, costituisce condotta rilevante dal punto di vista disciplinare e il relativo materiale fotografico raccolto dal datore ben potrà esser utilizzato a dimostrazione delle violazioni addebitategli.

Articolo tratto da una consulenza resa dall’avv. Valentina Azzini

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Pubblicato : 4 Febbraio 2023 07:00