La prescrizione opera in automatico?
Come funziona la prescrizione: è necessario rivolgersi a un giudice oppure basta il decorso del termine?
Dinanzi a un debito molto vecchio è possibile appellarsi al decorso dei termini per non pagare. È ciò che si chiama “prescrizione”. Tuttavia, è bene sapere come funziona la prescrizione e come farla valere. Se infatti, da un lato, la prescrizione opera in automatico, dall’altro lato è comunque necessario impugnare dinanzi al giudice l’atto ritenuto illegittimo (ad esempio una cartella esattoriale, una multa, un decreto ingiuntivo) per evitare che questo diventi definitivo. Diversamente bisognerà pagare il debito benché scaduto.
In questo articolo spiegheremo dunque come funziona la prescrizione e come liberarsi da una richiesta di pagamento fuori termine.
Cos’è la prescrizione?
La prescrizione è un concetto giuridico che indica il limite di tempo entro il quale è possibile esercitare un diritto. In altre parole, se un determinato diritto non viene esercitato entro un certo periodo di tempo, questo diritto si estingue e diventa inesigibile.
Ciò vale quindi anche per il diritto di credito: se il creditore non richiede formalmente il pagamento dal debitore (con una diffida o con la notifica di un atto giudiziario) e, nel frattempo, decorre il termine di prescrizione fissato dalla legge, il debito non deve essere più pagato.
Come funziona la prescrizione?
La prescrizione opera in automatico: una volta che il tempo previsto dalla legge è trascorso, il diritto si estingue automaticamente, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario. Qui però bisogna fare un importante chiarimento per il quale ci aiuteremo con quattro esempi.
Mario vanta un credito verso Roberto per un contratto con questi sottoscritto. Decorrono dieci anni senza che Mario si faccia vivo. All’undicesimo anno, Mario chiede a Roberto i soldi che gli doveva. Roberto può non pagare, senza bisogno di rivolgersi al giudice. Semmai Mario agirà infatti contro di lui, a Roberto basterà eccepire la prescrizione che è già intervenuta alla scadenza del decimo anno.
Lucio non ha pagato la bolletta della luce. Dopo cinque anni la società elettrica ne esige il pagamento. In tal caso Lucio potrà ignorare la richiesta e non pagare.
Antonio riceve una cartella esattoriale per un bollo auto di oltre quattro anni prima. La cartella è prescritta, tuttavia Antonio deve contestarla dinanzi al giudice per impedire che questa diventi definitiva e possa far scattare, nei suoi confronti, la riscossione esattoriale.
Angelo riceve una multa stradale per una infrazione commessa un anno prima, ben oltre quindi il termine di 90 giorni entro cui la sanzione deve essere spedita al conducente. Angelo dovrà fare ricorso al giudice di pace contro il verbale per farlo annullare; se infatti dovesse scadere tale termine, il Comune potrebbe pretendere il pagamento della multa.
La distinzione tra i quattro casi è ora facile da spiegare:
- quando la prescrizione coinvolge un atto suscettibile di divenire definitivo se non impugnato entro termini definiti dalla legge – come una multa stradale, una cartella esattoriale, un accertamento fiscale, un decreto ingiuntivo, ecc. – pur se la prescrizione si forma in automatico, è comunque necessario l’intervento del giudice. Il giudice deve infatti annullare l’atto in questione, diversamente questo si sanerebbe e non sarebbe più impugnabile;
- in tutti gli altri casi, come ad esempio quando la prescrizione coinvolte una pretesa di pagamento avanzata in forza di un contratto o di un atto illecito (ad esempio un reato o un danneggiamento), anche se manifestata con una formale diffida con raccomandata, non è necessario l’intervento del giudice: in tal caso il debitore potrà stare tranquillo e astenersi dal pagare.
In conclusione, la prescrizione si forma in automatico, al decorso del termine prestabilito dalla legge senza bisogno che sia dichiarata dal giudice. Ma tutte le volte in cui il credito è contenuto in un atto giudiziale o in un altro atto ad esso assimilabile, la prescrizione deve essere dichiarata dal giudice.
Quali sono i termini di prescrizione previsti dalla legge?
I termini di prescrizione previsti dalla legge italiana variano a seconda del tipo di diritto e della situazione specifica.
Ad esempio, il termine di prescrizione dei crediti derivanti da contratti è, in generale, di 10 anni. Si prescrivono tuttavia in 3 anni le parcelle dei professionisti.
Poniamo il caso di Tizio, che ha un credito verso Caio ma non ha mai esercitato il suo diritto di credito. Qual è il termine di prescrizione in questo caso? Il termine di prescrizione per il diritto di credito è di 10 anni. Se Tizio non ha mai esercitato il suo diritto di credito nei 10 anni successivi alla scadenza del credito, il diritto si estingue automaticamente.
Quando il contratto comporta un pagamento periodico, come nel caso di un abbonamento, da fare almeno una volta all’anno (o per frazioni più brevi), la prescrizione è di 5 anni. Si pensi all’abbonamento alla palestra, alla paytv, al telefono.
Le utenze domestiche della luce, dell’acqua e del gas si prescrivono in 2 anni.
Per il diritto al risarcimento per danni derivanti da comportamenti che non hanno origine in un contratto (ad esempio reati, infiltrazioni di acqua, altri atti illeciti, ecc.), il termine di prescrizione è di 5 anni.
La prescrizione può essere interrotta?
La prescrizione può essere interrotta in diversi modi, ad esempio attraverso una citazione in giudizio o una richiesta di pagamento formale inoltrata con raccomandata o Pec. In questo caso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo a partire dal giorno successivo.
Antonio ha un credito verso Emilio che si prescrive dopo 10 anni ed esattamente il 21 dicembre. Prima di tale giorno, Emilio riceve una raccomandata di Antonio che gli sollecita il pagamento. In tal caso la prescrizione non si compie il 21 dicembre ma dopo altri 10 anni.
Cosa succede se un diritto viene esercitato dopo la scadenza del termine di prescrizione?
Se un diritto viene esercitato dopo la scadenza del termine di prescrizione, il diritto non può esser fatto valere in un’aula di tribunale e dunque il debitore non rischia nulla.
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