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Licenziamento gravidanza: ultime sentenze

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Gravidanza della lavoratrice; licenziamento della lavoratrice nel periodo tra l’inizio della gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino; nullità del licenziamento.

Licenziamento della lavoratrice incinta

Il licenziamento intimato alla lavoratrice in stato interessante costituisce un recesso “contra legem” e dunque assolutamente nullo, anche se il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato di gestazione, perché non abbia ricevuto un certificato medico attestante la situazione personale della dipendente.

Corte appello Cassino sez. lav., 30/09/2021, n.782

Deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre

La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre di cui all’art. 54 co. 3 lett. b) d.l.vo 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, per cui, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione di ramo di azienda.

Tribunale Taranto sez. lav., 20/04/2021, n.956

Tutela della lavoratrice madre

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall’art. 54 d.lg. n. 151 del 2001 – secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – prevista dall’art. 54, comma 3, lett. b), medesimo decreto, opera nell’ipotesi di cessazione totale di attività dell’azienda alla quale la lavoratrice è addetta, ma non si estende al caso in cui sussista un collegamento con altra azienda, costituente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, che non abbia cessato l’attività.

Tribunale Cosenza, 19/02/2021

Deroga al divieto di licenziamento

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al d.lg. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b), dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, n.13861

Licenziamento discriminatorio della lavoratrice madre: indici sintomatici

Qualora emerga dagli atti processuali che la lavoratrice sia licenziata il primo giorno successivo al termine del congedo parentale e dopo un periodo di assenza dal lavoro di oltre due anni, dovuto, quasi interamente, alle gravidanze e maternità e risulti del pari incontestata la circostanza che alla lavoratrice non sia stata formulata la stessa proposta effettuata ai suoi colleghi e, cioè, la risoluzione per dimissioni del rapporto di lavoro in cambio della formale assunzione da parte di altro soggetto per lo svolgimento della medesima attività precedentemente svolta, tali circostanze fanno ritenere la natura discriminatoria del licenziamento della lavoratrice poiché adottato in ragione della sua condizione di lavoratrice madre.

Corte appello Roma sez. lav., 16/11/2019, n.4185

Stato di gravidanza insorto durante il periodo di preavviso del licenziamento

La sospensione del termine di preavviso del licenziamento durante il decorso della malattia del lavoratore, con conseguente inefficacia del licenziamento fino alla cessazione della malattia o dell’esaurimento del periodo di comporto, costituisce un effetto che deriva direttamente dalla legge e, quindi, si produce per il solo fatto della sussistenza dello stato morboso, indipendentemente dalla comunicazione della malattia che, di regola, a seconda della disciplina collettiva, può essere effettuata entro tre giorni dall’insorgenza.

Ne consegue che lo stato di gravidanza, insorto durante il periodo di preavviso, se pure non è causa di nullità del licenziamento ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 151/2001 costituisce evento idoneo, ai sensi dell’articolo 2110 del codice civile, a determinare la sospensione del periodo di preavviso.

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, n.9268

Licenziamento della lavoratrice incinta

Il licenziamento intimato alla lavoratrice in stato di gravidanza, anche nel caso di inconsapevolezza del datore di lavoro – non avendo questi ricevuto un certificato medico attestante la situazione personale della dipendente – costituisce un recesso “contra legem”, quindi nullo con conseguente reintegra della lavoratrice.

Tribunale Roma sez. lav., 05/02/2019, n.1035

Stato di gravidanza sopravvenuto durante il periodo di preavviso

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lo stato di gravidanza sopravvenuto durante il periodo di preavviso se non è causa di nullità del recesso – per la quale rileva, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, il momento in cui il licenziamento è intimato e non quando diviene efficace – costituisce evento idoneo a determinare la sospensione del periodo di preavviso ex art. 2110 c.c., con conseguente applicabilità della relativa disciplina.

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, n.9268

Divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza

La deroga al divieto di licenziamento di cui all’art. 2,  comma 2, lett. b) della L. n. 1204 del 1971 per la lavoratrice in gravidanza  in ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda, cui essa è addetta, opera per pacifico indirizzo quando cessi in toto l’attività d’impresa o anche solo del reparto di adibizione della prestatrice, pur dotato di autonomia funzionale.

Tribunale Tivoli sez. lav., 19/03/2018, n.152

Diritto alla conservazione del posto

Il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo ricompreso tra l’inizio della gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino, in violazione del divieto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001, è nullo ed improduttivo di effetti, sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio.

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2017, n.475

Maternità: l’acclarata cessazione dell’azienda

Il licenziamento della lavoratrice deve presumersi – senza che sia stata raggiunta prova contraria – intervenuto durante lo stato di gravidanza in coincidenza con l’avvenuto concepimento e, come tale affetto da nullità. Il secondo licenziamento ricondotto questa volta alla dichiarata cessazione dell’attività dell’azienda, condizione che consente il licenziamento anche della lavoratrice in maternità, per la richiesta dell’impresa di accedere a concordato preventivo, successivamente omologato, e acclarato che l’attività d’impresa non sia mai proseguita dopo tale richiesta, deve ritenersi essere legittimo.

Corte appello Firenze sez. lav., 05/06/2017, n.673

Lavoratrice in stato di gravidanza: nullità del licenziamento

Il licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza, giustificato sulla base della chiusura di un punto vendita nell’ambito di una attività aziendale, deve ritenersi nullo in quanto la cessazione di un ramo di azienda non integra il presupposto della “cessazione dell’attività aziendale” richiesto dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 ai fini della validità del provvedimento interruttivo del rapporto di lavoro.

Tribunale Pescara sez. lav., 19/01/2016, n.39

Illegittimità del licenziamento

È illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente la quale – al termine del periodo di assenza obbligatoria per gravidanza previsto dall’art. 56, commi 1 e 3, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151 – si rifiuti di prendere servizio presso una sede di lavoro diversa da quella occupata al momento dell’inizio della gravidanza in quanto, stante la normativa sulla tutela della maternità e della paternità, la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro e la medesima sede (salvo rinuncia scritta) così che non possa configurarsi assenza ingiustificata – quindi giusta causa di recesso – il rifiuto al mutamento di sede.

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, n.13455

Ripristino del rapporto e diritto al risarcimento del danno

Ai sensi dell’art. 54 d.lg. n. 151/2001 con riferimento allo stato di gravidanza e di puerperio, il divieto di licenziamento trova applicazione dall’inizio della gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto opera, infatti, in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio, pertanto, ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, la nullità del licenziamento intimato comporta il ripristino del rapporto e il diritto al risarcimento del danno.

Tribunale Matera, 20/05/2016

Lavoro domestico

In tema di lavoro domestico non opera il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza atteso che l’art. 62, comma 1, del d.lgs n. 151 del 2001, richiama gli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22 commi 3 e 6 (con il relativo trattamento economico e normativo), ma non anche l’art. 54 dello stesso decreto.

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2015, n.17433

Mancata comunicazione dello stato di gravidanza

Il licenziamento irrogato alla lavoratrice a termine in stato di gravidanza è nullo, anche se la dipendente non abbia informato il datore del proprio stato, e la relativa impugnazione non è assoggettata al termine di sessanta giorni, potendo essere fatta valere in ogni tempo.

Cassazione civile sez. lav., 03/07/2015, n.13692

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Pubblicato : 20 Dicembre 2022 04:30