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La procedura di espulsione degli stranieri in Italia

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(@carlos-arija-garcia)
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Quando e da chi viene firmato il decreto per l’allontanamento di un cittadino dal territorio nazionale e quando, invece, è vietato farlo.

La legge consente ai cittadini stranieri di entrare e di soggiornare nel nostro Paese a determinate condizioni. Prevede, però, anche delle norme per costringerli ad abbandonare il territorio italiano di fronte a certe situazioni come, ad esempio, scadenza di documenti o di requisiti oppure episodi di delinquenza. La procedura di espulsione degli stranieri in Italia, però, com’è articolata?

Esistono due tipi di espulsione:

  • amministrativa, quando è decisa dal Prefetto o dal ministro dell’Interno;
  • giurisdizionale, quando è determinata da un provvedimento giudiziario.

Di fronte al decreto di espulsione, lo straniero:

  • deve abbandonare il territorio italiano insieme ai figli minori con lui conviventi;
  • ha il divieto di rientrare in Italia per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

Inoltre, nel momento in cui quest’ultimo divieto viene registrato dall’autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, scatta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Ue e dell’area Schengen.

Trascorso il termine indicato nel decreto, lo straniero può tornare in Italia a patto che presenti l’adeguata documentazione alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza o di stabile residenza.

A quel punto, l’autorità diplomatica:

  • verifica l’identità del richiedente;
  • provvede ad inviare la documentazione al ministero dell’Interno, il quale valuta se rilasciare un’autorizzazione al rientro.

L’espulsione viene cancellata nel caso in cui lo straniero abbia dei parenti in Italia con i quali effettuare il ricongiungimento familiare, sempre che non sia considerato un pericolo e ne sussistano i requisiti per ottenere il nulla osta.

La procedura di espulsione amministrativa degli stranieri

L’autorità amministrativa può emanare un decreto di espulsione degli stranieri in Italia. Il provvedimento deve essere motivato e tradotto in una lingua comprensibile all’interessato. La decisione può essere presa:

  • dal ministero dell’Interno, previa notifica al presidente dei Consiglio e al ministero degli Esteri, per questioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico: l’espulsione avviene con accompagnamento immediato alla frontiera;
  • dal Prefetto.

In quest’ultimo caso, il decreto può essere firmato perché lo straniero:

  • è entrato in Italia evitando i controlli di frontiera;
  • si è trattenuto nel in Italia senza averlo comunicato o senza avere presentato richiesta di permesso di soggiorno entro i termini dettati dalla legge, a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore o il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, oppure quando sia scaduto da più di 60 giorno e non ne sia stato richiesto il rinnovo;
  • si è trattenuto in Italia senza effettuare, nei casi previsti, la dichiarazione di presenza;
  • è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per determinati delitti;
  • viene ritenuto pericoloso;
  • gli è stato intimato l’allontanamento ma è rimasto illecitamente nel territorio italiano oltre il termine di 15 giorni fissato nel provvedimento;
  • è stato espulso ma è rientrato nel territorio dello Stato prima della fine del periodo di divieto di rientro e senza aver ottenuto l’autorizzazione del Viminale.

Il decreto di espulsione amministrativa deve:

  • essere firmato solo in presenza di condizioni che legittimano l’espulsione;
  • essere motivato;
  • essere conforme alle norme sui divieti di espulsione;
  • contenere le modalità di ricorso;
  • essere tradotto in una lingua comprensibile dalla persona interessata;
  • essere consegnato in originale o con l’attestazione di conformità all’originale sottoscritto dal Prefetto.

L’espulsione può avvenire:

  • con accompagnamento immediato alla frontiera;
  • con partenza volontaria;
  • con l’ordine di lasciare il territorio entro sette giorni.

L’accompagnamento immediato viene disposto quando lo straniero:

  • non richiede un termine per la partenza volontaria;
  • non rispetta il termine per la partenza volontaria;
  • viene ritenuto pericoloso;
  • potrebbe fuggire;
  • si è visto respingere la domanda di permesso di soggiorno perché palesemente infondata o fraudolenta;
  • è oggetto di espulsione come misura di sicurezza o come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

Il Questore deve chiedere all’autorità giudiziaria la convalida:

  • del provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo;
  • delle misure limitative della libertà personale a garanzia dell’esecuzione della partenza volontaria;
  • dei provvedimenti con cui si dispone il trattenimento presso un centro di rimpatri;
  • del provvedimento di immediato allontanamento dall’Italia.

Entro 48 ore dalla richiesta, il Giudice di Pace provvede alla convalida o meno del provvedimento dopo aver sentito lo straniero e verificato i presupposti e i requisiti per la convalida.

La procedura di espulsione giurisdizionale degli stranieri

Scatta la procedura di espulsione giurisdizionale degli stranieri di fronte a uno o più procedimenti penali. Alla base del provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) ci possono essere:

  • misure di sicurezza;
  • una sanzione sostitutiva o alternativa della detenzione.

Quando c’è il divieto di espulsione degli stranieri?

La legge non consente di avviare la procedura di espulsione degli stranieri in Italia quando lo straniero:

  • può essere perseguitato nel suo Paese di provenienza per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, oppure possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetta la persecuzione;
  • è parente convivente di cittadino italiano entro il secondo grado;
  • è minorenne senza parenti rintracciabili.

Il divieto di espulsione può essere temporaneo quando:

  • si è in attesa di un figlio sia per la madre che per il padre: l’espulsione può scattare quando il bambino ha compiuto i sei mesi;
  • lo straniero deve sottoporsi a cure mediche urgenti;
  • l’interesse superiore del minore rende necessaria la permanenza del familiare.
 
Pubblicato : 2 Marzo 2023 16:30