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Licenziamento periodo di comporto

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(@mariano-acquaviva)
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Come si calcolano i giorni di malattia? Si può perdere il posto di lavoro mentre si è in malattia? È valido il licenziamento con effetti differiti?

Ogni dipendente ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario a ristabilirsi dalla propria malattia. I contratti collettivi stabiliscono la durata massima di tale periodo di tempo, meglio conosciuto come “comporto”, durante il quale il lavoratore non solo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma anche a percepire un’indennità. Con il presente articolo parleremo del licenziamento con riferimento al periodo di comporto.

In effetti, a prima vista potrebbe sembrare che si tratti di due concetti contrapposti, visto che chi è in malattia non può perdere il posto di lavoro. In realtà, su questo specifico argomento è bene fare chiarezza. Vediamo perché.

Che cos’è il periodo di comporto?

Il periodo di comporto è il lasso temporale nel corso del quale il rapporto di lavoro viene sospeso a causa della malattia del lavoratore e lo stesso non può essere licenziato. Si parla, in questo caso, di diritto alla conservazione del posto in capo al dipendente in malattia.

Il comporto è quindi il periodo di tempo “spendibile” dal lavoratore subordinato come malattia.

Quanto dura il periodo di comporto?

Il periodo di comporto varia a seconda del contratto collettivo che si applica. Generalmente, però, ha una durata massima pari a 180 giorni. Per i dipendenti pubblici è invece di 18 mesi.

Come si calcola il periodo di comporto?

In base a ciò che prevede il contratto, è possibile calcolare il periodo di comporto in due modi diversi:

  • il comporto secco, quando il periodo di conservazione del posto è riferito ad un unico e ininterrotto evento di malattia;
  • il comporto per sommatoria o frazionato, se per il tempo di comporto si sommano le malattie verificatesi in un determinato arco temporale.

I vari contratti collettivi possono prevedere, inoltre, qual è il periodo di riferimento ai fini del calcolo, ossia se il comporto va calcolato sulla base dell’anno solare (365 giorni decorrenti dal primo evento di malattia o a ritroso dalla data di licenziamento) o del calendario (1° gennaio – 31 dicembre).

Si può licenziare un dipendente in malattia?

Durante il periodo di comporto il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e all’indennità. Ciò significa che il dipendente in malattia non può essere licenziato, a meno che lo stesso non si renda responsabile di condotte gravemente incompatibili con lo stato di malattia.

Ad esempio, il datore potrebbe legittimamente licenziare il dipendente che, pur essendo in malattia, si dedichi ad altra attività lavorativa, oppure che ne abbia approfittato per andare in vacanza.

Ciò non vuol dire che chi si trova in malattia non possa mai allontanarsi da casa; ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto nullo il licenziamento intimato al dipendente che, pur godendo del periodo di comporto per problemi di depressione, era stato sorpreso a dedicarsi ad attività ricreative: secondo i giudici, solamente un’attività radicalmente incompatibile con la patologia può giustificare il recesso del datore.

Si può licenziare per superamento del periodo di comporto?

È invece legittimo il licenziamento del dipendente che ha usufruito di un numero di giorni di malattia superiore al proprio periodo di comporto. Si tratta in questa ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo.

Secondo la Cassazione [1], il datore può procedere al licenziamento se lo stato di salute del lavoratore risulta incompatibile con le esigenze dell’azienda. In questo caso, però, l’intimazione deve essere tempestiva, nel senso che il datore non deve far trascorrere troppo tempo dal momento in cui il dipendente è rientrato in servizio.

Tuttavia, è riconosciuto al datore uno lasso temporale idoneo a poter valutare nel complesso la sequenza di episodi morbosi del dipendente in relazione agli interessi dell’azienda.

In altri termini, il datore ha il diritto di attendere il rientro in servizio del lavoratore malato per poterne valutare un possibile riutilizzo nell’assetto organizzativo dell’impresa senza che tale attesa valga quale rinuncia all’esercizio del recesso.

È valido il licenziamento in vista del rientro in servizio?

Secondo la Corte di Cassazione [2], è illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore durante il periodo di comporto, con efficacia a decorrere dal rientra in servizio.

In altre parole, non è possibile inviare al dipendente in malattia la lettera di licenziamento con efficacia differita al momento in cui si realizzerà il superamento del comporto.

Secondo la Suprema Corte, i requisiti di validità del licenziamento vanno valutati nel momento in cui questo viene posto in essere e non già al momento della produzione degli effetti, con la conseguenza che, essendo vietato il recesso del datore durante il periodo di comporto, il licenziamento con effetti differiti deve ritenersi nullo.

 
Pubblicato : 29 Agosto 2023 17:00