L’idraulico che ho già pagato non interviene: che fare?
Ho dato incarico verbale ad un idraulico di eseguire lavori nel mio appartamento. Gli ho anticipato il pagamento sia dei materiali necessari che della manodopera. Lui però non si fa più vedere. Come mi tutelo?
Quello che lei ha concluso con l’idraulico è un contratto d’opera (disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile).
Il contratto d’opera è quel contratto, che può essere anche solo verbale, con il quale una persona (nel suo caso l’idraulico) si impegna a compiere un’opera o un servizio, dietro il pagamento di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza essere vincolato da alcun rapporto di subordinazione con il committente (cioè con chi gli affida l’esecuzione dei lavori).
La legge prevede che nel caso in cui il prestatore d’opera (che è l’idraulico nel suo caso) non procede ad eseguire l’opera secondo gli accordi intervenuti con il committente (anche dal punto di vista dei tempi di esecuzione delle opere), il committente stesso può:
- fissargli un congruo termine entro il quale il prestatore dovrà rispettare gli accordi già presi.
Se il prestatore d’opera non dovesse attivarsi entro il termine fissatogli dal committente, questi ha la facoltà di recedere dal contratto e di chiedere, se ce ne fossero, il risarcimento dei danni.
Pertanto il consiglio che le do è il seguente:
- inviare all’idraulico una lettera raccomandata a.r. con la quale fissargli un termine entro il quale procedere all’esecuzione dei lavori che erano stati concordati;
- se l’idraulico non dovesse rispondere, lei potrà recedere dal contratto, richiedere la restituzione di quanto anticipato per materiali e manodopera ed eventualmente anche il risarcimento dei danni se ne avesse subiti a seguito del tempo inutilmente trascorso senza che l’idraulico abbia eseguito quanto si era obbligato a fare.
Mi auguro che l’accordo verbale con l’idraulico ed il pagamento anticipato dei materiali e della manodopera sia tracciabile (conservi eventuali preventivi, ricevute e/o estratti conto dei bonifici eseguiti); se così non fosse verifichi se l’accordo verbale ed il pagamento sia avvenuto in presenza o meno di testimoni i quali, in assenza di prove scritte, saranno indispensabili nel caso in cui lei fosse costretto, per ricevere la restituzione della somma pagata, a ricorrere al giudice.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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