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Malattia e infortunio sul lavoro: prescrizione del risarcimento

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(@paolo-florio)
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Sicurezza sul lavoro e termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Come ogni diritto, anche il risarcimento per malattia o infortunio sul lavoro è soggetto a un termine di prescrizione. A spiegare da quale momento decorre tale termine e quando scade è stata una recente sentenza della Cassazione [1]. Facciamo il punto della situazione.

Dobbiamo premettere però che, se l’infortunio di solito si manifesta a seguito di un evento violento e con effetto immediato, sicché le conseguenze dell’incidente sono subito percepibili (ad esempio la caduta da una impalcatura), la cosiddetta malattia professionale è qualcosa che può comparire anche dopo molto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro (si pensi a chi contrae una grave insufficienza respiratoria o un male polmonare a seguito dell’inalazione di fumi nocivi in una fabbrica). La malattia professionale infatti, il più delle volte, è causata dal continuo contatto con ambienti nocivi. Ecco perché, proprio con riferimento a quest’ultimo caso, diventa essenziale capire fin quando può essere presentata la domanda di risarcimento al datore di lavoro e se questa sia preclusa una volta che è intervenuto il licenziamento o le dimissioni.

Quando si prescrive il diritto al risarcimento del dipendente per malattie e infortuni

Ai sensi dell’articolo 112 del dPR n. 1124/1965, il diritto del lavoratore o dei suoi eredi alle prestazioni assicurative si estingue trascorsi 3 anni dal giorno dell’infortunio o dalla data di manifestazione della malattia professionale.

Da quando decorre la prescrizione?

La Cassazione ha sposato un’interpretazione favorevole al dipendente stabilendo che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro decorre dal momento in cui il danno si è manifestato e non da quando questo si è prodotto. Il che significa che bisogna prendere a riferimento il momento in cui il danno è divenuto percepibile e riconoscibile. Quindi, nel caso di una malattia diagnosticata molti anni dopo dalla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto al risarcimento non può dirsi prescritto ma anzi la prescrizione inizia a decorrere proprio dalla presa di coscienza, da parte del dipendente, della correlazione tra la malattia e le mansioni svolte.

Bisogna poi precisare un altro importante aspetto. Nel caso in cui il danno sia stato determinato da un illecito istantaneo, ossia prodotto in un momento ben definito, la prescrizione inizia a decorrere proprio da tale momento. Viceversa, se l’illecito si sia protratto nel tempo ed abbia perciò carattere permanente (si pensi a una fabbrica che non adotti impianti di areazione per il ricambio dell’aria inquinata) il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta illecita.

Come già chiarito dalla Cassazione, la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità, da parte del lavoratore, della dipendenza della malattia dall’ambiente di lavoro.

Secondo la Corte, «la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l’illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito; mentre ove l’illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente».

Quando fare causa al datore di lavoro

Gli infortuni sul lavoro sono coperti dall’Inail. La legge stabilisce un parziale esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivati da fatti o comportamenti a lui ascrivibili. In particolare il lavoratore può intentare azione civile di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro solo quando si tratta di fatti:

  • imputabili al datore di lavoro che costituiscono reati perseguibili d’ufficio per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro o per aver determinato una malattia professionale;
  • per cui è stata emessa sentenza di condanna penale;
  • in relazione ai quali il giudice ha liquidato un danno in misura superiore all’ammontare delle prestazioni erogate dall’Inail (cosiddetto danno differenziale).

 

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Pubblicato : 2 Gennaio 2023 16:30