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Licenziamento e invalidità parziale del lavoratore: che dice la legge?

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(@angelo-greco)
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Si può licenziare un lavoratore per sopravvenuta parziale inidoneità fisica alle mansioni? 

Che succede quando un lavoratore subisce un licenziamento a causa di una sopravvenuta invalidità parziale? Quali sono i doveri del datore di lavoro in questo contesto? La questione è stata di recente analizzata dalla Cassazione nella sentenza n. 15002/2023 (trovi il testo della sentenza al termine di questa pagina). In questo articolo vedremo quali sono gli obblighi del datore di lavoro prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica parziale, quali i diritti del dipendente che potrebbe accampare la pretesa di essere adibito a un differente incarico, compatibile con le sue condizioni fisiche. Ma procediamo con ordine. Il 

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in caso di licenziamento per inidoneità fisica?

La legge prevede che il datore di lavoro abbia l’obbligo di provare la sussistenza delle giustificazioni del licenziamento, secondo l’articolo 5 della legge 604/66. Ciò significa che deve dimostrare:

  • l’inidoneità fisica del lavoratore; 
  • l’impossibilità di adibirlo a mansioni diverse (ossia il cosiddetto repêchage);
  • l’impossibilità di effettuare accomodamenti organizzativi ragionevoli per garantirgli la conservazione del posto. 

In merito all’ultimo punto, la giurisprudenza non richiede una ristrutturazione dell’organigramma aziendale. Ma laddove sia possibile “far spazio” al lavoratore divenuto disabile senza dover compromettere la precedente organizzazione aziendale, allora il licenziamento sarebbe illegittimo.

Cosa accade se il datore di lavoro non riesce a trovare una soluzione organizzativa adeguata?

Se il datore di lavoro non riesce a trovare una soluzione organizzativa appropriata che eviti il licenziamento, dovrà dimostrare di aver compiuto uno sforzo diligente per cercare una soluzione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto.

La vicenda 

La Corte d’appello di Genova ha stabilito che il licenziamento di una lavoratrice da parte di una società cooperativa, per sopravvenuta parziale inidoneità fisica, era illegittimo. La Corte ha rilevato che la cooperativa non aveva verificato la possibilità di effettuare adattamenti organizzativi ragionevoli per adeguare la posizione della lavoratrice alle sue condizioni di salute. In seguito a tale decisione, la lavoratrice ha ottenuto la tutela reintegratoria e un risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla cooperativa, confermando il principio secondo cui il datore di lavoro deve esaminare la possibilità di effettuare adattamenti organizzativi ragionevoli per evitare il licenziamento di un lavoratore inidoneo fisicamente. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato le capacità residue della lavoratrice per determinare la fondatezza della sua domanda.

 
Pubblicato : 14 Luglio 2023 12:45