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L’erede rischia con i propri beni per debiti fiscali del defunto?

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(@angelo-greco)
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Violazioni fiscali commesse dal defunto e responsabilità patrimoniale degli eredi: cosa succede a chi accetta l’eredità?

Nel contesto delle successioni, ci si chiede spesso quale sia la responsabilità patrimoniale dell’erede per le irregolarità fiscali commesse dal defunto, come nel caso di omessa dichiarazione dei redditi o parziale versamento delle imposte. Potrebbe l’Agenzia Entrate Riscossione pignorare i beni personali del familiare superstite oppure è tenuta ad aggredire solo il patrimonio caduto in successione? Insomma, l’erede rischia con i propri beni per debiti fiscali del defunto?

La risposta dipende dal tipo di accettazione dell’eredità che l’erede intende fare: accettazione che può essere con o senza il cosiddetto “beneficio di inventario”. Vediamo qual è la differenza.

Debiti fiscali ed accettazione senza beneficio di inventario

L’accettazione dell’eredità senza beneficio di inventario può essere:

  • espressa: ossia mediante una dichiarazione scritta fatta dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale
  • tacita, ossia mediante un atto di disposizione dei beni del defunto (come nel caso di vendita di un immobile o concessione in locazione), prelievo dal conto del defunto, uso dei beni del defunto, partecipazione a un’assemblea di condominio dell’immobile del defunto, ecc. Leggi sul punto Quali sono gli atti di accettazione tacita dell’eredità.

In queste ipotesi, l’erede risponde dei debiti del defunto con tutto il proprio patrimonio, sia quello ricevuto in successione, sia quello personale di cui era proprietario prima dell’accettazione stessa.

Questo significa che il fisco potrà pignorargli, ad esempio, anche la casa, il conto corrente, il quinto dello stipendio se non dovesse pagare le somme di cui era debitore il de cuius.

Debiti fiscali ed accettazione con beneficio di inventario

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’erede risponde delle obbligazioni del defunto solo con i beni ricevuti in successione e non anche con quelli personali. Così, se non dovesse corrispondere tali somme, l’Agenzia Entrate Riscossione potrà pignorargli solo quanto da questi ottenuto con l’eredità.

Questa soluzione, che certamente è più costosa e farraginosa rispetto all’accettazione pura e semplice (richiedendo la redazione di un inventario da parte di un notaio e quindi una spesa ulteriore) è consigliabile laddove l’erede non abbia la certezza dei debiti lasciati dal defunto o comunque di eventuali irregolarità fiscali da questi commesse.

Per non rischiare, prima dell’accettazione dell’eredità, è sempre possibile presentare una domanda di accesso agli atti amministrativi presso l’Agenzia delle Entrate per sapere se sussistono contestazioni a carico del defunto non ancora iscritte a ruolo.

Nello stesso tempo è possibile richiedere all’Agenzia Entrate Riscossione e alla società che cura la riscossione per conto del Comune un “estratto di ruolo” ove siano riportate tutte le cartelle notificate al defunto.

In questo modo è possibile farsi un’idea di quali siano le passività a cui si va incontro.

Quali sono i debiti fiscali di cui risponde l’erede?

Sia nel caso di accettazione con beneficio di inventario che senza, l’erede è tuttavia tenuto a pagare solo le imposte non versate dal defunto (o la differenza tra quelle versate e la maggiore somma accertata dall’Agenzia delle Entrate); non è invece tenuto a corrispondere anche le sanzioni che, di regola, si accompagnano sempre ai controlli fiscali. Questo perché, ai sensi della legge 689/81, le sanzioni (tributarie, amministrative, penali) non ricadono mai sugli eredi.

L’erede quindi potrà chiedere lo sgravio parziale dell’accertamento o della cartella esattoriale.

Che succede quando l’erede non presenta la dichiarazione del defunto?

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto, le sanzioni fiscali gravano sull’erede.

L’erede che accetta un’eredità senza il beneficio di inventario, sia essa espressa o tacita, assume la posizione giuridica del defunto, inclusi tutti i suoi debiti. Questo tipo di accettazione lo espone al rischio di dover pagare i debiti ereditari con i suoi beni personali, anche se essi dovessero superare il valore dell’eredità.

D’altro canto, l’accettazione con beneficio di inventario permette all’erede di mantenere separati i propri beni da quelli del defunto. In tal modo, l’erede è responsabile dei debiti del defunto solo fino all’ammontare dell’eredità ricevuta, proteggendo così i propri beni personali da eventuali passività superiori.

Infine, l’articolo 8 del Dlgs 472/1997 stabilisce che «l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi» e, dunque, una volta verificatosi il decesso del contribuente nessuna somma a titolo di sanzione può essere richiesta agli eredi, e ciò vale per tutte le imposte, per tutte le tipologie di sanzioni, a prescindere dalle vicende procedimentali che hanno, in precedenza, interessato le medesime. Tuttavia, restano comunque dovute dall’erede le sanzioni relative alla sua condotta, ad esempio nel caso in cui questi esegua in ritardo il pagamento di una rata oppure, come nel caso prospettato, ometta di presentare la dichiarazione dei redditi del defunto, secondo quanto stabilito dall’articolo 65 del Dpr 600/1973.

 
Pubblicato : 2 Giugno 2024 18:45