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Le somme percepite a titolo di risarcimento sono tassate?

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(@angelo-greco)
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Solo il risarcimento del danno economico va dichiarato, ma esistono delle eccezioni. 

Una delle domande più frequenti quando si parla di risarcimento del danno è se l’importo corrisposto dal danneggiante o dalla sua assicurazione debba essere dichiarato al fisco e dunque venga tassato o se, al contrario, è esentasse. Il che è assai determinante per l’eventuale accettazione dell’offerta di risarcimento: si tratterà di stabilire infatti se detta somma va considerata come “lordo” o come “netto.   

Più volte alla Cassazione è stato chiesto se le somme percepite a titolo di risarcimento sono tassate. Ebbene, la risposta dipende dalla natura del risarcimento e dalla sua specificità. In questo articolo vedremo in dettaglio come orientarsi per capire quando le somme percepite a titolo di risarcimento sono tassate e quando invece sono esenti.

Danno patrimoniale e non patrimoniale

La distinzione fondamentale in materia di tassazione del risarcimento del danno è tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. 

Il danno patrimoniale può essere di due tipi:

  • danno emergente: è il danno economico a seguito di un evento dannoso, inteso in termini di perdita, di somme spese (si pensi alle spese mediche o di riparazione di un oggetto rotto);
  • lucro cessante: è la perdita del reddito conseguente al danno (si pensi a una persona che non può più lavorare o che non può farlo per un periodo limitato). 

Il danno non patrimoniale si classifica in:

  • danno morale: è costituito dalla sofferenza interiore e fisica per l’evento;
  • danno biologico: sono le conseguenze fisiche derivanti dall’evento, come una invalidità temporanea o definitiva;
  • danno esistenziale: è il danno alla vista di relazione.  

Quale risarcimento del danno viene tassato?

Secondo la giurisprudenza, solo il risarcimento del lucro cessante va dichiarato all’Agenzia delle Entrate nell’annuale dichiarazione dei redditi e quindi deve essere tassato. Difatti tale risarcimento sarà considerato un’integrazione del reddito che sarebbe stato percepito e che sarebbe stato altrimenti tassato secondo le regole ordinarie. Dunque anche le somme percepite in sostituzione del reddito vanno tassate allo stesso modo. Ma affinché ciò avvenga devono essere anche dichiarate. 

Al contrario, il lucro cessante corrisponde alle spese vive che non sono soggette a tassazione. E anche il danno non patrimoniale riguarda il pregiudizio subito dal soggetto a livello morale, professionale, biologico o esistenziale ed anche in questo caso, il risarcimento corrisposto sarà esentasse.

Specificità dell’oggetto del risarcimento

Nel momento in cui viene riconosciuto il risarcimento è necessario specificare a quale tipo di danno si riferisce. Difatti, la specificità dell’oggetto del risarcimento è fondamentale per stabilire se l’importo corrisposto sia tassato o meno. Nel caso di un danno patrimoniale, sarà sufficiente indicare la somma corrispondente alla perdita di reddito o al danno economico subito. 

Nel caso di un danno non patrimoniale, invece, è necessario specificare in modo chiaro e dettagliato la natura del danno subito. In caso contrario, il risarcimento potrebbe essere considerato generico e soggetto a tassazione.

Dimostrazione della non tassabilità del danno

In caso di risarcimento per un danno non patrimoniale, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per la non tassabilità del danno. Ad esempio, se una persona riceve un risarcimento per il danno morale subito a seguito di un incidente stradale, dovrà fornire le prove che dimostrino la specificità del danno morale subito e la sua non assimilabilità a reddito. In caso contrario, l’importo corrisposto potrebbe essere considerato tassabile.

Esenzione del risarcimento per invalidità permanente o morte

Esiste un’ulteriore eccezione alla tassazione del risarcimento, ovvero per il risarcimento di invalidità permanente o morte. In questo caso, l’importo corrisposto sarà esentasse, in quanto si tratta di danni non patrimoniali o assimilabili ad essi.

Esempi pratici

Per comprendere meglio la tassazione del risarcimento del danno, vediamo alcuni esempi pratici. Se una persona riceve un risarcimento per la perdita di reddito subita a seguito di un demansionamento, tale importo sarà tassabile. Al contrario, se una persona riceve un risarcimento per il danno morale subito a seguito di un incidente stradale, tale importo sarà esentasse, purché sia specificato in modo chiaro e dettagliato nella documentazione. Se una persona riceve un risarcimento per l’invalidità permanente subita a seguito di un incidente sul lavoro, tale importo sarà esentasse. Se una persona riceve un risarcimento per la perdita di reddito subita a causa dell’annullamento di un volo, tale importo sarà tassabile, in quanto si tratta di un danno patrimoniale.

Risarcimento del danno per demansionamento

Il risarcimento del danno, riconosciuto dal datore di lavoro al dipendente in caso di demansionamento, può essere esentasse dalle tasse. Tuttavia, affinché ciò accada, è necessario che il danno sia specificato e che l’onere probatorio spetti al lavoratore. In una recente ordinanza (8615/2023), la Cassazione è intervenuta in merito ad un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una lavoratrice che aveva ottenuto un risarcimento del danno morale, professionale e biologico in seguito ad un demansionamento. La commissione tributaria provinciale aveva stabilito che l’importo fosse tassabile, mentre la commissione regionale aveva dato ragione alla lavoratrice, dichiarando l’importo esentasse. La Cassazione ha ribadito la necessità della specificità dell’oggetto del risarcimento e ha stabilito che spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per la non tassabilità del danno. Vediamo nel dettaglio cosa significa.

La Cassazione ha chiarito che gli importi corrisposti per risarcire il mancato percepimento di un reddito da lavoro sono soggetti a tassazione, in quanto rappresentano un’integrazione del reddito che sarebbe stato percepito. Ciò significa che, se il datore di lavoro corrisponde un risarcimento per la perdita di reddito subita dal dipendente a causa del demansionamento, tale importo sarà soggetto a tassazione.

Al contrario, se il risarcimento riguarda un danno non patrimoniale o non assimilabile a reddito, allora tale importo sarà esentasse. La Cassazione ha precisato che rientrano in questa categoria i danni non patrimoniali o che attengono al patrimonio (come il danno emergente) e quelli relativi all’invalidità permanente o alla morte.

La Cassazione ha sottolineato che, nel caso di demansionamento, è fondamentale distinguere tra: 

  • danni derivanti dalla perdita di reddito (tassabili);
  • danni derivanti dall’impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale e morale (non tassabili). 

Inoltre, è necessario che l’oggetto del risarcimento sia specificato in modo chiaro e dettagliato, in modo da poter stabilire la non tassabilità del danno.

La Cassazione ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per la non tassabilità del danno. Ciò significa che il lavoratore dovrà fornire le prove che dimostrino la specificità dell’oggetto del risarcimento e la natura del danno non patrimoniale o non assimilabile a reddito. In caso contrario, il risarcimento potrebbe essere considerato generico e soggetto a tassazione.

Nel caso specifico dell’ordinanza 8615/2023, la Cassazione ha ritenuto generica la dizione contenuta nella conciliazione stragiudiziale, in cui si parlava di “risarcimento del danno morale, professionale e biologico”. La commissione tributaria regionale non aveva esaminato eventuali prove della specificità dell’oggetto del risarcimento. Pertanto, la Cassazione ha deciso di cassare la decisione e rinviarla alla Ctr per una nuova valutazione sulla base dei principi di diritto enunciati.


Tutti i risarcimenti per danni non patrimoniali sono esenti da tassazione?

No, affinché un risarcimento per danno non patrimoniale sia esentasse, è necessario che sia specificato in modo chiaro e dettagliato l’oggetto del risarcimento e che sia dimostrata la sussistenza dei presupposti per la non tassabilità del danno.

Come si dimostra la sussistenza dei presupposti per la non tassabilità del danno?

Spetta al contribuente fornire le prove che dimostrino la specificità dell’oggetto del risarcimento e la natura del danno non patrimoniale subito.

Tutti i danni patrimoniali sono tassati?

No. È tassato solo il risarcimento del lucro cessante ma non anche quello per danno emergente. 

In quali casi il risarcimento è esentasse anche se si tratta di un danno patrimoniale?

Il risarcimento per invalidità permanente o morte è sempre esentasse, anche se si tratta di un danno patrimoniale.

E se l’importo corrisposto è generico e non specifico?

In questo caso, l’importo potrebbe essere considerato tassabile. È fondamentale specificare in modo chiaro e dettagliato l’oggetto del risarcimento per evitare la tassazione dell’importo corrisposto.

Esistono casi in cui il risarcimento del danno è parzialmente tassato?

Sì, ad esempio nel caso di risarcimento per la perdita di reddito subita a causa di un demansionamento, l’importo corrisposto sarà tassato solo per la parte che rappresenta l’integrazione del reddito che sarebbe stato percepito.

Il risarcimento corrisposto a seguito di una transazione stragiudiziale è soggetto a tassazione?

Sì, il risarcimento corrisposto a seguito di una transazione stragiudiziale è soggetto a tassazione se si tratta di un danno patrimoniale e se non è specificato in modo chiaro e dettagliato l’oggetto del risarcimento.

Come si dichiara il risarcimento corrisposto nella dichiarazione dei redditi?

Il risarcimento corrisposto deve essere dichiarato nel modello 730 o nel modello Redditi, nella sezione “altri redditi”, indicando l’oggetto del risarcimento e il suo importo.

 

 
Pubblicato : 29 Marzo 2023 18:00