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Licenziamento per superamento del comporto: si ha diritto al preavviso?

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(@michele-giammusso)
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 Si ha diritto al preavviso di licenziamento, quindi ad avere il pagamento e relativi contributi dall’ex datore di lavoro, nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto?

In questa guida risponderemo a una domanda abbastanza frequente: si ha diritto al preavviso nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto?

Se hai fatto troppi giorni di assenza per malattia e hai superato il termine di “conservazione del posto di lavoro” (cosiddetto periodo di comporto) previsto dal contratto collettivo potresti essere licenziato.

In questo caso è lecito domandarsi: il datore di lavoro è obbligato a dare un preavviso prima del licenziamento? In tal caso, può scegliere di sostituire il periodo di preavviso con il pagamento di una corrispondente indennità economica? Se sì, il datore di lavoro è obbligato anche a versare i contributi previdenziali su detta indennità? Cerchiamo di fare il punto.

Cos’è il periodo di comporto?

La nostra Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale (articolo 32). Conseguentemente, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, l’articolo 2110 del codice civile prevede che in caso di malattia o infortunio il lavoratore ha diritto ad assentarsi e a conservare il rapporto di lavoro, oltre che a ricevere una indennità economica o la retribuzione durante il periodo di assenza.

Il secondo comma del citato articolo 2110 prevede però che scaduto il termine di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto termine di comporto) il datore di lavoro può procedere con il licenziamento.

In poche parole, preso atto del diritto alla salute, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato; tuttavia, superato un dato numero di assenze per malattia, il datore di lavoro può procedere legittimamente con il licenziamento.

Cosa succede una volta scaduto il periodo di comporto?

Come dicevamo, il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro prevede un termine di conservazione del posto di lavoro, ossia il periodo di comporto.

In generale, possiamo dire che esistono due tipi di categorie di comporto: a) comporto “secco”, quando il periodo di conservazione del posto è riferito ad un unico prolungato periodo di malattia continuativo (ad esempio 12 mesi); b) comporto “per sommatoria”, quando il periodo di conservazione del posto è inteso come numero di assenze per malattia, anche frazionate, intervenute in un dato arco temporale (ad esempio 180 giorni nell’arco di un anno solare).

Come anticipato, i termini del periodo di comporto sono indicati nel contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro (nell’ipotesi, molto remota, in cui il contratto collettivo non disciplini il periodo di comporto oppure non il datore di lavoro non applichi alcun contratto collettivo, i termini del periodo di comporto sono stabiliti dal giudice).

Una volta scaduto il periodo di comporto (e solo una volta scaduto il periodo di comporto, non prima), il datore di lavoro può procedere con il licenziamento, senza la necessità di doverlo ulteriormente giustificare: in altre parole, il superamento del periodo di comporto è di per sé sufficiente rendere legittimo un licenziamento.

Il licenziamento, che rimane una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro, non deve necessariamente essere effettuato allo scadere del termine del comporto; il datore di lavoro può anche attendere qualche giorno (o anche attendere fino il rientro del lavoratore in servizio) prima di procedere con il licenziamento, purché questo lasso di tempo non sia eccessivo: l’aver fatto trascorrere un tempo troppo lungo dal superamento del periodo di comporto può essere interpretato come rinuncia al licenziamento.

Se vengo licenziato per superamento del periodo di comporto ho diritto al preavviso?

Abbiamo visto che il superamento del periodo di comporto consente al datore di lavoro di procedere con il licenziamento del lavoratore.

Tuttavia, anche questa tipologia di licenziamento deve essere preceduta da un periodo di preavviso che decorre dalla data di intimazione del licenziamento e i cui termini sono previsti dal contratto collettivo (così prevede l’articolo 2118 del codice civile a cui espressamente rimanda il già citato articolo 2110 del codice civile).

Il periodo preavviso può essere sostituito, ad insindacabile scelta del datore di lavoro, dalla corrispondente indennità di preavviso su cui andranno versati i contributi previdenziali.

D’altronde, se il rapporto di lavoro proseguisse durante il preavviso, il lavoratore maturerebbe i contributi e pertanto anche la rispondente indennità sostitutiva è soggetta a versamenti contributivi.

Conclusioni

In conclusione, una volta scaduto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo il datore di lavoro può procedere con il licenziamento, rispettando pur sempre il periodo di preavviso e, qualora scegliesse di sostituire il periodo di preavviso con la corrispondente indennità, dovrà procedere anche ai relativi versamenti contributivi.

Tutto ciò premesso, è bene ricordare che la disciplina del comporto è assai complessa e che vi sono diverse eccezioni che possono essere sollevate dal lavoratore che viene licenziato a seguito del superamento del periodo di comporto. Per tali ragioni è fondamentale l’assistenza di un avvocato.

 
Pubblicato : 31 Luglio 2024 10:30