La residenza dà diritto ad occupare un immobile?
La badante di mia zia, che ha contratto che prevede la convivenza, vuole trasferire la sua residenza nella casa dove assisterà la mia parente. Questo le darà poi diritto a restare in casa anche quando il contratto sarà cessato?
Occorre dire subito che avere la residenza anagrafica in un immobile non attribuisce alcun diritto a restare in quell’immobile se non c’è un titolo (ad esempio un contratto di locazione o di lavoro) che attribuisca il diritto a restarvi.
Questo vuol dire che, nel suo caso, quando verrà meno il contratto di lavoro che consente alla badante di soggiornare nell’appartamento di sua zia, la badante non avrà più diritto a restare in quella casa anche se vi avesse trasferito la propria residenza.
Il problema quindi non è avere o non avere la residenza anagrafica nell’appartamento di proprietà di sua zia.
Se la badante ha bisogno, per poter avere un medico di medicina generale, di trasferire la propria residenza anagrafica presso la casa di sua zia, questo non comporterà alcun problema.
D’altra parte la residenza anagrafica (articolo 43 del Codice civile) deve essere fissata nel luogo in cui la persona dimora abitualmente.
Questo significa che la badante di sua zia, se effettivamente andrà permanentemente a vivere nell’appartamento di proprietà di sua zia, ha anche il diritto ed il dovere di trasferirvi la sua residenza.
Ma questo, ripeto, non significa che la badante avrà acquistato un diritto a restare a tempo indeterminato in quella casa: potrà restarvi e avrà diritto di restarvi fino a quando il contratto di lavoro sarà in corso.
Quando il contratto di lavoro cesserà, invece, non avrà più diritto di restare in quella casa e dovrà trasferirsi e trasferire anche la sua residenza anagrafica.
Se però la badante, una volta cessato il contratto di lavoro, non dovesse andar via spontaneamente, occorrerà avviare un’azione legale di occupazione senza titolo con la quale sarà il giudice ad ordinarle di andar via dall’immobile perché non ha più il diritto di occuparlo (anche avendo ancora lì la sua residenza anagrafica).
Perciò, e concludo, una volta che sarà esaurito il rapporto di lavoro (con la cessazione del contratto di lavoro) la badante non avrà più diritto a restare nell’immobile di sua zia (anche se avesse trasferito lì la propria residenza) e se continuasse a restare in casa commetterebbe un atto illecito (dal punto di vista civile) che la esporrebbe al rischio di essere condannata dal giudice non solo allo sgombero dell’immobile, ma anche al risarcimento del danno nei confronti di sua zia (quantificabile, salvo prova di danno maggiore, nell’importo corrispondente al canone di locazione applicabile per immobili simili).
Il problema, quindi, non è la residenza della badante, ma la sua intenzione di approfittare della casa di sua zia quando le sarà scaduto il contratto di lavoro: la residenza anagrafica, in ogni caso, non le dà e non le darà alcun diritto o vantaggio in più.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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