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L’amministratore di sostegno può avere residenza diversa?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi si propone come amministratore di sostegno deve necessariamente convivere o risiedere nello stesso Comune del beneficiario?

L’amministrazione di sostegno serve ad aiutare le persone che, a causa di una patologia fisica o psichica, non possono provvedere ai propri interessi, anche solo temporaneamente. Al ricorrere di tali circostanze, infatti, è possibile chiedere al giudice la nomina di una persona che possa offrire ausilio, sostituendosi al beneficiario nel compimento di alcuni atti, come ad esempio il ritiro della pensione o l’acquisto di farmaci e vestiario.

Molto spesso la scelta dell’amministratore ricade su un familiare, come il coniuge o il figlio. Cosa succede se, però, tali persone abitano in una città diversa? In altre parole, l’amministratore di sostegno può avere residenza diversa da quella del beneficiario? Vediamo cosa dice la legge.

Ricorso per amministratore di sostegno: come si fa?

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere proposto:

  • dall’interessato stesso, cioè dal soggetto che ha bisogno di aiuto;
  • dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado;
  • dal tutore o curatore;
  • dal pubblico ministero.

Non occorre necessariamente l’assistenza di un avvocato: è possibile presentare personalmente l’istanza, anche avvalendosi di uno dei modelli presenti sui siti web istituzionali dei vari tribunali d’Italia.

In alternativa, è possibile fare ricorso per la nomina di amministratore di sostegno direttamente presso gli uffici postali abilitati, al costo di 6,20 euro.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

Il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno scegliendo tra il coniuge non separato, il convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui non si possibile designare una di queste persone, il giudice è libero di sceglierne un’altra, sempre nell’interesse del soggetto bisognoso di assistenza.

Ad esempio, molti tribunali scelgono l’amministratore di sostegno all’interno di elenchi nei quali sono iscritti professionisti (per lo più avvocati) che hanno seguito specifici corsi di formazione per rivestire questo ruolo.

In ogni caso, prim’ancora di scegliere tra il coniuge e i parenti più prossimi, il giudice deve tener conto della volontà espressa dallo stesso beneficiario, cioè dalla persona che ha bisogno di assistenza.

Secondo la legge, l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In pratica, in previsione di un’eventuale malattia, ognuno può indicare in anticipo quale soggetto dovrà essere nominato come proprio amministratore di sostegno dal giudice.

L’amministratore di sostegno deve avere la stessa residenza del beneficiario?

Nessuna norma di legge impone che l’amministratore di sostegno debba avere la stessa residenza del beneficiario, cioè del soggetto che si intende tutelare.

Ciò significa che può essere nominato amministratore non solo una persona non convivente ma perfino chi vive in un’altra città.

La diversa residenza può però essere d’intralcio alla nomina per un diverso motivo: se il soggetto che si propone come amministratore di sostegno non dimostra in che modo può essere d’aiuto al beneficiario, è probabile che il giudice non accolga la richiesta, preferendo affidare l’incarico a chi, trovandosi vicino, possa essere più presente.

Se il figlio che abita a Roma fa ricorso per essere nominato amministratore di sostegno dell’anziano padre che vive a Napoli, è probabile che il giudice rigetti la richiesta, prendendo in considerazione la nomina di un familiare o di altro soggetto che viva nello stesso Comune del beneficiario.

Insomma: la residenza non è elemento imprescindibile per la nomina dell’amministratore di sostegno, ma è chiaro che si tratta di una circostanza che il giudice valuterà attentamente per garantire la miglior tutela possibile al beneficiario.

Amministrazione di sostegno e residenza diversa: qual è il giudice competente?

Secondo la Corte di Cassazione [1], il giudice competente per la nomina dell’amministratore di sostegno è quello del luogo ove il beneficiario ha la dimora abituale, a prescindere dall’effettiva residenza anagrafica. Insomma: il domicilio prevale sulla residenza.

Ciò significa che:

  • se il beneficiario risiede e dimora abitualmente nello stesso luogo, il giudice competente sarà indiscutibilmente quello della residenza;
  • se il beneficiario risiede formalmente in un Comune ma, in realtà, dimora altrove (ad esempio, a casa del figlio), il giudice competente è quello del posto ove il beneficiario realmente vive.
 
Pubblicato : 12 Settembre 2023 14:15