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Legittima difesa: ultime sentenze

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Proporzionalità fra offesa e reazione; uso delle armi; risentimento o ritorsione; riconoscimento della provocazione; lesioni; offese verbali; omicidio.

La scriminante della legittima difesa non è applicabile in presenza di condotte di difesa anticipata o preventiva; né alla violenza dei tifosi che si scontrano volontariamente fuori dallo stadio. Leggi le ultime sentenze sulla legittima difesa.

Reato di lesioni

In tema di lesioni personali, è di scarsa rilevanza chi tra la vittima ed il soggetto agente abbia dato il via al litigio, ciò che rileva è che l’imputato non possa invocare la legittima difesa nel caso in cui nel corso del litigio invece di allontanarsi abbia afferrato una bottiglia e l’abbia scagliata nei confronti degli avversari che però si stavano allontanando.

Tribunale Udine, 29/09/2022, n.1492

Eccessiva violenza ed aggressività

Nel reato di lesioni personali non può essere invocata la legittima difesa dal prevenuto quando emerga che in una colluttazione egli abbia agito con una violenza ed un’aggressività sproporzionate e non necessarie dal momento che il proprio avversario era a terra inerme.

Tribunale Udine, 07/09/2022, n.1441

Quando può ricorrere la legittima difesa?

La causa di giustificazione della legittima difesa è applicabile anche nell’ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell’arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell’arma potesse ritenersi giustificata

Cassazione penale sez. I, 15/07/2022, n.33382

Responsabilità penale conseguente alla commissione del reato di lesioni

Nell’ipotesi di lesioni disciplinate dall’art. 582 c.p., ai fini dell’individuazione della responsabilità penale dell’imputato, non è concepibile mettere a raffronto l’attendibilità dell’accusa soltanto con il caso – estremo – della calunnia reale, attuata con l’inflizione volontaria di auto-lesioni per avere il destro di accusare l’ex partner, trascurando, ad esempio, che la genesi delle lesioni sia in tutto o in parte diversa o che le stesse si possano altrimenti spiegare, ad esempio, con una condotta assistita dalla legittima difesa.

Tribunale Trieste, 28/06/2022, n.7

Errore scusabile che può giustificare la legittima difesa putativa

Per la configurabilità della legittima difesa putativa, l’errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un’offesa ingiusta.

Corte appello Taranto, 23/05/2022, n.273

Legittima difesa: requisiti

La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla l. 26 aprile 2019, n. 36, postula, quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui all’art. 52, comma 1, c.p., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore, la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico “animus defendendi”, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’esclusione della scriminante nella condotta dell’imputato che, per impedire il furto della propria autovettura, all’esterno del cortile della sua abitazione esplodeva più colpi di pistola a distanza ravvicinata all’indirizzo del conducente, ferendolo mortalmente).

Cassazione penale sez. I, 12/04/2022, n.23977

Rilevanza della legittima difesa nel reato di evasione

Ai fini dell’esclusione della responsabilità per il reato di evasione dagli arresti domiciliari avvalendosi della causa di esclusione della punibilità della legittima difesa, è onere dell’imputato fornire prove obiettive e concrete circa le circostanze di fatto riferite.

Nel caso di specie il prevenuto riferiva di essere uscito per prendere la targa di una vettura che aveva appena tamponato un mezzo di sua proprietà, senza però fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale tesi (quali eventuali annotazioni, indicazione del mezzo agli agenti intervenuti etc.).

Corte appello Napoli sez. III, 09/04/2022, n.3405

Valutazione delle cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità

In tema di valutazione delle cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità, l’esimente della legittima difesa è configurabile solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione, all’opposto, ritenendola insussistente qualora l’agente abbia avuto – invece – la possibilità di evitare lo scontro con l’antagonista, fuggendo oppure allontanandosi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore.

L’operatività della scriminante della legittima difesa è altresì da escludersi quando il soggetto non agisca nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma agisca invece per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.

Quanto poi alla valutazione dello stato di necessità, l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non aver potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente.

Corte appello Ancona, 04/04/2022, n.137

Legittima difesa putativa dei marò

La legittima difesa putativa si differenzia da quella reale solo per il fatto che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente e viene supposta dall’agente a causa di errore nella valutazione dei fatti, errore che, però, mantiene la sua efficacia esimente laddove quell’opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti e tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole convinzione di trovarsi in una situazione di pericolo; laddove, invece, un errore siffatto sia determinato da una non scusabile e colposa, oltre che infondata, persuasione di trovarsi in una situazione di rischio, la condotta dell’agente può essere punita ex art. 59, ultimo comma, cod. pen. qualora il fatto, come nel caso dell’omicidio, sia previsto dalla legge anche come delitto colposo.

L’accertamento della scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo, e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione.

La chiarissima e motivata convinzione dei marò di trovarsi in presenza di un attacco di pirati contro la « Enrica Lexie » non può essere messa in dubbio. La loro azione, offensiva e difensiva, va pertanto ricondotta all’esercizio della legittima difesa almeno putativa, da ritenersi scriminata ex art. 52 cod. pen. Potrebbe invero discutersi sul fatto che, in sede di quell’azione reputata difensiva, i marò abbiano, per errore determinato da imprudenza o imperizia, sparato direttamente contro l’imbarcazione che avevano percepito come fonte di minaccia. In tal caso, il delitto di omicidio colposo, di cui all’art. 589 cod. pen., risulterebbe comunque definitivamente prescritto.

Tribunale Roma sez. uff. indagini prel., 28/01/2022

Legittima difesa per migranti irregolari 

È configurabile la causa di giustificazione della legittima difesa in favore di soggetti migranti irregolari i quali, dopo essere stati salvati in alto mare da una nave privata, realizzino condotte di resistenza e violenza contro il comandante e alcuni ufficiali dell’imbarcazione, finalizzate a impedire la loro consegna alle autorità di un Paese in cui corrono il concreto pericolo di essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti (nella specie, la nave soccorritrice, in base alle direttive ricevute dal centro di coordinamento dei soccorsi delle autorità italiane, faceva rotta verso le coste della Libia; in seguito alle proteste, alle minacce e alle violente resistenze di alcuni dei migranti a bordo, l’imbarcazione modificava la propria destinazione e trasbordava i migranti su una nave militare italiana, che li conduceva in Italia).

Cassazione penale sez. VI, 16/12/2021, n.15869

Divieto assoluto di respingimento in luoghi non sicuri e legittima difesa del naufrago

Sussiste la scriminante della legittima difesa a fronte della condotta di resistenza a un pubblico ufficiale per opporsi al respingimento in mare verso un luogo non sicuro, così da esporre a pericolo l’incolumità e la vita del soggetto agente, in violazione di divieto assoluto di matrice internazionale.

Cassazione penale sez. VI, 16/12/2021, n.15869

Scriminante della legittima difesa

Il diritto al non-respingimento (“non refoulement”) in un “luogo non sicuro” – enunciato dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra – costituisce principio internazionale consuetudinario di carattere assoluto, cui deve riconoscersi valenza di ius cogens in quanto proiezione del divieto di tortura, e come tale invocabile – secondo l’interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’art. 3 Cedu – non dai soli “rifugiati”, ma da qualsiasi essere umano che possa essere respinto verso una nazione in cui sussista un ragionevole rischio di subire un pregiudizio alla propria vita, alla libertà, ovvero all’integrità psicofisica.

(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale degli imputati, migranti clandestini, che avevano reagito con minacce alla decisione del comandante della nave intervenuta a riportarli in Libia, quale luogo non sicuro, ritenendo integrata la scriminante della legittima difesa).

Cassazione penale sez. VI, 16/12/2021, n.15869

Eccesso colposo di legittima difesa

In tema di legittima difesa, affinché risulti integrata la fattispecie di eccesso colposo, è indispensabile che ricorrano i presupposti della scriminante e che i limiti della stessa vengano, per colpa, superati.

Cassazione penale sez. V, 15/11/2021, n.4857

Fare minaccioso e legittima difesa

Non sussiste l’esimente della legittima difesa nel caso di un violento pugno sferrato nei confronti del soggetto che si stava avvicinando con fare minaccioso all’agente. Di fatti, il mero “fare minaccioso”, seppur guidato dall’intento di aggredire rende sproporzionata la reazione tenuta dall’agente.

Corte appello Ancona, 28/04/2021, n.814

Nuova disciplina in tema di legittima difesa domiciliare

Nel caso di annullamento con rinvio disposto ai soli fini della determinazione della pena, nel giudizio di rinvio non possono trovare applicazione la nuova disciplina in tema di legittima difesa domiciliare, “medio tempore” sopravvenuta, essendosi già formato il giudicato sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato.

Cassazione penale sez. V, 08/03/2021, n.23040

Nuova legittima difesa domiciliare e giudicato

La revisione della legittima difesa domiciliare, come recata dalla l. n. 36/2019, ha confermato le direttive di fondo della scriminante, cosicché – non trattandosi di abolitio criminis – va esclusa la possibilità di scalfire il giudicato.

Cassazione penale sez. V, 08/03/2021, n.23040

Contemporanea reciproca aggressione

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 52 del Cp allorché l’alterco verbale sia degenerato nella reciproca contesa fisica senza che possa essere attribuita ad alcuno dei contendenti la veste di aggressore e/o di aggredito. Ne deriva che, in relazione al reato di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione.

Corte appello Taranto, 24/02/2021, n.232

Confessione resa dall’imputato

In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall’imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale (nella specie, la giustificazione della condotta omicidiaria, pure ammessa, in termini di legittima difesa), e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione.

Cassazione penale sez. I, 16/12/2020, n.7792

Legittima difesa: lo stato di grave turbamento

In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa.

(Nella specie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell’imputato che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla donna, essendosi escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un turbamento nei termini richiesti dalla norma).

Cassazione penale sez. IV, 10/11/2020, n.34345

Presupposti per l’applicazione della scriminante della legittima difesa

La scriminante della legittima difesa è inapplicabile nell’ipotesi di assenza dei requisiti tipici del pericolo a fronte del quale l’art.52 c.p. legittima il comportamento normalmente considerato antigiuridico. L’ingiusta aggressione per legittimare la reazione deve infatti essere attuale, inevitabile e non volontariamente causata da chi invoca l’applicazione della speciale causa di giustificazione.

Corte appello Ancona, 02/11/2020, n.1436

Legittima difesa in uno scontro fra gruppi

In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori).

Cassazione penale sez. V, 08/10/2020, n.33112

Necessità di difendersi

L’accettazione del duello, così come la spedizione punitiva, sono condotte che fanno desumere la piena consapevolezza e accettazione della situazione di pericolo per la propria incolumità cui si va in contro. Nel caso della spedizione punitiva, invero, l’agente è persino il provocatore dell’altrui aggressione. In entrambi i casi, dunque, non è invocabile la scriminante della legittima difesa di cui manca il requisito della necessità di difendersi.

Cassazione penale sez. V, 30/09/2020, n.34984

Prevaricazione violenta: esclude l’attualità del pericolo

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l’impiego dell’arma sia, in concreto, necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale.

Cassazione penale sez. I, 30/09/2020, n.37427

La valutazione sulla legittima difesa

La legittima difesa, così come l’eventuale eccesso colposo, vanno valutati con considerazioni svolte ex ante tenendo in considerazione tutte le concrete circostanze della vicenda nonché tutte quelle anche antecedenti che possano aver inciso sulla percezione dello stato di pericolo e di aggressione nel tentativo di non confonderli con stati d’animo o timori personali.

Cassazione penale sez. V, 24/09/2020, n.32419

Legittima difesa: giudizio civile e penale

In tema di legittima difesa, mentre nel giudizio penale la “semiplena probatio” in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova.

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18094

L’attualità del pericolo

Il requisito dell’attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell’offesa (nella specie, l’imputato aveva colpito con un pugno la persona offesa, rea di avergli dato una manata; la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante de quo in quanto la reazione si era realizzata quando l’offesa era già esaurita e, quindi, non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale).

Cassazione penale sez. V, 03/07/2020, n.25213

Legittima difesa: quando è consentito l’uso di un’arma?

In tema di legittima difesa, l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, rappresenta reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati a patto che il pericolo dell’offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l’impiego dell’arma sia concretamente necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni ove ricorra un pericolo di aggressione personale.

D’altronde, le modifiche al testo dell’art. 52 c.p. introdotte dalle L. 13 febbraio 2006, n. 59, e L. 26 aprile 2019, n. 36, volte a rendere più severo ed efficace l’intervento penale verso le aggressioni perpetrate nel domicilio e, al contempo, di riservare maggiore indulgenza alle condotte di autodifesa del cittadino, sono intervenute sulla proporzione tra offesa e reazione senza, però , incidere sull’accertamento, tuttora imprescindibile, degli altri elementi costitutivi della scriminante, tra i quali l’imprescindibilità della reazione offensiva.

In questo senso, l’applicazione della normativa in materia di legittima difesa c.d. domiciliare presuppone, tra l’altro, che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive, cioè che l’uso delle armi, come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità , sia, in concreto, inevitabile.

Parallelamente, l’eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento di aggressione.

Cassazione penale sez. I, 25/06/2020, n.25788

Legittima difesa nella rissa e volontà di sopraffazione dell’avversario

Non si configura la scriminante della legittima difesa nella rissa quando i soggetti aggrediti, dopo essersi messi inizialmente al riparo dandosi alla fuga, tornano sui loro passi per scontrarsi con l’aggressore e continuando a percuoterlo anche una volta esanime a terra, con evidente volontà di sopraffazione nei confronti dell’avversario. La legittima difesa nel reato di rissa ricorre esclusivamente nel caso in cui il soggetto si sia lasciato coinvolgere al solo fine di resistere alla violenza subita, contrapponendo la sua violenza a quella degli avversari sulla base di una reciproca sopraffazione.

Tribunale Ascoli Piceno, 03/06/2020, n.272

Natura difensiva della condotta violenta

In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. risolvendosi il dubbio sull’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo.

(Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l’applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all’offesa altrui).

Cassazione penale sez. V, 21/02/2020, n.22040

Applicazione legittima difesa: presupposti

La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla l. 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell’art. 52 c.p., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore; la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico “animus defendendi”, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata.

(In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la legittima difesa nella condotta dell’imputato che, constatata l’intrusione nel proprio domicilio commerciale in orario di chiusura mentre si trovava nella soprastante abitazione, aveva prelevato la pistola legittimamente detenuta, raggiunto il negozio ed esploso due colpi in aria, tre colpi all’indirizzo della autovettura dei malviventi mettendola fuori uso, alcuni colpi contro l’ingresso del negozio e all’indirizzo del soggetto che ne era uscito).

Cassazione penale sez. I, 20/02/2020, n.21794

Modalità intrusive connotate dalla violenza o dalla minaccia

Il comma 4 dell’art. 52 c.p. non consente consente un’indiscriminata reazione contro chi si introduca o si intrattenga, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, nella dimora altrui o nei luoghi ad essa equiparati. L’incipit della disposizione (“Nei casi di cui al secondo e terzo comma…”) ne delimita l’ambito di applicazione, per espressa previsione normativa, alle situazioni di fatto già riconducibili ai commi richiamati; l’elemento di specialità è costituito dalle modalità intrusive connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, tali da essere percepite dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità. E quando l’azione sia connotata da siffatte modalità può presumersi il rapporto di proporzione della reazione, sempre che però sussista la necessità e l’inevitabilità della condotta reattiva. Il requisito della necessità appartiene, difatti, all’essenza stessa della legittima difesa; l’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa proprio perché necessaria, ossia nei casi in cui non sia possibile difendersi in modo lecito o in modo meno lesivo.

Cassazione penale sez. I, 20/02/2020, n.21794

Quando è proporzionata la reazione dell’uso dell’arma?

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l’impiego dell’arma sia, in concreto, necessario a difendere l’incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’inserimento dell’avverbio “sempre”, ad opera della l. 26 aprile 2019, n. 36, nell’art. 52, comma 2, c.p. non ha il significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all’offesa perpetrata nel domicilio o in luoghi equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 13 febbraio 2006, n. 59).

Cassazione penale sez. I, 15/01/2020, n.13191

L’assenza dei presupposti della legittima difesa

L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati.(Fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della l. 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l’eccesso colposo per l’insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell’azione asseritamente difensiva).

Cassazione penale sez. V, 12/12/2019, n.19065

La causa di giustificazione della legittima difesa

È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.

Cassazione penale sez. V, 29/11/2019, n.15090

Configurabilità dello stato di minorata difesa dell’aggredito

In tema di legittima difesa domiciliare, per la configurabilità dello stato di ‘minorata difesa’ dell’aggredito non è sufficiente che l’azione aggressiva sia stata posta in essere di notte e in luoghi isolati, dovendo il giudice accertare se, in concreto, si sia realizzata una diminuita capacità di difesa che possa avere oggettivamene influito sull’errata valutazione dell’aggredito circa la necessità di reagire all’aggressione nel modo in cui lo ha fatto.

Cassazione penale sez. III, 10/10/2019, n.49883

Legittima difesa e aggressione reciproca

In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione.

Cassazione penale sez. V, 04/10/2019, n.47589

Eccesso colposo in legittima difesa: configurabilità

L’eccesso colposo in legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile in seguito a imprudenza, o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Si fuoriesce, invece, dall’eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità difensiva vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporti il superamento, cosciente e volontario, di tali limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. Inoltre, l’eccesso colposo di legittima difesa, presuppone che la causa di giustificazione, ossia la legittima difesa, esista effettivamente o putativamente.

Per quanto sopra esposto, i giudici hanno escluso la configurabilità nella fattispecie di una legittima difesa, anche putativa, da parte dell’imputato che aveva aggredito violentemente il fratello, circostanza questa che non consente di ritenere integrata un’ipotesi di eccesso colposo in legittima difesa.

Corte appello Roma sez. I, 18/09/2019, n.9955

Quando è configurabile la legittima difesa?

È configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una condizione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione, essendo la reazione necessaria solo quando inevitabile, ovvero non sostituibile da altra meno dannosa ma ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell’aggredito.

Cassazione penale sez. V, 16/03/2018, n.33837

Quando non è applicabile la scriminante della legittima difesa?

L’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di omicidio doloso nella condotta dell’imputata, la quale, sottoposta da tempo a gravi violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, aveva inferto a quest’ultimo, mentre si trovava addormentato, numerose ferite mortali con un coltello, nel timore di subire ulteriori aggressioni che si sarebbero verificate al risveglio della vittima).

Cassazione penale sez. I, 21/06/2018, n.48291

Offese verbali e lesioni

L’art. 2044 c.c. opera un rinvio implicito alla disciplina penalistica dell’istituto della legittima difesa di cui all’art 52 c.p. In virtù di tale rinvio, la responsabilità aquiliana di chi cagiona un danno ingiusto è esclusa solo nel caso in cui ricorrano gli elementi della necessità di difendere un diritto proprio od altrui da un pericolo attuale d’una offesa ingiusta e della proporzionalità tra offesa e difesa.

(Nella fattispecie: non è esclusa la responsabilità extracontrattuale di colui il quale abbia arrecato ad un soggetto una lesione punibile ai sensi dell’art 582 c.p. in risposta a delle offese verbali subite).

Tribunale Potenza, 07/06/2018, n.557

Comportamento ingiusto dell’agente

Non può essere invocata l’attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.

(Fattispecie relativa a reato di stalking in cui la Corte ha escluso sia la scriminante della legittima difesa, sia l’attenuante della provocazione invocata dal ricorrente, poichè le reciproche azioni violente si erano verificate nel contesto di una perdurante condotta persecutoria da parte dell’imputato in danno della vittima, che era stata attesa sotto casa e lì aggredita).

Cassazione penale sez. V, 04/05/2018, n.27698

Proporzione tra offesa e difesa

In tema di legittima difesa l’eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento di aggressione.

Cassazione penale sez. III, 27/04/2018, n.30910

Legittima difesa domiciliare putativa

Nei casi in cui ricorre la legittima difesa domiciliare putativa non vi è spazio per la sussistenza dell’eccesso colposo, giacché la norma scriminante stabilisce in via preventiva l’esistenza del rapporto di proporzione tra aggressione e reazione difensiva.

Cassazione penale sez. I, 04/04/2018, n.13851

Violenza dei tifosi fuori dallo stadio

Non è applicabile la legittima difesa alla violenza dei tifosi scontratisi fuori dallo stadio che sono animati dall’intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale si sono posti. (Nel caso di specie, tutti gli ultrà avanzavano volontariamente verso il pericolo rappresentato dai rivali, scesi armati di bottiglie dalle loro auto).

Tribunale Chieti, 09/10/2018, n.1057

Scelta dei mezzi di reazione alla violenza

L’esimente della legittima difesa è configurabile solo se l’autore del fatto si trova in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione; pertanto, la scelta di mezzi di reazione o la prosecuzione di una condotta reattiva che superi i limiti imposti o comunque non sia più necessaria, perché il pericolo non è più attuale, esclude qualsiasi collegamento tra la iniziale situazione, che eliminava l’antigiuridicità della condotta, e l’evento, perseguito per autonoma decisione (esclusa, nella specie, la esimente de quo per l’evidente sproporzione tra gli schiaffi ricevuti dall’imputato e il suo tentativo di colpire l’aggressore con un cacciavite).

Cassazione penale sez. VI, 27/09/2018, n.3769

Attenuante della provocazione: quando può essere riconosciuta?

L’attenuante della provocazione e l’esimente della legittima difesa, pur avendo entrambe quale antecedente logico l’offesa ingiusta altrui, differiscono in quanto, solo ai fini della sussistenza della seconda, e non della prima, è necessario che l’offesa sia in atto; pertanto è legittimo il riconoscimento della provocazione anche quando, esauritasi l’offesa nel tempo permanga nell’autore del reato lo stato d’ira dalla medesima determinato.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la sussistenza di un’ipotesi di legittima difesa e riconosciuto la circostanza di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. in relazione alla condotta dell’imputato il quale, aggredito e accoltellato in bagno dalla moglie, dopo aver ingaggiato con lei un duello, era riuscito ad allontanarsi dall’abitazione, ma vi aveva fatto immediatamente rientro e, chiusa la porta d’ingresso ed alzato il volume del televisore, aveva affrontato la donna uccidendola).

Cassazione penale sez. I, 19/09/2018, n.53387

Rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa

Non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa nel caso in cui il giudice di appello, che riformi “in peius” la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi o modificare il giudizio sulla loro attendibilità.

(Fattispecie in cui l’imputato era stato assolto in primo grado dal reato di lesioni, perché commesso in situazione di legittima difesa, e successivamente condannato in appello sulla base ad una diversa interpretazione in ordine alla sussistenza dell’attualità del pericolo di un danno grave alla persona, da cui era conseguita l’esclusione, invece, della scriminante).

Cassazione penale sez. V, 02/07/2018, n.42577

Uso delle armi per legittima difesa

Nelle ipotesi in cui per legittima difesa, reale o putativa, si faccia uso delle armi, il vaglio circa la proporzionalità tra l’offesa e la reazione deve essere particolarmente rigoroso, tanto più quando l’agente stia svolgendo un’attività tipica di polizia e sia ragionevole attendersi un elevato livello di autocontrollo ed un’accorta ponderazione nell’uso dei mezzi coercitivi a disposizione.

Il giudizio inerente alla causalità della colpa, dunque alla prevenibilità dell’evento, va, infatti, determinato in concreto, avendo presenti tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell’agente modello, dell’homo eiusdem condicionis et professionis, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze dell’agente concreto. In base a tale regola, al giudice di merito non è consentito considerare gli stati d’animo o i timori personali dell’agente che faccia uso delle armi, ove non supportati da circostanze oggettive in cui sia ragionevolmente maturata l’erronea percezione del pericolo di vita.

Cassazione penale sez. IV, 28/02/2018, n.24084

Omicidio preterintenzionale ad eccesso colposo in legittima difesa

In tema di giudizio abbreviato, la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale ad eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato, da cui consegue che il pubblico ministero è legittimato, ai sensi dell’art.443, comma 3, cod. proc. pen., a proporre appello avverso la sentenza di condanna (In motivazione, la Corte ha chiarito che l’art. 55 cod. pen. configura un titolo autonomo di reato, di natura strutturalmente colposa, e non contiene una disciplina meramente sanzionatoria).

Cassazione penale sez. V, 02/02/2018, n.15713

Risentimento: è applicabile l’esimente della legittima difesa?

Non è configurabile l’esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.

Cassazione penale sez. I, 14/11/2017, n.52617

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Pubblicato : 5 Gennaio 2023 04:30