forum

Litigio con infermi...
 
Notifiche
Cancella tutti

Litigio con infermiera: conseguenze legali

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
57 Visualizzazioni
(@raffaella-mari)
Post: 568
Noble Member Registered
Topic starter
 

Aggredisce l’infermiera che la invitava ad uscire dalla camera dell’ospedale: condannata per resistenza a pubblico ufficiale.

Resistere all’invito di un’infermiera che chiede di uscire dal reparto può costare una condanna penale. Non bisogna infatti dimenticare che gli infermieri sono incaricati di un pubblico servizio che non può essere sospeso o soggetto a impedimenti.  

A evidenziare le conseguenze legali di un litigio con l’infermiere è stata una recente sentenza della Cassazione [1]. Nel caso di specie, un’infermiera aveva invitato il familiare di un paziente ad uscire dalla stanza dell’ospedale ove questi era ricoverato poiché l’orario delle visite era terminato. Tra i due è nato un alterco, sfociato in lite e terminato poi con una colluttazione fisica. A seguito della denuncia dell’infermiera, l’imputato è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. 

Vediamo quali sono stati i principi applicati dalla Suprema Corte in tale vicenda.

L’infermiere è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio?

In giurisprudenza si è spesso dibattuto se l’infermiere debba essere considerato, al pari del medico, un pubblico ufficiale o solo un incaricato di pubblico servizio. L’orientamento prevalente propende per questa seconda interpretazione anche se non mancano sentenze di segno opposto, che attribuiscono cioè all’infermiere la qualifica di pubblico ufficiale. 

Ricordiamo che i pubblici ufficiali sono coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ad essi la legge attribuisce particolari poteri autoritativi e certificatori.

Invece gli incaricati di pubblico servizio sono coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio ossia un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione. A differenza dei pubblici ufficiali, però, essi non hanno i poteri tipici di questi ultimi.

Quando scatta il reato di resistenza a pubblico ufficiale? 

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale scatta nei confronti di chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre questi sta compiendo un atto di ufficio o di servizio, o ai loro assistenti. La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Non integra né violenza né minaccia la cd. resistenza meramente passiva (ad esempio, buttarsi a terra, rifiutarsi di obbedire ecc.) e quindi essa non integra il delitto in esame neppure nel caso in cui il funzionario sia costretto ad usare la forza per vincerla.

Anche la semplice fuga, che non metta in pericolo il pubblico ufficiale o altre persone, non rientra nel reato.

Resistere a un infermiere è reato?

Sia che si aderisca alla tesi che ritiene l’infermiere un pubblico ufficiale che a quella – maggioritaria – secondo cui sarebbe un incaricato di pubblico servizio, in ogni caso l’ostacolo frapposto all’attività da questi svolta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

A riguardo, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui «affinché venga integrata la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale». È «sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dell’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento dell’atto del pubblico ufficiale». 

Pertanto, è necessario che esista una stretta connessione tra la condotta violenta e minacciosa e l’attività pubblica svolta dall’infermiere. Insomma il reato richiede che sia impedita, intralciata o compromessa, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio». 

Ciò significa che non si può parlare di resistenza a pubblico ufficiale a fronte di «una reazione minacciosa posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale dopo che questi abbia già svolto l’atto del proprio ufficio e senza, dunque, la finalità di opporvisi». 

Proprio alla luce del quadro tracciato dai giudici, è chiara la lettura dell’episodio verificatosi nel nosocomio lombardo. Ciò perché si è appurato, tra primo e secondo grado, che «l’infermiera, allorché veniva inseguita e raggiunta dalla donna, presente ancora nella stanza, e colpita con violenza con uno schiaffo al volto, era proprio in procinto di richiedere aiuto al fine di far osservare le norme interne che disciplinano il diritto di visita dei pazienti» e questi fatti sono avvenuti dopo che «l’infermiera aveva, vanamente e ripetutamente, invitato la donna a lasciare la stanza ed attenersi agli orari di visita predisposti dalla struttura ospedaliera».

Su questo punto, peraltro, «la violazione delle norme che regolano l’accesso al nosocomio è stata ammessa» dall’imputato sotto processo, il quale ha riconosciuto di «essersi introdotto nel reparto degenze superando una catenella che ne precludeva, anche simbolicamente, l’accesso». Inoltre, è emerso in modo chiaro che «l’infermiera aggredita era addetta al reparto e svolgeva esattamente le funzioni connesse al servizio pubblico a cui era deputata, visto che era uscita dalla stanza alla ricerca di un collega che potesse aiutarla a far rispettare la disciplina di visita dei parenti ed allontanare la donna e il compagno che si erano introdotti, al di fuori degli orari consentiti, nella stanza di degenza». 

Tirando le somme, non vi sono dubbi sul fatto che «la condotta violenta subita dall’infermiera fosse proprio connessa alle funzioni da lei esercitate, tanto da costituire per lei un ostacolo», e quindi è logico attribuire alla donna sotto processo anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

The post Litigio con infermiera: conseguenze legali first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 20 Ottobre 2022 07:30