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L’avvocato non pagato può trattenere la documentazione?

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(@mariano-acquaviva)
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Ho revocato il mandato a un avvocato a cui avevo già corrisposto una parte dell’onorario solo per estrarre la documentazione dal fascicolo telematico. Posso chiedergli la restituzione degli atti? In alternativa, possono ottenere il rimborso di quanto pagato? L’avvocato deve farmi un resoconto del suo operato?

È diritto di ogni assistito ottenere dal proprio (ex) difensore di fiducia la documentazione processuale inerente ai procedimenti giudiziari che lo vedono direttamente coinvolto.

Secondo la giurisprudenza, tale diritto non può nemmeno essere subordinato al pagamento della parcella, qualora quest’ultima non sia stata ancora corrisposta (Cass., Sezioni Unite, sentenza 8 – 17 novembre 2011, n. 24080).

Per la giurisprudenza, incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione (CNF, 64/2019).

Il primo comma dell’art. 33 del codice deontologico forense stabilisce infatti che «L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale», ad eccezione della corrispondenza riservata tra colleghi (art. 48).

Ai fini dell’adempimento di tale obbligo:

  1. è irrilevante che si tratti di atti o documenti originali o in copia;
  2. il cliente non è obbligato a corredare la sua richiesta con una motivazione a sostegno della pretesa di restituzione;
  3. non sono imposti al cliente limiti temporali per chiederne all’avvocato la restituzione.

L’interruzione anzitempo del mandato difensivo conferisce all’avvocato il diritto all’onorario maturato per l’attività effettivamente svolta.

Pertanto, nel caso di specie, se non è stato effettuato l’accesso e l’estrazione della documentazione processuale nei termini pattuiti preventivamente, andrebbe restituita la somma ottenuta per una prestazione successivamente non erogata.

Per quanto riguarda la rendicontazione scritta dell’attività svolta, si tratta di obbligo previsto dall’art. 1713 cod. civ. con riferimento al contratto di mandato in generale, ma che non trova una vera e propria corrispondenza all’interno del codice deontologico forense.

Pertanto, deve ritenersi che il venir meno a tale adempimento non costituisca un illecito.

L’avvocato deve invece illustrare analiticamente le voci dell’onorario richiesto/pattuito, specificando per ogni attività compiuta l’importo della parcella.

 
Pubblicato : 24 Febbraio 2024 07:00