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La telecamera privata può inquadrare il pianerottolo del condominio?

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(@angelo-greco)
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Videosorveglianza in condominio: secondo il Tribunale di Prato il diritto alla sicurezza viene prima del diritto alla riservatezza nell’installazione di telecamere.

Può una telecamera privata inquadrare le aree comuni di un condominio, come il pianerottolo? Questa domanda solleva importanti problemi di privacy e sicurezza. Il Tribunale di Prato ha emesso una sentenza significativa su questa questione (la sent. n. 440 del 29 giugno 2023) che affronta la relazione tra il diritto alla sicurezza personale e la riservatezza in contesti condominiali, stabilendo quale dei due interessi debba prevalere sull’altro.

Cosa stabilisce la legge sull’uso della videosorveglianza in condominio?

Ci sono due diverse discipline da rispettare quando si parla di videosorveglianza in condominio. 

Quando si tratta di videosorveglianza condominiale, ossia sulle parti comuni dell’edificio (androne, cortile, garage, scale, ecc.), l’installazione della telecamera deve essere autorizzata dall’assemblea a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno metà dei millesimi. Inoltre deve essere apposto un cartello con l’avviso della presenza della telecamera stessa. I filmati devono essere conservati per il tempo strettamente necessario, non più di sette giorni; ciascun condomino ne può chiedere visione all’amministratore, ma solo per interessi meritevoli di tutela.

La presenza delle telecamere condominiali non esclude che il singolo condomino possa dotarsi di un proprio impianto di videosorveglianza privata da installare sul pianerottolo. In questo caso, non c’è bisogno di chiedere il permesso all’assemblea, ma bisogna solo darne avviso all’amministratore. Non è neanche necessaria l’affissione del cartello ma l’occhio della telecamera non può riprendere aree comuni (nel qual caso infatti si potrebbe configurare il reato di “illecita interferenza nella vita privata altrui”).

Quando è possibile installare una telecamera privata che inquadra tutto il pianerottolo

Esistono contesti condominiali in cui il pianerottolo è particolarmente stretto tanto da non potersi evitare che la telecamera privata inquadri non solo lo spazio antistante l’abitazione del proprietario della stessa ma anche le altre parti comuni come l’ascensore, le scale e lo stesso pianerottolo. È questo il caso deciso dalla pronuncia del tribunale di Prato, il quale ha affermato che, in tali ipotesi, il diritto alla sicurezza dell’abitazione prevale sul rispetto della privacy altrui. Ma affinché la videosorveglianza privata possa spingersi a tanto è necessario che:

  • l’installazione sul pianerottolo sia comunicata all’amministratore;
  • sia presente un cartello con l’avviso che l’area è soggetta al controllo a distanza. 

Inoltre, se le riprese non sono usate per raccogliere informazioni sulla vita privata di altre persone, non è necessario ottenere il consenso degli altri condomini.

Ciò significa che la telecamera privata installata correttamente sul pianerottolo di un condominio, osservando dette precauzioni, non viola il diritto alla riservatezza.

Qual è il contenuto della sentenza?

La sentenza si riferisce a una causa legale in cui i proprietari di un appartamento avevano installato una telecamera di sorveglianza. Il loro vicino ha cercato di far rimuovere o riposizionare la telecamera per motivi di privacy. Nonostante la telecamera inquadrasse l’ingresso e l’ascensore del vicino, il Tribunale ha respinto la sua richiesta. La sentenza ha stabilito che la telecamera era stata installata correttamente per motivi di sicurezza, e quindi non violava la riservatezza.

La sentenza del Tribunale di Prato stabilisce un precedente importante. Indica che il diritto alla sicurezza personale può avere la precedenza sulla privacy in certe circostanze. Tuttavia, ciò non significa che la privacy non sia importante. È fondamentale che chi installa una telecamera rispetti le normative in materia di privacy e adotti tutte le precauzioni necessarie per evitare violazioni.

In sintesi, l’installazione di telecamere private sul pianerottolo di un condominio è generalmente lecita solo se non inquadra le parti comuni. In caso contrario, il condomino che ne è titolare non risponde di alcun illecito solo se dimostra che lo spazio è così stretto da non poter impedire che, nell’occhio della telecamera, finiscano anche le parti comuni. Egli però, in tale ipotesi, deve affiggere il cartello con l’avviso.

 

 
Pubblicato : 25 Luglio 2023 11:45