forum

Limite finanziabili...
 
Notifiche
Cancella tutti

Limite finanziabilità: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
51 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 732
Noble Member Registered
Topic starter
 

Erogazione del mutuo fondiario; superamento della soglia di finanziabilità; valore cauzionale del bene ipotecato; nullità del contratto di mutuo fondiario.

Credito fondiario: il superamento del limite di finanziabilità

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719

Superamento del limite di finanziabilità: determina la nullità del contratto?

Non è nullo né riqualificabile come mutuo “ordinario”, ma è un perfetto mutuo “fondiario”, quello stipulato tra banca e cliente pur superando il limite massimo finanziabile (80% del valore dell’immobile concesso in ipoteca) ex articolo 38 Dlgs n. 385/93 in combinazione con la delibera Cicr 22 aprile 1995. Le Sezioni Unite non solo “salvano” il contratto di mutuo, ritenendo che la violazione del limite di finanziabilità non rappresenti un contrasto con una norma imperativa (in quanto essa è preordinata solo alla specificazione dell’oggetto del contratto) e, quindi, non concreti una causa di nullità del contratto, ma salvano pure la caratteristica fondiaria del mutuo, con tutti i benefici applicativi che ne conseguono.

Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719

Riqualificazione mutuo fondiario corrispondente al modello legale concesso oltre il limite di finanziabilità

Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719

Mutuo fondiario ipotecario: è nullo in caso di superamento del limite di finanziabilità?

La violazione del comma 2 dell’art. 38 t.u.b. sul superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità (totale o parziale) del contratto, ma semplicemente la non applicabilità allo stesso del regime fondiario e della relativa disciplina speciale. Ciò in virtù del fatto che annullare il contratto frustrerebbe l’interesse della collettività nazionale alla stabilità bancaria, oltre a comportare i seguenti effetti: 1. in conseguenza della nullità, il finanziamento diverrebbe improduttivo d’interessi corrispettivi, per cui la banca potrebbe chiedere la restituzione del solo capitale erogato a titolo di indebito oggettivo; 2. l’iscrizione ipotecaria perderebbe efficacia e dunque il soddisfacimento dell’istituto di credito avverrebbe in condizioni paritetiche con gli altri creditori chirografari e dopo gli eventuali privilegiati e, quindi, in via del tutto eventuale ed in misura quasi sempre inferiore al valore nominale del credito vantato.

Tribunale Avezzano sez. I, 01/09/2022, n.241

Disapplicazione delle norme speciali previste per il creditore

Il contratto di mutuo fondiario non è diverso dal mutuo ordinario, bensì ‘species’; ciò determina che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 -che costituisce elemento essenziale per l’applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore – non comporta la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c. ma determina, ai fini della qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle norme speciali di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria

Corte appello Catania sez. I, 05/05/2022, n.915

Limite di finanziabilità di un mutuo fondiario

In materia di limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ai sensi dell’art. 38 T.U.B., il Tribunale procede anzitutto a ripercorrere la ratio dell’istituto, per come esaminata nella recente giurisprudenza di legittimità e consistente, secondo tali indirizzi, nel contenere il rischio di una sovrastima del bene a tutela della posizione del debitore mutuatario e della par conditio creditorum.

Secondo il ragionamento del Tribunale, invece, occorre valutare che i vantaggi processuali legati alla qualificazione di un mutuo come fondiario e la concentrazione della copertura del rischio del finanziamento sull’immobile e sull’ipoteca di primo grado su di essa insistente, che rappresentano un vulnus al principio della par condicio, sono giustificati nella misura in cui il limite di finanziabilità ed il rimedio prospettato dalla Corte di Cassazione nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418 c.c. con la possibilità per la banca di chiedere la conversione in mutuo ordinario risponda all’esigenza di evitare operazioni che non presentino ex ante prospettive di effettiva fattibilità.

Diversamente, la nullità del mutuo fondiario, anche in virtù del principio di conservazione degli atti, sembrerebbe comprimere eccessivamente la possibilità per la banca di recuperare il credito, aggravando, così, la sofferenza bancaria, al solo fine di evitare una sovrastima del bene, il cui valore viene, comunque, fissato al momento dell’erogazione del mutuo sulla base delle risultanze istruttorie, con possibilità per il debitore di contestare tale stima con i rimedi concessi dall’ordinamento, con eventuale responsabilità dell’esperto valutatore.

Tribunale Crotone sez. I, 28/04/2022, n.375

Limite di finanziabilità del mutuo: può essere superato con garanzie di società semplici o persone fisiche?

L’art. 1 della delibera CICR del 22 aprile 1995 prevede che la percentuale di finanziabilità può essere aumentata dall’80% al 100% del valore dell’immobile qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee secondo i criteri previsti dalla Banca d’Italia; a tale categoria non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche (Cass. n. 11201/2018), atteso che il livello di affidabilità patrimoniale che risulta cogente alle tipologie di garanzie integrative si attesta sulla linea di quella data dallo Stato e dagli istituti bancari ed assicurativi sopra elencati (vedi Cass. n. 9079/2018).

In tema di nullità contrattuale, che l’istanza di conversione, per essere ammissibile, deve essere avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda; – che, pertanto, il termine “scatta” dal momento del mero “rilievo” della nullità da parte del giudice, non occorrendo certo la declaratoria di nullità del contratto.

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2022, n.10788

Limite di finanziabilità determinato dalla Banca d’Italia

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità determinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, in conformità alla delibera CICR del 22 aprile 1995, è individuato nella misura dell’80% dei beni ipotecati e può essere elevato sino al 100% solo se vengono prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee, al cui novero non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi appena menzionati.

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2022, n.10788

Prova superamento del limite di finanziabilità

La violazione del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ex art. 38 Tub e, dunque, la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell’immobile al momento della valutazione iniziale da parte della Banca, deve essere provata.

Tribunale Trapani, 14/03/2022, n.256

Come va provato il superamento del limite di finanziabilità?

La violazione del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario ex art. 38 t.u.b. e, dunque, la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell’immobile al momento della valutazione iniziale da parte della Banca, va provata e non può essere semplicemente affermata.

Tribunale Trapani, 12/03/2022

Effetti del superamento del limite di finanziabilità

Deve essere rimessa al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili la questione inerente agli effetti del superamento del limite di finanziabilità – pari all’80% del “valore” dei beni ipotecati o del “costo” delle opere da eseguire sugli stessi – nelle operazioni di credito fondiario (art. 38 TUB).

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, n.4117

Nullità del mutuo fondiario e conversione in mutuo ipotecario

In caso di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità, il mutuante può ” nella prima difesa utile ” fare istanza di conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario ordinario ex art.1424 c.c., con salvezza delle condizioni economiche pattuite.

Tribunale Arezzo, 22/12/2021, n.1064

Opposizione allo stato passivo e conseguenze del superamento del limite di finanziabilità

Il Tribunale di Livorno, in sede di opposizione allo stato passivo, sulla questione delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. sostiene la tesi della diretta riqualificazione quale mutuo ipotecario ordinario senza i benefici della fondiarietà, ponendosi in contrasto con l’indirizzo più recente della Cassazione

Tribunale Livorno, 16/12/2021

Valore cauzionale

Il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB costituisce norma inderogabile e pertanto il suo superamento comporta la nullità del contratto di mutuo relativo. Nel calcolo del valore dei beni, secondo i dettami della giurisprudenza interna a comunitaria, si dovrà fare riferimento al cd. valore cauzionale, cioè la concreta negoziabilità del bene, al netto delle spese per l’esecuzione. Una volta dichiarata la nullità in giudizio, la parte che ne ha interesse può chiedere nella difesa successiva la conversione dell’atto nullo in un contratto di finanziamento ordinario assistito da garanzia fondiaria, non potendo procedere il giudice d’ufficio.

Tribunale Ancona sez. II, 11/10/2021, n.1232

Natura pubblica dell’interesse tutelato

In tema di mutuo, il limite di finanziabilità è da ricercare nella natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa. Detto limite è volto ad assicurare al mutuante uno strumento di recupero del credito veloce ed efficace consentendo al terzo acquirente in sede di vendita forzata di subentrare nel contratto e nel contempo tutelando il debitore dall’eventuale aggravamento dei rischi espoliativi.

Tribunale Sassari sez. I, 13/09/2021, n.919

Superamento del limite di finanziabilità: rilevanza

In tema di mutuo fondiario e in ordine alla rilevanza del superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 comma 2 t.u.b., tale superamento è causa di nullità del mutuo fondiario.

Tribunale Bologna sez. IV, 02/08/2021, n.1826

Il limite di finanziabilità

Il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità dello stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il ‘quantum’ della prestazione creditizia, al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.

Tribunale Monza sez. III, 17/06/2021, n.1230

Limite inderogabile all’autonomia privata

Avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità fissato dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa.

Cassazione civile sez. I, 14/06/2021, n.16776

Mutuo fondiario: nullità denunciabile dalla parte rilevabile d’ufficio dal giudice

Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, è elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo e il suo mancato rispetto determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario. Come tale, la nullità è denunciabile dalla parte ed altresì rilevabile d’ufficio dal giudice.

Tribunale Busto Arsizio sez. II, 29/01/2021, n.133

Riqualificazione del mutuo come ordinario

In tema di credito fondiario, il limite di finanziabilità previsto dal secondo comma dell’art. 38 TUB non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e, quindi, per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta la sua riqualificazione quale mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio connessa al carattere fondiario del mutuo.

Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 16/12/2020, n.4607

Conseguenze del superamento del limite di finanziabilità

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell’intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato D.Lgs.

Tribunale Roma sez. XVII, 28/09/2020, n.12972

Mutuo fondiario: natura, funzione e limite di finanziabilità

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.

Tribunale Pordenone, 17/02/2020, n.120

Qualificazione del contratto di mutuo come fondiario

In tema di credito fondiario, il limite di finanziabilità previsto dal secondo comma dell’art. 38 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come stabilito dalla Banca d’Italia su delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e, quindi, per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta la sua riqualificazione quale mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio connessa al carattere fondiario del mutuo.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. IV, 14/11/2019

Determinazione del limite massimo di finanziabilità

Il valore da considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 38 TUB è il “valore cauzionale” del bene ovvero il valore che sia frutto di una stima basata sul “prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile” (Cass. Civ. n. 11201/2018).

Corte appello Venezia sez. II, 25/06/2019, n.2660

Sanzioni amministrative e responsabilità della banca mutuante

In caso di erogazione di un mutuo fondiario in violazione del limite ex art. 38 T.U.B., il mutuo resta pienamente valido ed efficace e, soprattutto, risulta comunque connotato dai privilegi normativi connessi al carattere fondiario del finanziamento, laddove le conseguenze scaturenti dal superamento del limite sono circoscritte all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina del settore bancario ed alla configurazione di un’eventuale responsabilità della banca mutuante.

Tribunale Napoli sez. XIV, 05/06/2019

Contratto di mutuo fondiario

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell’intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato d. lgs.

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17439

Limite finanziabilità: elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il ‘quantum’ della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.

Tribunale Napoli sez. XIV, 05/06/2019

Rispetto del limite di finanziabilità

Ai fini dell’apprezzamento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla normativa legale e regolamentare, il giudice deve tenere in considerazione il cd. valore cauzionale del bene ipotecato, secondo le indicazioni comunitarie (direttiva CE n. 2000/12, per cui si sostanzierebbe “nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile”); detto valore deve determinarsi avuto riguardo alla concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell’immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere speculativo, cosicché, se non è possibile far riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale.

Tribunale Milano sez. III, 30/05/2019

Violazione del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario: conseguenze

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità, ex articolo 38, comma 2, del Dlgs 385/1993, è elemento essenziale del contratto, il cui mancato rispetto implica la nullità del contratto stesso, con la possibilità, tuttavia, di conversione del medesimo in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha sì ritenuto nullo il contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti in quanto l’ammontare finanziato era superiore all’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ma ha altresì disposto la conversione del medesimo in contratto di mutuo ipotecario, sussistendone i requisiti formali per l’iscrizione ipotecaria e l’espressa esatta individuazione del bene immobile oggetto di ipoteca.

Tribunale Trento, 16/07/2018, n.689

Nullità del mutuo fondiario

La nullità del mutuo fondiario, per superamento del limite di finanziabilità, comporta la nullità del precetto notificato per inadempimento del mutuatario.

Tribunale Monza, 05/10/2018

Contratto di mutuo fondiario: valore del bene offerto in garanzia

L’indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto “ad substantiam”, non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 T.U.B. e non rientrando nell’ambito delle “condizioni” contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l’applicabilità del limite di finanziabilità, che è requisito di sostanza del contratto.

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, n.29745

Richiesta di declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario

Non è possibile porre in essere la declaratoria solo parziale di nullità di un contratto di mutuo fondiario ex art. 1419 c.c., poiché il limite di finanziabilità, di cui all’art. 38 T.u.b. costituisce un elemento essenziale del medesimo contratto, individuando oggettivamente i caratteri costitutivi dell’operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal secondo comma della disposizione normativa.

Corte appello Napoli sez. V, 07/12/2017, n.5073

Credito fondiario, superamento del limite di finanziabilità e risarcimento danni

In tema di credito fondiario, al superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 t.u.b. (80% del valore dell’immobile) corrisponde non già la nullità del contratto, bensì la tutela generica del risarcimento danni ove la violazione della norma di comportamento abbia cagionato il sovraindebitamento del mutuatario.

Il limite suddetto, infatti, non costituisce norma imperativa a tutela dell’interesse nazionale alla stabilità del sistema bancario e, quindi, dell’intera economia. (Fattispecie di mutuo stipulato anteriormente al d.lg. n. 72/2016 emanato in attuazione della direttiva 2014/17/CE cd. Mortgage Credit Directive).

Tribunale Vicenza, 25/10/2017

Mutuo fondiario e somma eccedente il limite di finanziabilità

Il mutuo fondiario concesso per una somma eccedente il limite di finanziabilità, cioè l’80% del valore dei beni ipotecati, deve considerarsi non affetto da una mera irregolarità, bensì radicalmente nullo e convertibile in un valido mutuo ipotecario non fondiario.

Ad affermarlo è la Cassazione che cambia orientamento rispetto al passato. Per la Corte, non si può ritenere, come si è fatto finora, il mutuo fondiario soprasoglia una mera irregolarità, suscettibile solamente di una sanzione amministrativa da parte dell’Autorità di vigilanza, in quanto il limite di finanziabilità costituisce uno degli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa definirsi “fondiario”.

E dunque, eccedere la soglia significa violare una norma imperativa, dettata nell’interesse dell’economia nazionale, da cui discende, inevitabilmente, la nullità del contratto.

Cassazione civile sez. I, 13/07/2017, n.17352

Superamento del limite di finanziabilità indicato dalla Banca d’Italia

Il superamento del limite di finanziabilità stabilito dalla Banca d’Italia non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.

Tribunale Cagliari, 29/03/2016

The post Limite finanziabilità: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 20 Dicembre 2022 06:30