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La stampa dall’home banking è valida come prova in giudizio?

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(@paolo-florio)
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Qual è il valore di prova degli estratti conto presi dal sito della banca e stampati a casa senza autenticazione della banca.

La stampa dall’home banking è valida come prova in giudizio? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2607 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito.

La questione circa il valore probatorio delle stampe ottenute dall’home banking risente tuttavia di una modifica legislativa intervenuta nel 2017. Queste stampe sono considerate documenti informatici e la loro validità come prova è soggetta a determinate condizioni stabilite dal CAD, il codice dell’amministrazione digitale. Ma procediamo con ordine.

Quali sono i criteri per la validità dei documenti informatici?

L’articolo 20 del decreto legislativo n. 217 del 2017 ha introdotto modifiche significative sull’efficacia probatoria dei documenti informatici. Ad oggi un documento informatico è equiparabile a un documento scritto e ha pieno valore di prova documentale scritta, come previsto dall’articolo 2702 del Codice Civile, se rispetta uno dei seguenti criteri:

  • è firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata; è creato attraverso un processo che garantisce sicurezza, integrità, e immodificabilità del documento, rendendolo chiaramente attribuibile al suo autore.

E se il documento informatico non soddisfa questi criteri?

Se un documento informatico non rispetta i criteri sopra menzionati, il suo valore probatorio può essere valutato liberamente in giudizio dal giudice. La valutazione terrà conto delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, secondo la tecnica della sua formazione e della provenienza dello stesso. Insomma è il magistrato a stabilire, caso per caso, se la stampa può essere considerata prova documentale o meno.

Cosa significa questo per le stampe dell’home banking?

Le stampe delle movimentazioni bancarie ottenute tramite home banking, se prive di firma digitale, non possiedono automaticamente valore di prova. Tuttavia, possono essere valutate dal giudice in base alle loro caratteristiche tecniche e alla conformità alle linee guida sulle date e ore di formazione.

Qual è stato il caso specifico trattato dalla Cassazione?

Il caso specifico esaminato dalla Cassazione risale al 2013, quindi prima della modifica legislativa del 2017. In questa circostanza, la Corte ha applicato la normativa precedente, riconoscendo la presunzione di conformità delle stampe ottenute dall’home banking ai documenti bancari originali, salvo contestazioni specifiche e dettagliate da parte dell’istituto di credito.

La Cassazione ha stabilito che la stampa dei movimenti contabili ottenuta tramite home banking costituisce una copia analogica del documento informatico originale (la pagina web). Tale stampa si presume (o meglio, “si presumeva” prima della riforma) conforme ai dati e operazioni riportati, a meno che la banca non formuli contestazioni precise e dettagliate sulla loro non conformità rispetto agli archivi conservati.

 
Pubblicato : 31 Gennaio 2024 15:15